CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 giugno 2024
Cassazione n. 19844/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20836/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocatoGIOVANBATTISTA PANE ; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - Ric. 2022n. 20836sez. S2 - A d. 20 /0 6 /202 4 avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 2539/2021 depositata il 30/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con citazione del 31 marzo 2007 i germani Gennaro e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di unità immobiliari nel fabbricato alla [OSCURATO:PERSONA] 59/b di Piano di Sorrento (NA), convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare tra l’altro che i convenuti avevano apposto un paletto al centro del viale di loro proprietà sul quale essi germani Russo vantavano una servitù di passaggio per raggiungere un terreno loro assegnato in forza dell’atto stipulato per [OSCURATO:PERSONA] il 10 maggio 1985, nella divisione con la germana Maria; chiedevano,quindi, condannarsi i convenuti al ripristino dello stato dei luoghi con eliminazione del paletto sul viale di accesso al terreno di essi Russo e alla rimozione dei veicoli parcheggiati sul fondo servente di essi coniugi Cimmino -Apreda. 2. Iconvenuti, sulla richiesta tutela della servitù di passaggio sul fondo servente di essi coniugi Cimmino/Apredae sul presunto “aggravio di servitù” mediante apposizione di un paletto e parcheggio delle auto sul fondo servente, precisavano che quanto denunciato dagli attori costituiva non già un aggravio della servitù ma al più una sua diminuzione, disciplinata dall’art. 1067, secondo comma, c.c., cosa che rendeva improponibile la domanda, considerato,inoltre, che in assenza di esplicite previsioni del titolo , il passaggio oggetto della servitù non si sarebbe potuto considerare che pedonale. Ric. 2022n. 20836sez. S2 - A d. 20 /0 6 /202 4 3. Il Tribunale rigettava tutte le domande. 4. Avverso la suddetta sentenza proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], denunciandone la erroneità. Per quel che ancora rileva lamentavano che la servitù era anche carraia e che,in ogni caso, il paletto impediva anche il transito pedonale. La Corte d’Appello di Napoli rigettava il gravame sostenendo che la servitù fosse solo pedonale e che l’interpretazione del titolo costitutivo effettuata in altro giudizio da Tribunale e Corte d’Appello non fosse condivisibile , in quanto la clausola che vietava la sosta delle auto sui viali , se non per il c a rico e lo scarico delle merci , deponeva nel senso che la servitù fosse solo pedonale. La Corte,dunque, rigettava la richiesta di rimozione del paletto perché non vi era prova dell’impedimentodel passaggio pedonale. 5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso. 6. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] h a nno resistito con controricorso. 7. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hannoinsistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: art. 360 comma 3 e 5 – violazione artt. 1063, 1065 e 1067 c.c. - motivazione carente e contraddittoria. La Corte d’Appello, in merito alla lamentata diminuzione dell’esercizio della servitù, sostanzialmente ha ribadito in poche righe quanto espresso dal primo giudice. Ha precisato , cioè , che Ric. 2022n. 20836sez. S2 - A d. 20 /0 6 /202 4 non è stata fornita alcuna prova che l’apposizione del paletto avrebbe reso più disagevole l’esercizio della servitù sul viale oggetto di lite. L’affermazione contrasterebbe apertamente con quanto previsto dagli artt. 1063 e ss. delCodice civile. La stessa Corte, per sostenere la propria tesi, affermache la limitazione della sosta per il solo carico e scarico delle auto inserita nel titolo non si riferisce ai proprietari del fondo dominante, bensì a quello del fondo servente, che non deve in quel modo(sostando l’auto) diminuire il godimento della servitù. Orbene, se –a detta dei Giudici di seconde cure – i proprietari del fondo servente possono – per titolo – solo occasionalmente intralciare il viale gravato di servitù con i loro veicoli, come sarebbe possibile consentirgli in maniera definitiva l’apposizione del paletto che dimezza la sede di esercizio della servitù. Si sarebbe nel campo dell’illogicità manifesta, nel vero e proprio contro senso. La Corte – infatti – a prescindere dalla natura della servitù (pedonale o carrabile) avrebbe dovuto per forza, tenendo fede al suo ragionamento, riconoscere che nel caso inispecie vi era stata la violazione del comma secondo dell’art. 1067 c.c. e condannare gli attuali resistenti “...al ripristino dello stato dei luoghi ed in particolarealla rimozione del paletto e/o dei veicoli. 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione art.112 cpc mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato – illogicità e contrasto con lasentenza n. 425/2021 emessa da altra sezione della corted’appello di [OSCURATO:PERSONA] IV sezione della Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, non ha fatto altro che ribaltare il ragionamento sulla Ric. 2022n. 20836sez. S2 - A d. 20 /0 6 /202 4 natura della servitù,andando addirittura a censurare una sentenza emessa da altra sezione della stessaCorte di Appello il cui oggetto del giudizio era proprio la domanda di negatoria servitù azionata dai proprietari del fond o servent e . La Corte d’Appello sarebbe andata ultra-petita atteso che sul punto controverso già era in corso analogo giudizio di accertamento culminato con l’altra sentenza. In altri termini, la Corte d'Appello in violazione degli artt.1067, secondocomma , c.c., e 112 c . p . c . ha smenti to quanto ricostruito nella sentenza n. 425/2021, emessa dall’altra sezione della medesima Corte d’Appello chiamata a decidere proprio sullanatura della servitù. Il precedente decisumdi cui alla sentenza 425/2021 avrebbe dovuto invece costituire un elemento a conferma della violazione del comma secondodell’art. 1067 c . c . 2.1 I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessionepossono essere trattati congiuntamente, sono fondati. La Corte d’Appello, pur nella consapevole zza che in altro giudizio pendente presso gli stessi Uffici altro Collegio d’appello aveva interpretato l’atto di divisione notaio Cannavale del 1985 costitutivo della servitù di passaggio nel senso che comprendesse a favore del fondo dominante anche il passaggio di veicoli, senza utilizzare gli strumenti di cui agli artt. 295 e 337 c.p.c., ha ritenuto di smentire tale interpretazione sulla base di affermazioni inconciliabilie in violazione dei canoni di interpretazione di cui agli artt. 1062 e ss. c.c. e, di conseguenza, in violazione dell’art. 1067 c.c. La questione ruota intorno all’interpretazione del titolo costitutivo della servitù di passaggio in favore di [OSCURATO:PERSONA] e Ric. 2022n. 20836sez. S2 - A d. 20 /0 6 /202 4 [OSCURATO:PERSONA] se comprendente anche il passaggio veicolare o solo quello pedonale. Come si è detto, altro Collegio della medesima Corte d’Appello, era stato già investito direttamente della questione e aveva confermato l’interpretazione del giudice di primo grado secondo cui, in base all’atto di divisione del 1985 per notaio Cannavale , e tenuto conto degli esiti della CTU, quella costituita sulla p.lla 1422 era unaservitù sia pedonale che carrabile. La suddetta sentenza è stata parimenti oggetto di ricorso per cassazioneda parte degli odierni controricorrenti. La particolarità del caso in esame, dunque,è data dal fatto che ci si trova in presenza di due sentenze della Corte d’Appello di Napoli, rese in rapida successione,che hanno interpretato in senso diametralmente opposto il titolo costitutivo della servitù costituita a carico del fondo di [OSCURATO:PERSONA] (dante causa dei ricorrenti) con l’atto di divisione del 1985 intercorso con i fratelli Giovanni e [OSCURATO:PERSONA].La divergenza di interpretazione riguarda la natura pedonale o carrabile della servitù di passaggio gravante sul fondo di proprietà oggi Cimmini/Apreda e in favore dei fondi di proprietà degli odierni ricorrenti. Per tale motivo si è ritenuto di trattare i due ricorsi nella medesima camera di consiglio al fine di evitare che il contrasto tra le opposte sentenze potesse rischiare di diventare definitivo e causa di revocazione ex art.395, n. 5), c.p.c. Questa Corte, dunque, è chiamata a valutare le due opposte interpretazioni sicché deve necessariamente operare un sindacato che le pone a raffronto. Con riferimento alla sentenza impugnata in questo giudizio deve osservarsi che il Collegio d’appello ha smentito Ric. 2022n. 20836sez. S2 - A d. 20 /0 6 /202 4 la precedente sentenza sulla base di un’interpretazione che si pone in contrasto con i canoni di ermeneutica contrattuale. La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto che la clausola che prevede la possibilità di sostare con le auto sui viali solo per il tempo occorrente per il carico e scarico delle auto sia riferita solo ai proprietari del fondo servente e da ciò ne ha dedotto che tale clausola sia finalizzata solo a consentire il passaggio pedonale dei titolari del fondo dominante perché altrimenti non avrebbe senso che questi ultimi po ssano sostare con le auto sul fondo servente per caricare e scaricare merce per poi proseguire trasportando a mano quanto caricato fino al proprio terreno. Una siffatta interpretazione è del tutto illogica e contraddittoria ed oggettivamente incomprensibile e si pone in contrasto con i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.. La clausola dell’atto di divisone, infatti, è chiara nel fare riferimento al passaggio anche con le auto ivi espressamente menzionate e il divieto di sostare per i titolari del fondo servente come evidenziato dall’altra sentenza è funzionale proprio a consentire il passaggio anche con mezzi meccanici ai titolari del fondo dominante. L’inciso "il costruendo viale dovrà avere una larghezza di 2 metri, dovrà essere sempre lasciato sgombro e sarà permessa la sola sosta per il tempo occorrente per il carico e scarico delle auto" è esplicito nel fare riferimento alla possibilità di transito sul viale delle auto e il divieto di sosta salvo il tempo occorrente al carico e scarico è funzionale a consentire il transito dei veicoli, non potendosi ritenere che tale transito sia limitato ai soli titolari del fondo servente. La tesi fatta propria dalla Corte d’Appello èpriva di Ric. 2022n. 20836sez. S2 - A d. 20 /0 6 /202 4 logica nella parte in cui afferma cheinterpretando la servitù come carrabile i titolari del fondo dominante dovrebbero caricare e scaricare la merce sul fondo servente e poi trasportare a mano quanto caricato o scaricato fino al proprio terreno. Non si comprende, infatti, perché secondo la Corte d'Appello i titolari del fondo dominante non possono proseguire con i veicoli e accedere al proprio fondo dovendo invecenecessariamente sostare sul viale dei titolari del fondo servente e ivi caricare e scaricare. Una siffatta interpretazione della clausola costitutiva della servitù dell’atto di divisione del 1985 è in violazione dei canoni di interpretazione negozialeex art. 1362 e ss. c.c.. Deve ribadirsi in proposito che in tema di interpretazione del contratto, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole, da verificare alla luce dell'intero contesto negoziale ai sensi dell'art.1363 c.c., nonché ai criteri d'interpretazione soggettiva ex artt.1369 e 1366 c.c., volti, rispettivamente, a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere -mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell'altrui interesse - interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale (tra le varie, v. Sez. 2 - , Ordinanza n. 8940 del 04/04/2024, Rv. 670956 -01). 3.In conclusione si impone l’accoglimento dei motivi di ricorso la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Ric. 2022n. 20836sez. S2 - A d. 20 /0 6 /202 4 P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata