CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 19031/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 21 dicembre 2020 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 4 luglio 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di furto aggravato consumato e di percosse, fatti commessi il 3 luglio 2020, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena stimata di giustizia. 2. Il ricorrente si affida ad un unico complessivo motivo con il quale denuncia promiscuamente violazione di legge (artt. 62 -bis e 133 cod. pen.) e difetto di motivazione in relazione alla mancata valutazione in termini di prevalenza delle concesse attenuanti generiche. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché estremamente generico, costruito in fatto e reiterativo dei temi e degli aspetti già sottoposti alla Corte di appello e dalla stessa sufficientemente e non illogicamente esaminati: in particolare, alle pp. 3-4 si dà atto della gravità del fatto e degli allarmanti precedenti penali dell'imputato, che ha anche picchiato la derubata. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021. Il ConsibIière estensore [OSCURATO:PERSONA] iele [OSCURATO:PERSONA] L) ir Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]