CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 42209/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bologna ha confermato il giudizio di responsabilità formulato dal giudice di prima cura a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il furto di due paia di scarpe Nike, aggravato dalla esposizione alla pubblica fede, commesso il 14/8/2011, e, ricondotto il fatto all'ipotesi tentata, ha rideterminato la misura della pena. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito l'imputata, dopo aver prelevato le scarpe dai banchi di esposizione dell'esercizio commerciale denominato Oliviero ed averle riposto all'interno della borsa in suo possesso, si era recata in altro reparto per "sistemare meglio la refurtiva prima di guadagnarsi l'uscita". Quivi, sorpresa dalla titolare del negozio, insospettita dal suo comportamento, estrasse le scarpe dalla borsa e le riconsegnò all'avente diritto, scusandosi per quanto aveva fatto. 2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata con quattro motivi. 2.1. Col primo lamenta la violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. per essere stata omessa pronuncia di prescrizione del reato, maturata, a suo giudizio, prima della sentenza d'appello. 2.2. Col secondo si duole della mancata applicazione dell'art. 56 cod. pen., di cui sussisterebbero i presupposti. L'imputata, invero, ignara del fatto che era monitorata dal sistema di vide-sorveglianza, si era recata in altro reparto per riporre le scarpe sugli scaffali ivi ubicati, avendo rinunciato volontariamente a portare a termine l'azione delittuosa. E' puramente congetturale, infatti, l'affermazione - contenuta in sentenza - che Beleraj si era spostata in altro reparto perché meno frequentato; è illogica l'affermazione che ciò era avvenuto per meglio nascondere la refurtiva, posto che le scarpe erano già state collocate da Beleraj nella borsa in suo possesso; le scarpe erano già state estratte dalla borsa quando intervenne l'addetta alla sorveglianza. 2.3. Col terzo motivo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 625, n. 7 cod. pen. e un vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante suddetta. La presenza di un sistema di video-sorveglianza e la presenza, sul luogo dei fatti, di personale addetto alla sicurezza avrebbero dovuto portare i giudici ad escludere l'aggravante in questione, con la conseguenza che il reato sarebbe, a maggior ragione, prescritto. 2.4. Col quarto motivo lamenta la violazione dell'art. 131/bis cod. pen., che il giudice d'appello avrebbe potuto e dovuto applicare d'ufficio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato sotto tutti i profili dedotti. 1. Destituita di fondamento è, innanzitutto, l'eccezione di prescrizione maturata prima della sentenza d'appello. Il reato (furto tentato aggravato ex art. 625, n. 7 cod. pen.) è stato commesso il 14 agosto 2011, per cui, tenuto conto della recidiva reiterata pluriaggravata, non si prescriverà, senza tener conto delle sospensioni del processo, prima del 14/9/2022. Alla pena base di anni quattro di reclusione va applicato, infatti, l'aumento di pena di due/terzi ex art. 99, comma 4, cod. pen. e sulla pena così determinata (anni sei e mesi otto di reclusione) va operato l'ulteriore aumento di due terzi, ex art. 161, comma 2, cod. pen., pervenendosi, in tal modo, alla data sopra indicata.2. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili perché meramente ripetitivi di doglianze già sottoposte al vaglio del giudice d'appello e da questi motivatamente disattese, sul rilievo l'imputata aveva già sottratto la merce allorché si recò in altro reparto e che la restituì solo perché aveva compreso di essere stata notata dal personale di sorveglianza. Del tutto irritualmente la ricorrente ripropone la tesi della desistenza, già sostenuta in giudizio, atteso che la stessa poggia su una soggettiva ricostruzione dell'accaduto, contrastante con quella operata in sentenza e non sorretta da argomenti dotati di significativo rilievo. Quanto all'aggravante dell'art. 625, n. 7, cod. pen., la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità, ostentatamente ignorata dalla ricorrente, secondo cui l'esposizione alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza di un sistema di videosorveglianza e dalla presenza, nel locale, di personale di sorveglianza, che non sono in grado di assicurare il monitoraggio continuo di tutti i prodotti esposti. 3. Inammissibile, infine, è la doglianza concernente la mancata applicazione dell'art. 131/bis cod. pen., che non è stata richiesta. Seppur il giudice d'appello possa applicarla d'ufficio, non è affatto detto che, in mancanza di richiesta, il giudice debba motivare espressamente, e di propria iniziativa, il diniego, dal momento che la mancata concessione rivela, di per sé, il giudizio negativo maturato al riguardo. 4. Il ricorso è pertanto inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dekicorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che, tenuto conto della natura delle doglianze sollevate, si reputa equo quantificare in C 3.000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 a favore della Cas