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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36936/2021

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 25 settembre 2019 della Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal Pubblico ministero avverso la sentenza in data 12 ottobre 2013 del Tribunale di Roma, con la quale [OSCURATO:PERSONA] SEDDIKI e [OSCURATO:PERSONA] IASINOVSCKI, all'esito di giudizio abbreviato, sono stati dichiarati responsabili del reato di furto aggravato (artt. 624, 625 n. 4 e 8-bis cod. pen.), per il SEDDIKI altresì con la recidiva specifica e reiterata.2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, deducendo la violazione della legge penale e la mancanza di motivazione e, in particolare, rassegnando che: - avverso la sentenza sopra indicata, emessa il 12 ottobre 2013, lo stesso ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione convertito in appello ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen. - dolendosi della concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62 -bis cod. pen.) con una motivazione di mero stile e, quindi, apparente - e il ricorso era stato convertito in appello; - la Corte territoriale, senza fissare pubblica udienza, ha emesso l'ordinanza in discorso, facendo tuttavia riferimento al testo dell'art. 593 cod. proc. pen. oggi vigente (come modificato con il d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11) e non a quello in vigore nel dicembre 2013 quando è stata depositata l'impugnazione.

3. Il ricorso deve essere accolto, per le ragioni che si espongono.

3.1. Risulta dagli atti che: - il 12 ottobre 2013 il Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, ha emesso sentenza di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SEDDIKI e [OSCURATO:PERSONA] IASINOVSCKI (per il fatto sopra indicato); - con atto depositato il 3 dicembre 2013 il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione della legge penale e il vizio di motivazione nonché la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, adducendo che la concessione delle circostanze attenuanti generiche sarebbe stata giustificata non solo erroneamente ma con una motivazione apparente - e il ricorso è stato convertito in appello a cagione della proposizione del gravame nell'interesse di entrambi gli imputati con atto depositato il 22 novembre 2013; - con ordinanza in data 25 settembre 2019 la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'impugnazione dello stesso Procuratore generale perché proposta fuori dei casi previsti dall'art. 593, comma 2, cod. proc. pen.

«che consente l'appello del pubblico ministero esclusivamente con riferimento alle sentenze di proscioglimento mentre nel caso de quo si tratta di appello per sentenza di condanna, limitatamente alla concessione delle attenuanti» (cfr. ordinanza cit.).

3.2. Nel caso in esame deve considerarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «in materia di giudizio abbreviato, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna e convertito in appello in applicazione dell'art. 580 cod. proc. pen., conserva la propria natura di impugnazione di legittimità, onde la corte di appello deve sindacarne l'ammissibilità secondo i parametri di cui all'art. 606 cod. proc. pen. ed i suoi poteri di cognizione sono limitati alle censure di legittimità» (quantunque, «una volta concluso positivamente il giudizio rescindente, il giudice d'appello riprend[a] la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti alla formulazione del giudizio rescissorio devolutogli»: cfr. Sez. 2, n. 34487 del 21/06/2019, Alletto, Rv. 276739 - 01; cfr. pure Sez. 1, 2 L n. 49570 del 11/03/2016, Cimmino, Rv. 268648 - 01).

Ragion per cui è errato il parametro di ammissibilità impiegato dalla Corte territoriale, che ha avuto riguardo alla disciplina posta per l'appello senza considerare che il Procuratore generale aveva proposto ricorso per cassazione, come detto oggetto di conversione.

Peraltro, l'ordinanza impugnata ha richiamato l'art. 593 cod. proc. pen. nel testo novellato (per quel che qui rileva) dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.

Igs. n. 11/2018, e non anche di quello vigente all'atto della proposizione dell'impugnazione né della pronuncia della sentenza, testo che in applicazione del principio tempus regit actum proprio della materia processuale e in mancanza di qualsivoglia norma transitoria posta dal d.

Igs. n. 11/2018, non era applicabile ratione temporis nella specie (cfr. con riferimento alla novella appena citata Sez. 3, n. 43699 del 12/06/2019, Viler, Rv. 277180 - 01; cfr. pure Sez.

U. n. 27614 del 29/3/2007, Lista, Rv. 236537 cfr. pure, da ultimo, quanto chiarito in motivazione sul punto da Sez. 5, ord. n. 15666 del 16/04/2021, Duric, Rv. 280891 - 01).

In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 settembre 2019 della Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal Pubblico ministero avverso la sentenza in data 12 ottobre 2013 del Tribunale di Roma, con la quale [OSCURATO:PERSONA] SEDDIKI e [OSCURATO:PERSONA] IASINOVSCKI, all'esito di giudizio abbreviato, sono stati dichiarati responsabili del reato di furto aggravato (artt. 624, 625 n. 4 e 8-bis cod. pen.), per il SEDDIKI altresì con la recidiva specifica e reiterata.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, deducendo la violazione della legge penale e la mancanza di motivazione e, in particolare, rassegnando che: - avverso la sentenza sopra indicata, emessa il 12 ottobre 2013, lo stesso ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione convertito in appello ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen. - dolendosi della concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62 -bis cod. pen.) con una motivazione di mero stile e, quindi, apparente - e il ricorso era stato convertito in appello; - la Corte territoriale, senza fissare pubblica udienza, ha emesso l'ordinanza in discorso, facendo tuttavia riferimento al testo dell'art. 593 cod. proc. pen. oggi vigente (come modificato con il d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11) e non a quello in vigore nel dicembre 2013 quando è stata depositata l'impugnazione. 3. Il ricorso deve essere accolto, per le ragioni che si espongono. 3.1. Risulta dagli atti che: - il 12 ottobre 2013 il Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, ha emesso sentenza di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SEDDIKI e [OSCURATO:PERSONA] IASINOVSCKI (per il fatto sopra indicato); - con atto depositato il 3 dicembre 2013 il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione della legge penale e il vizio di motivazione nonché la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, adducendo che la concessione delle circostanze attenuanti generiche sarebbe stata giustificata non solo erroneamente ma con una motivazione apparente - e il ricorso è stato convertito in appello a cagione della proposizione del gravame nell'interesse di entrambi gli imputati con atto depositato il 22 novembre 2013; - con ordinanza in data 25 settembre 2019 la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'impugnazione dello stesso Procuratore generale perché proposta fuori dei casi previsti dall'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. «che consente l'appello del pubblico ministero esclusivamente con riferimento alle sentenze di proscioglimento mentre nel caso de quo si tratta di appello per sentenza di condanna, limitatamente alla concessione delle attenuanti» (cfr. ordinanza cit.). 3.2. Nel caso in esame deve considerarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «in materia di giudizio abbreviato, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna e convertito in appello in applicazione dell'art. 580 cod. proc. pen., conserva la propria natura di impugnazione di legittimità, onde la corte di appello deve sindacarne l'ammissibilità secondo i parametri di cui all'art. 606 cod. proc. pen. ed i suoi poteri di cognizione sono limitati alle censure di legittimità» (quantunque, «una volta concluso positivamente il giudizio rescindente, il giudice d'appello riprend[a] la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti alla formulazione del giudizio rescissorio devolutogli»: cfr. Sez. 2, n. 34487 del 21/06/2019, Alletto, Rv. 276739 - 01; cfr. pure Sez. 1, 2 L n. 49570 del 11/03/2016, Cimmino, Rv. 268648 - 01). Ragion per cui è errato il parametro di ammissibilità impiegato dalla Corte territoriale, che ha avuto riguardo alla disciplina posta per l'appello senza considerare che il Procuratore generale aveva proposto ricorso per cassazione, come detto oggetto di conversione. Peraltro, l'ordinanza impugnata ha richiamato l'art. 593 cod. proc. pen. nel testo novellato (per quel che qui rileva) dall'art. 2, comma 1, lett. a), d. Igs. n. 11/2018, e non anche di quello vigente all'atto della proposizione dell'impugnazione né della pronuncia della sentenza, testo che in applicazione del principio tempus regit actum proprio della materia processuale e in mancanza di qualsivoglia norma transitoria posta dal d. Igs. n. 11/2018, non era applicabile ratione temporis nella specie (cfr. con riferimento alla novella appena citata Sez. 3, n. 43699 del 12/06/2019, Viler, Rv. 277180 - 01; cfr. pure Sez. U. n. 27614 del 29/3/2007, Lista, Rv. 236537 cfr. pure, da ultimo, quanto chiarito in motivazione sul punto da Sez. 5, ord. n. 15666 del 16/04/2021, Duric, Rv. 280891 - 01). In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 36936/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris