CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 31514/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.MOUNIR Khaled ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Milano la quale lo aveva ricono- sciuto colpevole del reato di guida in stato di alterazione per l'assunzione di sostanze stupefacenti da cui era conseguito un sinistro stradale e, esclusa la recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi cinque di ar- resto ed euro 1.400 di ammenda. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge laddove la responsabilità era stata ritenuta in assenza di alcun elemento sintomatico che, pure a fronte degli accertamenti di laboratorio, potesse confermare l'attualità dell'assunzione delle sostanze stupefacenti e, conseguentemente, la ri- correnza dello stato di alterazione alla guida. 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli). La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto generici e acritici. Invero il giudice distrettuale ha puntualmente evidenziato, con motivazione non manifestamente illogica e priva di contraddizioni, come lo stato di alterazione sia stato accertato sulla base della valutazione di un sanitario il quale, a fronte dei risultati degli esami ematochimici, in considerazione dell'elevata concentrazione di principio attivo rilevata nel campione di sangue, aveva refertato che ricorreva compatibilità tra lo stato di alterazione psicofisica e la condotta di guida. La valutazione risulta del tutto coerente con le risultanze processuali e fondata su di un accertamento biologico (analisi del sangue) che, a differenza da quello su altri liquidi biologici (urine), è idoneo a indicare la concentrazione dello stupefacente nel sangue e nella specie i valori risul- tati all'esito dell'accertamento (cinque volte superiori alla norma) giusti- ficavano la valutazione operata dal sanitario in termini di compatibilità, a prescindere da ogni riferimento alla presenza di indici sintomatici (sez.4, n.43486 del 13/06/2017, Giannetto, Rv.272909; n.6995 del 9/01/2013, Rv.254402, Notarianni).4. Essendo il ricorso inammissibile e„ a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. :L86 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 Aprile 2023 Il consigliere