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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05438/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6846/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] II, 115, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti e ricorrentiincidentali- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2515/2021 depositata il 05/08/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] evocava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avanti il Tribunale di Milano, chiedendo l'accertamento dei gravi vizi e difetti, mancanza di abitabilità e irregolarità urbanistiche dell'appartamento che aveva acquistato da questi ultimi con atto notarile del 5 agosto 2009.

Sulla resistenza delle controparti, il giudice adito dichiarava la risoluzione del contratto di compravendita e condannava i convenuti alla restituzione del prezzo di € 121.500,00, nonché al risarcimento del danno per complessivi € 4.600,00.

Su gravame di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 2515, depositata il 5 agosto 2021, la Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava “improcedibili la domanda di risoluzione e connessa domanda risarcitoria, proposte dall’odierno appellato [OSCURATO:PERSONA]”.

Il giudice di secondo grado sosteneva che l’azione di risoluzione sarebbe stata preclusa dall’oggettiva rilevanza della utilizzazione definitiva della cosa viziata, legata alla volontà dell'acquirente di accettare la res nonostante la presenza del vizio, avendo l’acquirente deciso di far definitivamente propri gli effetti della vendita, rivendendo il bene a terzi. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di due motivi, illustrati da successiva memoria.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che propongono, a loro volta, ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 1492 c.c., anziché degli artt. 1453 e 1458 c.c. per il caso di aliud pro alio e conseguentemente dell’art. 2038 c.c., quanto agli effetti restitutori.

La sentenza impugnata avrebbe erroneamente applicato la disciplina della garanzia per vizi rispetto ad una fattispecie, nella quale – secondo il contratto inter partes - il ricorrente avrebbe inteso acquistare un’abitazione mentre si sarebbe ritrovato con un immobile ad uso e destinazione incerti, realizzato in violazione dei regolamenti locali e della legislazione urbanistica.

Pertanto, la Corte d’appello avrebbe dovuto applicare la normativa riguardante la vendita di aliud pro alio, ed accogliere altresì l’azione di indebito arricchimento. 2) Mediante la seconda censura, il Bonetti denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la nullità del contratto per violazione dell’art. 46 D.P.R. n. 380/01 e dell’art. 2038 c.c., quanto agli effetti restitutori derivanti dalla risoluzione.

Infatti, benché la DIA autorizzativa risultasse espressamente richiamata nel rogito di vendita, la stessa sarebbe stata interrotta fin dal 2011 e neppure più procedibile. 3) Il motivo di ricorso incidentale, a sua volta, prende spunto dall’omessa pronunzia della Corte d’appello circa la domanda restitutoria dell’immobile. 4) Con riguardo al ricorso principale, rileva il Collegio che la Corte d’appello ha ritenuto applicabile, come principio generale, la disciplina di cui all’art. 1492 comma 3° c.c. anche alla vendita di aliud pro alio, reputando conseguentemente che l’alienazione della res avesse precluso la domanda di risoluzione e che avrebbe piuttosto dovuto condurre ad una domanda di riduzione del prezzo, però non proposta.

Il punto – che non ha precedenti specifici rinvenibili nella giurisprudenza di questa Corte – unitamente al profilo invece già affrontato, circa il fatto che“l'alienazione o la trasformazione della cosa affetta da vizi, di per sé, non è sufficiente ad escludere a favore del compratore l'azione di risoluzione del contratto per vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1492, comma 3, c.c. occorrendo a tal fine che quel comportamento evidenzi univocamente come l'acquirente abbia inteso accettare la cosa.

Nel caso in cui l'azione di risoluzione per vizi, nonostante il perimento del bene, non sia preclusa, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.1492 c.c., all'obbligo della restituzione specifica dei beni periti si sostituisce quello della restituzione per equivalente, che opera in via automatica, senza necessità di una specifica domanda da parte dell'acquirente” (Sez. 2, n. 2429 del 31 gennaio 2018; Sez. 2, n. 18202 del 29 luglio 2013), ad avviso del Collegio, rendono consigliabile una trattazione della causa in udienza pubblica.

P.Q.M.

Rinvia la causa alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6846/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] II, 115, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti e ricorrentiincidentali- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2515/2021 depositata il 05/08/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] evocava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avanti il Tribunale di Milano, chiedendo l'accertamento dei gravi vizi e difetti, mancanza di abitabilità e irregolarità urbanistiche dell'appartamento che aveva acquistato da questi ultimi con atto notarile del 5 agosto 2009. Sulla resistenza delle controparti, il giudice adito dichiarava la risoluzione del contratto di compravendita e condannava i convenuti alla restituzione del prezzo di € 121.500,00, nonché al risarcimento del danno per complessivi € 4.600,00. Su gravame di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 2515, depositata il 5 agosto 2021, la Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava “improcedibili la domanda di risoluzione e connessa domanda risarcitoria, proposte dall’odierno appellato [OSCURATO:PERSONA]”. Il giudice di secondo grado sosteneva che l’azione di risoluzione sarebbe stata preclusa dall’oggettiva rilevanza della utilizzazione definitiva della cosa viziata, legata alla volontà dell'acquirente di accettare la res nonostante la presenza del vizio, avendo l’acquirente deciso di far definitivamente propri gli effetti della vendita, rivendendo il bene a terzi. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di due motivi, illustrati da successiva memoria. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che propongono, a loro volta, ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 1492 c.c., anziché degli artt. 1453 e 1458 c.c. per il caso di aliud pro alio e conseguentemente dell’art. 2038 c.c., quanto agli effetti restitutori. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente applicato la disciplina della garanzia per vizi rispetto ad una fattispecie, nella quale – secondo il contratto inter partes - il ricorrente avrebbe inteso acquistare un’abitazione mentre si sarebbe ritrovato con un immobile ad uso e destinazione incerti, realizzato in violazione dei regolamenti locali e della legislazione urbanistica. Pertanto, la Corte d’appello avrebbe dovuto applicare la normativa riguardante la vendita di aliud pro alio, ed accogliere altresì l’azione di indebito arricchimento. 2) Mediante la seconda censura, il Bonetti denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la nullità del contratto per violazione dell’art. 46 D.P.R. n. 380/01 e dell’art. 2038 c.c., quanto agli effetti restitutori derivanti dalla risoluzione. Infatti, benché la DIA autorizzativa risultasse espressamente richiamata nel rogito di vendita, la stessa sarebbe stata interrotta fin dal 2011 e neppure più procedibile. 3) Il motivo di ricorso incidentale, a sua volta, prende spunto dall’omessa pronunzia della Corte d’appello circa la domanda restitutoria dell’immobile. 4) Con riguardo al ricorso principale, rileva il Collegio che la Corte d’appello ha ritenuto applicabile, come principio generale, la disciplina di cui all’art. 1492 comma 3° c.c. anche alla vendita di aliud pro alio, reputando conseguentemente che l’alienazione della res avesse precluso la domanda di risoluzione e che avrebbe piuttosto dovuto condurre ad una domanda di riduzione del prezzo, però non proposta. Il punto – che non ha precedenti specifici rinvenibili nella giurisprudenza di questa Corte – unitamente al profilo invece già affrontato, circa il fatto che“l'alienazione o la trasformazione della cosa affetta da vizi, di per sé, non è sufficiente ad escludere a favore del compratore l'azione di risoluzione del contratto per vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1492, comma 3, c.c. occorrendo a tal fine che quel comportamento evidenzi univocamente come l'acquirente abbia inteso accettare la cosa. Nel caso in cui l'azione di risoluzione per vizi, nonostante il perimento del bene, non sia preclusa, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.1492 c.c., all'obbligo della restituzione specifica dei beni periti si sostituisce quello della restituzione per equivalente, che opera in via automatica, senza necessità di una specifica domanda da parte dell'acquirente” (Sez. 2, n. 2429 del 31 gennaio 2018; Sez. 2, n. 18202 del 29 luglio 2013), ad avviso del Collegio, rendono consigliabile una trattazione della causa in udienza pubblica. P.Q.M. Rinvia la causa alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. Cos