CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 12774/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA c.u.« is co. 1 quastr là( 115/a2 sul ricorso 13904-2018 proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 77, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1224/2017 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 03/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e la SIRMI, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponevano opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa dalla Provincia di [OSCURATO:PERSONA] per aver trasportato rifiuti non pericolosi in assenza del prescritto formulario, in violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 193, sanzionato dall'art. 258 del medesimo decreto. Gli opponenti avevano dedotto che il trasporto era stato effettuato dall'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che SIRMI era stata autorizzata al trattamento dei materiali. Gli opponenti sostenevano l'inapplicabilità delle predette norme in quanto attinenti esclusivamente all'attività di trasporto di rifiuti; contestavano, inoltre, che il materiale trasportato fosse qualificabile come rifiuto essendo stato trattato, sulla base dell'autorizzazione rilasciata in data 15.10.2012 a SIRMI dalla Provincia, in conformità a quanto previsto dal D.M. 5 febbraio 1998. Si costituiva in giudizio la Provincia per chiedere il rigetto dell'opposizione. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'opposizione. Con sentenza n. 1224/2017, depositata in data 3.11.2017, la Corte d'Appello di Genova rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dala SIRMI, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e Dell'[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della SIRMI, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] resistito con controricorso la Provincia di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 193 e 258, comma 5 del D. [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 13904 se/ 52 - ud. 27-01-2022 -2- 152/2006, in relazione agli artt.5 e 14 della L.689/81 in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la corte di merito, sulla base di un'errata lettura della sentenza di questa Corte N.20862/2009 - che ha esteso l'obbligo di compilare il formulario per il trasporto anche al produttore di rifiuti- equiparato l'ipotesi del trasporto di rifiuti accompagnato da un formulario contenente dati incompleti o inesatti con l'ipotesi di trasporto di rifiuti in totale assenza di formulario. Poiché l'ipotesi contestata consisterebbe nel concorso nel trasporto in assenza di formulari, non vi sarebbe correlazione tra l'atto ed il fatto assunto a base della sanzione irrogata. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 193 e 258, comma 5 del D. Lgs 152/2006 in relazione all'arti. della L689/81, in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., sotto il profilo del divieto di analogia nell'applicazione della fattispecie sanzionatoria, che punisce la condotta di colui che trasporta rifiuti senza formulario. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente sono infondati. La norma contestata, ratione temporis applicabile è l'art.258, comma 4 vigente dal 25/12/2010 al 31/12/2017. La norma così recita: V1 Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. " Ric. 2018 n. 13904 sez. 52 - ud. 27-01-2022 -3- L'art. 188 del D. Lgs 152/2006 che disciplina la "responsabilita' della gestione dei rifiuti" prevede che il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformita' agli articoli 177 e 179. Il produttore iniziale o altro detentore conserva la quindi la responsabilita' per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti, tale responsabilita', di regola, comunque sussiste. La responsabilità del produttore dei rifiuti è confermata dalla previsioni dell'art,188 comma 2 del D. Lgs 152/2006, che prevede la responsabilità, secondo le rispettive competenze, del produttore e del detentore. La norma così recita: "Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), la responsabilita' di ciascuno di tali soggetti e limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema. Il produttore non si spoglia dunque della responsabilità dei rifiuti che produce consegnandoli al terzo trasportatore, ma conserva un onere di vigilanza indiretta del buon esito del Ric. 2018 n. 13904 sez. 52 - ud. 27-01-2022 -4- viaggio ed è tenuto alla compilazione del relativo formulario, come espressamente previsto dall'art.193 del Lgs 152/2006. Il formulario di identificazione deve contenere i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore; b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario. L'esigenza di tracciabiiità del rifiuto e di responsabilità per la sua gestione coinvolge trova ulteriore conferma nell'obbligo di redazione del formulario in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo da' atto di aver ricevuto i rifiuti. Il legislatore non ha quindi escluso che il produttore possa affidare i propri rifiuti a terzi, ma ciò non gli consente di disinteressarsi degli stessi, residuando una responsabilità della corretta gestione dei rifiuti anche a suo carico. Tale principio era pacifico nella giurisprudenza di questa Corte nel vigore del D. Lgs 22/97, come affermato da Cassazione civile sez. II, 29/09/2009, n.20862, secondo cui, in tema di rifiuti, il produttore di quelli che siano avviati allo smaltimento deve indicare, all'atto della partenza, la quantità degli stessi nel formulario di accompagnamento e la relativa omissione comporta la violazione, punita con sanzione amministrativa, degli art. 15 e 52 del d.ig. n. 22 dei 1997, posto che, dall'interpretazione letterale dei combinato disposto di dette norme, si desume che la responsabilità per la mancata presenza del formulario a corredo del trasporto dei rifiuti è Ric. 2018 n. 13904 sez. 52 - ud. 27-01-2022 -5- attribuibile non solo al trasportatore ma anche al produttore dei medesimi, al quale compete la redazione e la sottoscrizione dei documento di accompagnamento. Tale principio era consolidato anche nella giurisprudenza penale, la quale ha affermato che il detentore dei rifiuti, qualora non provveda all'autosmaltimento o al conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il pubblico servizio, può affidare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti ad altri soggetti privati affinché svolgano per suo conto tali attività, ma in tal caso ha l'obbligo di controllare che gli stessi siano autorizzati alle attività di raccolta e smaltimento o recupero e, qualora tale doverosa verifica sia omessa, il detentore risponde a titolo di colpa, per inosservanza della citata regola di cautela imprenditoriale, dei reati configurati dall'illecita gestione ( Cassazione Penale, Sez. III, 09/12/2015, n.3860; Cassazione penale, sez. III, 15/01/2008, n.7461, secondo cui tutti i soggetti coinvolti nella loro gestione rispondono solidalmente del corretto smaltimento, principio che ha radici nella normativa comunitaria). La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza sez. VI, 18/12/2014, n.551, l'articolo 15, par. 1, Dir. 2008/98, ha riconosciuto un ampio margine di discrezionalità agli Stati membri nel permettere al produttore iniziale di rifiuti o al detentore di rifiuti di provvedere personalmente al loro smaltimento o di trasferirlo a terzi; tuttavia, si afferma nella decisione della Corte lussemburghese, il produttore iniziale o il detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che, qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti, tale responsabilità, di regola, sussiste. Ric. 2018 n. 13904 sez. 52 - ud. 27-01-2022 -6- In ogni caso, come affermato da questa Corte in decisioni che riguardano le stesse parti, il fondamento della punibilità del produttore di rifiuti trova anche fondamento nell'art.5 L. 689/1981 in base al quale nell'ipotesi in cui più persone concorrano in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposte (Cassazione civile sez. II, 19/12/2019, n.34031). La L. n. 689 del 1981, art. 5, che contempla il concorso di persone, recepisce i principi fissati in materia dal codice penale, rendendo così applicabile la pena pecuniaria non soltanto all'autore o ai coautori dell'infrazione, ma anche a coloro che abbiano comunque dato un contributo causale, pure se esclusivamente sul piano psichico (così, Cass. n. 13134 del 2015). La condotta omissiva dei ricorrenti costituisce condotta tipica dell'illecito amministrativo commesso in violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 193 e sanzionato dall'art. 258 del medesimo decreto. E' stato sottolineato in detta decisione che il sistema normativo predisposto dall'art. 193 del D. Lgs 152/2006 realizza un meccanismo di assunzione delle responsabilità per le eventuali condotte illecite inerenti il trasporto di rifiuti da parte di tutti i soggetti coinvolti, proprio attraverso la formazione delle quattro copie dei formulari di trasporto ed i relativi obblighi di sottoscrizione degli stessi da parte sia del produttore/detentore che raccoglie il rifiuto, sia del trasportatore. Di conseguenza, il produttore dei rifiuti si qualifica come soggetto obbligato dalla norma a formare e sottoscrivere il formulario insieme al trasportatore, e non come Ric. 2018 n. 13904 sez. 52 - ud. 27-01-2022 -7- soggetto esterno alla fattispecie, sul quale incomba un diverso obbligo di vigilanza e garanzia. Ne consegue che, relativamente al trasporto di rifiuti non pericolosi, il fondamento della punibilità del concorso di persone nell'illecito amministrativo risiede già nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 193, quale suo intrinseco elemento costitutivo (senza che operi la diversa fattispecie di cui al della L. n. 689 del 1981, citato art. 5), in forza del quale i soggetti coinvolti (nella specie il produttore ed il trasportatore) sono ugualmente obbligati a compilare ed a sottoscrivere il formulario (assumendosene onere e esponsabilità diretti), e, in caso di omissione dell'obbligo assunto, entrambi (quali trasgressori principali) soggiacciano ciascuno alla violazione amministrativa accertata ed alla sanzione per questa disposta. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 184 ter, 193, 216, 258, comma 4 del D.Lgs 152/2006, in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c; si contesta che vi fosse la prova che i fanghi e le polveri di segagione rientrassero nella nozione di rifiuto. Il motivo è infondato. La Corte di merito ha accertato in fatto la qualità di rifiuto sulla base del contenuto dell'autorizzazione con cui la Provincia di Massa rinnovava alla SIRMI l'iscrizione alle Imprese che effettuavano attività di recupero rifiuti ai sensi degli artt.214 e 216 del D.Lgs 152/2006, differenziando i rifiuti di rocce da cave autorizzate dai fanghi e polveri di segagione e lavorazione pietre, marme ed ardesia. Tale materiale prodotto dalla segagione di marmo e granito costituiva rifiuto sulla base degli accertamenti di laboratorio, ( in particolare la nota del 20.4.2011 indirizzata all'AMIU Ric. 2018 n. 13904 sez. 52 - ud. 27-01-2022 -8- Genova), che evidenziavano il superamento dei limiti di legge per il parametro degli idrocarburi pesanti riferito alle contaminazioni nel suolo per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale. Inoltre, la Corte di merito non ha ravvisato i presupposti per l'applicazione dell'art.184 ter del D. Lgs 152/2006, che stabilisce la condizioni in presenza delle quali un rifiuto cessa di essere tale in quanto non era stata allegata alcuna attività di recupero idonea a determinare la cessazione della qualifica di rifiuto In definitiva, gli accertamenti di fatto hanno confermato l'esistenza dei presupposti della nozione di "rifiuto", inteso come " qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi" mentre non ha ravvisato l'attività di recupero (di cui al punto t) della citata norma), intesa come " qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale". Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. Ric. 2018 n. 13904 sez. 52 - ud. 27-01-2022 -9- rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.1