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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07799/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che, previo giudizio di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. sulle aggravanti, ha confermato la sua affermazione di responsabilità, sancita in primo grado, in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.cod. pen.; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, che - richiamando i vizi di cui all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. - contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza con riferimento alla genericità delle richieste in proposito formulate in primo grado, all'intensità del dolo, in uno con il profilo personologico della prevenuta e con l'assenza di elementi di positiva valutazione ai fini della richiesta) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato in definitiva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che, previo giudizio di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. sulle aggravanti, ha confermato la sua affermazione di responsabilità, sancita in primo grado, in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.cod. pen.; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, che - richiamando i vizi di cui all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. - contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza con riferimento alla genericità delle richieste in proposito formulate in primo grado, all'intensità del dolo, in uno con il profilo personologico della prevenuta e con l'assenza di elementi di positiva valutazione ai fini della richiesta) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato in definitiva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 07799/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris