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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 giugno 2021

Cassazione n. 36591/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di NAPOLI con sentenza in data 8/1/2021 in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI il 4/4/2018 ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di cui al capo A) per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. e ha confermato nel resto la condanna dello stesso per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: - vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla ritenuta consapevolezza della provenienza illecita dei documenti oggetto della ricettazione; -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile.

2.1. Nel motivo di ricorso la difesa rileva la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il riferimento alla ritenuta consapevolezza della provenienza illecita dei documenti oggetto del reato di ricettazione.

La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa.

Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

A fronte di quanto coerentemente evidenziato dalla Corte territoriale facendo riferimento alle modalità di conservazione dei documenti e al contesto complessivo, caratterizzato dai contatti non leciti del ricorrente, ogni ulteriore censura risulta pertanto del tutto inconferente.

2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen.

La doglianza è manifestamente infondata.La Corte territoriale, infatti, facendo anche solo sinteticamente riferimento al contesto complessivo nel quale si sono svolti i fatti, ha adeguatamente e correttamente motivato sul punto e, in assenza di palesi illogicità, la conclusione non è sindacabile in questa sede.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 18/6/2021 [OSCURATO:PERSONA]/ re Marco M/r, onaco [OSCURATO:PERSONA] • lj

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di NAPOLI con sentenza in data 8/1/2021 in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI il 4/4/2018 ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di cui al capo A) per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. e ha confermato nel resto la condanna dello stesso per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: - vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla ritenuta consapevolezza della provenienza illecita dei documenti oggetto della ricettazione; -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel motivo di ricorso la difesa rileva la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il riferimento alla ritenuta consapevolezza della provenienza illecita dei documenti oggetto del reato di ricettazione. La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). A fronte di quanto coerentemente evidenziato dalla Corte territoriale facendo riferimento alle modalità di conservazione dei documenti e al contesto complessivo, caratterizzato dai contatti non leciti del ricorrente, ogni ulteriore censura risulta pertanto del tutto inconferente. 2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen. La doglianza è manifestamente infondata.La Corte territoriale, infatti, facendo anche solo sinteticamente riferimento al contesto complessivo nel quale si sono svolti i fatti, ha adeguatamente e correttamente motivato sul punto e, in assenza di palesi illogicità, la conclusione non è sindacabile in questa sede. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021 [OSCURATO:PERSONA]/ re Marco M/r, onaco [OSCURATO:PERSONA] • lj
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