CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2025
Cassazione n. 38123/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 071S4YR) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 071S59K) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con motivi comuni, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 10 aprile 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 24 ottobre 2024, con la quale sono stati ritenuti responsabili del reato di furto, commesso con destrezza e all'interno di mezzi del trasporto pubblico; rilevato, quanto al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che essendo intervenuta rinuncia (fatta con dichiarazione del 18 ottobre 2025 all'ufficio matricola), deve essere dichiarato inammissibile, per rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.; rilevato, quanto al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che il primo motivo, con cui si deduce vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato; ritenuto, infatti, che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, le modalità del fatto e il bene sottratto); infatti, la valutazione sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuata tenendo conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 7, ord. n. 9727 del 17/12/2024, dep. 2025, Capizzi, non mass.; Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01); considerato che, in ogni caso, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la valutazione sulla particolare tenuità dell'offesa non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez. 7, Capizzi, cit.); ritenuto, quanto al secondo motivo, con cui si deduce vizio di motivazione, riguardo al diniego della sospensione condizionale, che è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale (p. 5), e prima ancora il Tribunale (p. 2), alle cui argomentazioni ha espressamente rinviato, hanno posto a base del rigetto argomentazioni logiche incentrate sulle particolari modalità del fatto (la pessima biografia penale), confortate dal comportamento successivo, ed esprimendo una prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito idoneo ad evidenziare il rischio di ricaduta; ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro tremila per [OSCURATO:PERSONA] ed euro cinquecento per [OSCURATO:PERSONA] (in considerazione dell'intervenuta rinuncia); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i