CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2026
Cassazione n. 20787/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a VERBANIA il 09/07/1969 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi del ricorso sono formulati in termini non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito; pertanto, essi devono considerarsi non specifici, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità con riferimento alla mancata dichiarazione di nullità delle notifiche dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, è altresì manifestamente infondato, perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, avendo la Corte di merito correttamente rilevato come il primo atto risultasse ritualmente notificato mediante consegna alla moglie dell'imputato che si era dichiarata convivente con lo stesso, senza che quest'ultimo avesse fornito prova del contrario, mentre l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, notificato a mani dell'odierno ricorrente, risultava contenere tutti gli elementi essenziali previsti dall'art. 419 cod. proc. pen., anche se mancante di una pagina (si vedano le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata); che, inoltre, il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di truffa, è privo di specificità, perché meramente riproduttivo di argomentazioni già analizzate e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, estranee al sindacato di legittimità, dovendo al riguardo ribadirsi come siano inammissibili i motivi che riproducano pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (cfr. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 17 marzo 2026. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D I Borsellino DEPOS!TATA iN CAN -) 5 GIU lt hilletione4 I, 4