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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 26262/2026

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ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2026 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e DIRITTO

1. Con sentenza del 25/03/2026 il Tribunale di Napoli, su concorde richiesta delle parti, riconosciute le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato ex art. 385 cod. pen., la pena di mesi otto di reclusione.

2. Il ricorrente presenta personalmente ricorso, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., ritenendo che il Tribunale abbia applicato una pena eccessiva.

3. Il ricorso, proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile perché con esso si denuncia la violazione di legge al trattamento sanzionatorio sebbene la pena concordata dalle parti non sia illegale (Sez. 2, n. 32138 del 10/09/2025 Rv. 288577 - 01).

4. Il ricorso, per i motivi suesposti, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo una ipotesi di inammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186/2000 della Corte Cost.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2026 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e DIRITTO 1. Con sentenza del 25/03/2026 il Tribunale di Napoli, su concorde richiesta delle parti, riconosciute le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato ex art. 385 cod. pen., la pena di mesi otto di reclusione. 2. Il ricorrente presenta personalmente ricorso, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., ritenendo che il Tribunale abbia applicato una pena eccessiva. 3. Il ricorso, proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile perché con esso si denuncia la violazione di legge al trattamento sanzionatorio sebbene la pena concordata dalle parti non sia illegale (Sez. 2, n. 32138 del 10/09/2025 Rv. 288577 - 01). 4. Il ricorso, per i motivi suesposti, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo una ipotesi di inammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186/2000 della Corte Cost. P.Q.M