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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2023

Cassazione n. 39023/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art.378 cod. pen., è inammissibile perchè volto a proporre un'alternativa valutazione delle fonti di prova in relazione al giudizio di responsabilità, fondato su argomentazioni non manifestamente illogiche e del mendacio dell'imputato sulla identità della persona che gli aveva ceduto lo stupefacente, versione smentita dall'esito del servizio di osservazione durante il quale l'imputato veniva notato mentre si recava a casa di [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto di droga;Ritenuto, altresì, che i precedenti penali a carico dell'imputato sono stati correttamente valorizzati per inferirne, in una alle concrete modalità della condotta, la sussistenza della recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art.378 cod. pen., è inammissibile perchè volto a proporre un'alternativa valutazione delle fonti di prova in relazione al giudizio di responsabilità, fondato su argomentazioni non manifestamente illogiche e del mendacio dell'imputato sulla identità della persona che gli aveva ceduto lo stupefacente, versione smentita dall'esito del servizio di osservazione durante il quale l'imputato veniva notato mentre si recava a casa di [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto di droga;Ritenuto, altresì, che i precedenti penali a carico dell'imputato sono stati correttamente valorizzati per inferirne, in una alle concrete modalità della condotta, la sussistenza della recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023 Il
Sentenza Cassazione n. 39023/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris