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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 32842/2022

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. 13/09/2022 C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 10651 /20 2 1 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 10651del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (C.F.: 05945300480), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] PINI Carlo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50S26 D612S) rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74C13 H501Y) -ricorrenti- nei confronti di INCALZA Michela (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66H44 E986J) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64C04 D969M) -controricorrente- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F.: 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Firenze n. 141/2021,pubblicata in data 22 gennaio 2021 (e notificata in data 5 febbraio 2021); udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 13 settembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ric. n. 10651/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 12 Fatti di causa Nel corso di una procedura di esecuzione forzata per espropria- zione immobiliare promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di Fegj S.r.l., quale terza proprietaria, per un debito di [OSCURATO:PERSONA] garantito da ipoteca, cui era stata riunita altra procedura promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei medesimi sog- getti, con l’intervento di altri creditori, il Pini e la Fegj S.r.l. hanno proposto istanza di conversione del pignoramento, ai sensi dell’art. 495 c.p.c..

L’istanza è stata dichiarata inammissibile dal giudice dell’ese- cuzione.

Gli istanti hanno proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

L’opposizione è stata respintadal Tribunale di Firenze, dopo la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo, per rinuncia di tutti i creditori. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], anche quale ex socio acco- mandatario dellaModus Group S.a.s. di Pini C arlo C. , cancel- lata dal Registro delle Imprese, sulla base di cinquemotivi.

Resiste con controricorso la Incalza.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bisc.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile/manifestamente infondato.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta.

I ricorrenti hanno depositato memoriaai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c..

Ric. n. 10651/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 12 Ragioni della decisione

1. Si premette che le stesse parti ricorrenti danno atto che il processo esecutivo nell’ambito del quale è stata avanzata, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., l’opposizione agli atti esecutivi che co- stituisce oggetto della presente controversia, è stato dichiarato estinto, in seguito alla rinuncia presentata da tutti i creditori.

In base alla costante giurisprudenza di questa Corte, in caso di sopravvenuta estinzione del processo esecutivo in pendenza di giudizi di opposizione, cessa la materia del contendere con ri- guardo ai giudizi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avendo tali giudizi ad oggetto la regolarità degli atti dell’esecuzione (e, segnatamente, degli atti dello spe- cifico processo esecutivo in atto, la cui estinzione, quindi, de- termina il venir meno dell’interesse delle parti all’accertamento della predetta regolarità), mentre altrettanto non avviene con riguardo ai giudizi di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art.615 c.p.c., che hanno ad oggetto l’accertamento della sussi- stenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata (nell’ane nel quantum), i quali devono pertanto proseguire, sussistendo l’interesse delle parti al predetto accertamento, anche in fun- zione di eventuali nuove e successive procedure esecutive (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4498del 24/02/2011 , Rv. 617239 –01; Sez. 3, Sentenza n. 1353 del 31/01/2012 , Rv. 621377 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15761 del 10/07/2014 , Rv. 631879 – 01).

Nella specie, i ricorrenti hanno proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., impugnando il provvedi- mento del giudice dell’esecuzione con il quale era stata dichia- rata inammissibile la loro istanza di conversione del pignora- mento, per non essere stato depositato, contestualmente all’istanza, il quinto degli importi per i quali erano stati eseguiti il pignoramento e gli interventi, come prescritto dall’art. 495 c.p.c..

Ric. n. 10651/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 12 La successiva estinzione del processo esecutivo (avvenuta pe- raltro per rinuncia di tutti i creditori, che sono stati soddisfatti in sede stragiudiziale) ha, quindi, senz’altro determinato la ces- sazione della materia del contendere con riguardo al merito dell’opposizione, ferma restando la necessitàdi valutare la (vir- tuale) fondatezza della stessa ai soli fini della regolazione delle spese di lite, che deve avvenire in siffatti casi sulla base del principio della c.d. soccombenza virtuale, come sostanzial- mente, in definitiva, ha fatto lo stesso Tribunale (pur esclu- dendo il rilievo dell’estinzione ai fini della formale dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ritenuta possibile solo in caso di concorde richiesta delle parti), in conformità del resto alla richiesta avanzata proprio dalla parte opponente. 2.È opportuno altresì premettere che il ricorso non è redatto in modo rispondente ai principi di chiarezza, precisione e sinte- ticità: esso –nonostante, come già chiarito, si tratti di una op- posizione agli atti esecutivi relativa ad una procedura esecutiva già dichiarata estinta e, quindi, sia cessata la materia del con- tendere sul merito della stessa –si sviluppa in ben 128 pagine; tanto la parte dedicata alla descrizione dei fatti di causa, quanto quella dedicata all’illustrazione dei motivi di ricorso risultano prolisse e l’esposizione sovrabbondante e confusa rende scar- samente comprensibile sia l’indicazione dei fatti processuali ef- fettivamente rilevanti ai fini del presente ricorso, sia, correlati- vamente, il senso stesso delle censure svolte in relazione alla decisione impugnata.

Per quanto è possibile comunque comprendere sulla base di tale prolissa, confusa e poco chiara esposizione, tutti i motivi di ri- corso risultano inammissibili e/o manifestamente infondati.

3. Con il primo motivo si denunzia « N. 4 ART. 360 C.P.C. - Nullità della sentenza e/o del procedimentoex artt. 158 c.p.c. per violazionedell’art. 6 CEDU e degli artt. 25 e 111 Cost. per essere stati gli opponenti distolti dal giudice naturale con Ric. n. 10651/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 12 riferimento all’intervenuta violazione degli artt. 52, 53 e 54 c.p.c. e 186 bis disp. att. c.p.c.».

Il motivo è inammissibile, prima ancora che manifestamente infondato.

Nonostante la scarsa chiarezza dell’esposizione, emerge che i ricorrenti, in definitiva, lamentano la nullità della decisione im- pugnata, per essere stata adottata da un magistrato a loro av- viso incompatibile ai sensi dell’art. 186 bisdisp. att. c.p.c..

Non viene adeguatamente chiarito, peraltro, con lo specifico ri- chiamo dei relativi atti processuali, in quali esatti termini il giu- dice che ha emesso la sentenza impugnata avrebbe conosciuto, quale giudice dell’esecuzione, degli atti oggetto della presente opposizione e, quindi, per quale ragione sussisterebbe la de- dotta incompatibilità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. (pare, d’altronde, pacifico che il predetto magistrato non fosse affatto il giudice dell’esecuzione che ha emesso il provvedimento oggetto dell’opposizione).

In ogni caso è assorbente, sul punto, il richiamo al consolidato indirizzo sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte (che il ri- corso non offre argomenti per rimeditare), secondo il quale «la violazione dell’obbligo di astensione, previsto dall’art. 186 bis disp. att. c.p.c. per il giudice dell’esecuzione che abbia cono- sciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione, è dedu- cibile solo con lo strumento della ricusazione ai sensi dell’art.52 c.p.c., e non in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza emessa dal giudice che avrebbe dovuto aste- nersi» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 1545 del 20/01/2017, Rv. 642004 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 7121 del 09/04/2015 , Rv. 635110 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 22854 del 28/10/2014, Rv. 633286 –01).

Ed in proposito, risultano –evidentemente – irrilevanti le con- siderazioni di parte ricorrente sulla probabile inutilità della Ric. n. 10651/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 12 proposizione di una istanza di ricusazione a suo avviso desti- nata ad essere (ingiustamente) respinta. 4.Con il secondo motivo del ricorso si denunzia « N. 5 ART. 360 C.P.C.-Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le particon riferimento al man- cato esame dei presupposti dell’azione esecutiva in capo all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dal 05/12/2017 2017 in poi -omesso esame dei titoli esecutivi -mancanza di un titolo esecutivo nella procedura con le caratteristiche di cui agli artt. 474 c.p.c. con riferimento alla violazionedegli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 6 della CEDU, degli artt. 474, 480, 602, 603, 604, 615, 617, 618, 624, 629, c.p.c.».

Con il terzo motivo del ricorsosi denunzia «N. 4 ART. 360 C.P.C. –nullità della sentenza ex artt. 132 co. 2 n. 4 e 116 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.- violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 6 della CEDU, degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 2907 c.c. e degli art. 112, 113, 115,116 c.p.c. per omessa determinazione della somma complessiva dovuta all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] anche con ri- ferimento all’intervenuta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c.».

Con il quarto motivo del ricorso si denunzia « N. 4 ART. 360 C.P.C. – Error in procedendo – nullità della sentenza ex artt. 132co. 2 n. 4, 115 e 116 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per l’as- senza di un’idonea motivazione e quindi per motivazione mera- mente apparente circa i punti decisivi della controversia anche con riferimento all’intervenuta violazionedell’art. 6 della CEDU e all’art. 111 della Costituzione, degli artt. 99, 101, 112, 113, 115, 116, 189, 474, 480, 495, 615, 617, 618 e 602, 603 c.p.c.

A) La violazione del contraddittorio -violazione degli artt. 24 e 111, Cost; 101 e 495 c.p.c.; B) Omessa motivazione sul fatto decisivo- mancata quantificazione del quinto ritenuto mancate e mancata individuazione dei creditori in ordine ai quali l’ese- cutato avrebbe dovuto versare il quinto; mancata Ric. n. 10651/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 12 individuazione modalità del calcolo del quinto; mancato esple- tamento dei doveri/poteri d’ufficio - violazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 495, 474, 480, 602, 603, 615, 617,618, 624, 629 c.p.c.; C) Qualificazione dell’opposizione e il consolida- mento del petitum e della causa petendi -rigetto implicito della domanda di nullità dell’ordinanza di vendita - violazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 495, 474, 480, 602, 603, 615, 617, 618,624, 629 c.p.c.».

Il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso sono logica- mente e giuridicamente connessi e possono, quindi, essere esa- minati congiuntamente.

Anch’essi sono inammissibili, ancor prima che manifestamente infondati.

I ricorrenti lamentano, nella sostanza (per quanto è possibile comprendere sulla base della già segnalata esposizione prolissa e ben poco chiara nel suo complesso),in primo luogo, che il Tribunale, in sede di opposizione, avrebbe omesso di rilevare il difetto di valido titolo esecutivo e/o, comunque, del diritto di procedere ad esecuzione forzata, da parte della creditrice (pro- cedente ed intervenuta) Incalza, quanto meno per le somme residue pretese, nonostante i parziali pagamenti pacificamente intervenuti.Sostengono, inoltre, che avrebbe omesso di deter- minare (anche in violazione del contraddittorio, sul punto) le somme effettivamente dovute ai creditori e, in particolare, all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], unico creditore non rinunciante (con spe- cifico riguardo agli importi eventualmente residui, all’esito degli indicati pagamenti parziali), come avevano espressamente ri- chiesto, anche in sede di opposizione.

La determinazione dei crediti (ancora) effettivamente sussistenti sarebbe stata, d’al- tra parte, necessaria anche al fine di stabilire il quinto da ver- sare contestualmente all’istanza di conversione del pignora- mento.

Si tratta di censure inammissibili nella presente sede.

Ric. n. 10651/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 12 Esse – in primo luogo – esulano dell’oggetto dell’opposizione agli atti esecutivi concretamente proposta con l’originario ri- corso al giudice dell’esecuzione, avente ad oggetto la contesta- zione dell’ammissibilità dell’istanza di conversione del pignora- mento, secondo quanto emerge dalla stessa decisione impu- gnata.

Comunque, si tratta di questioni che, riguardando tutte il diritto di procedere ad esecuzione forzata di un creditore procedente e intervenuto, andrebberoqualificate in termini di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e, di conseguenza, oltre ad essere estranee all’oggetto della presente controversia, avrebbero eventualmente dovuto essere fatte valere con l’ap- pello, in quanto il ricorso straordinario per cassazione, in rela- zione ad esse, è certamente inammissibile.

È opportuno precisare, in proposito, che in realtà, il Tribunale ha chiaramente –e del tutto correttamente, sulla base dell’ine- quivoco tenore testuale dell’art. 495 c.p.c. – affermato, nella decisione impugnata, che l’istanza di conversione del pignora- mento era di per sé senz’altro in radice inammissibile, per la ragione assorbente che, contestualmente alla stessa, va in ogni caso versato il quinto degli importi pretesi dai creditori (dedotti i versamenti già effettuati), anche in caso di contestazione della effettiva sussistenza e della misura dei relativi crediti, il che nella specie non era avvenuto, non essendo stata versata somma alcuna.

È,del resto, appena il caso di osservare che in nessun caso potrebbe ritenersiammissibile, anche per difetto di interesse, una istanza di conversione del pignoramento avan- zata dall’esecutato sull’espresso presupposto dell’avvenuta in- tegrale estinzione di tutti i crediti azionati in via esecutiva, man- cando in tal caso lo stesso oggetto della conversione e potendo (e dovendo) le ragioni di quest’ultimo essere eventualmente fatte valere mediante l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

Ric. n. 10651/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 12 Di conseguenza, tutte le questioni relative alla stessa sussi- stenza ed all’entità dei crediti azionati e, in particolare, di quello (anche residuo) della Incalza, esulavano dall’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento dichiarativo dell’inammissibilità dell’istanza di conversione del pignoramento per mancato versamento del quintodei crediti azionati, ai sensi dell’art. 495 c.p.c. e potevano al più essere intese come motivi di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in quanto finivano inevitabilmente per risol- versi nella contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata (si tratta di motivi di opposizione che il Tribunale, dun- que, ha correttamente qualificato e, altrettanto correttamente, non ha affatto esaminato nel merito).

Le contestazioni sull’entità dei crediti fatti valere dai creditori procedenti ed intervenuti possono avere riguardo alla questione processuale relativa alla precisa determinazione delle somme da versare ai fini della conversione del pignoramento (e dell’in- dividuazione del relativo quinto, necessario per l’ammissibilità della stessa istanza), solo nel caso in cui un credito vi sia e si discuta del suo ammontare, ma non nel caso in cui il debitore affermi l’avvenuta integrale estinzione di tutte le pretese azio- nate dai creditori, ipotesi in cui non vi è (per i motivi logici e giuridici già chiariti) alcuno spazio per una conversione del pi- gnoramento ma solo per una eventuale opposizione all’esecu- zione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

Per un verso, quindi, le censure di cui ai motivi di ricorso in esame non colgono adeguatamente l’effettiva ratio decidendi della statuizione impugnata; per altro verso, comunque, si tratta di censure che, avendo nella sostanza ad oggetto que- stioni eventualmente da qualificare in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.(e in tali termini cor- rettamente qualificate dal giudice del merito)e non di opposi- zione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avrebbero Ric. n. 10651/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 10 di 12 eventualmente dovuto essere fatte valere con l’appello (e ciò è a dirsi anche per quanto attiene riguarda la dedotta omissione di pronuncia: cfr. Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 14661 del 18/07/2016, Rv. 640586 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 3722 del 14/02/2020, Rv. 657020 - 01 ) , mentre il presente ricorso straordinario per cassazione, in relazione ad esse, è certamente inammissibile. 5.Con il quinto motivo del ricorso si denunzia « N. 3 ART. 360 C.P.C.- nullità della sentenza per violazione e/o falsa applica- zionedegli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché per violazione e/o falsa applicazionedel principio di abuso di diritto».

Anche questo motivo risulta manifestamente infondato.

I ricorrenti sostengono che sarebbe illegittima la loro condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto almeno parte delle proprie doglianze, in relazione ai crediti pretesi dalla cre- ditrice Incalza, erano fondate.

Il Tribunale ha, peraltro, correttamente applicato il disposto dell’art. 91 c.p.c., secondo il quale la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese in favore di quella vittoriosa (cd. principio di soccombenza).

Orbene, non vi è dubbio che –con riguardo all’opposizione agli atti esecutivi oggetto del presente ricorso, relativa esclusiva- mente alla legittimità del provvedimento dichiarativo dell’inam- missibilità dell’istanza di conversione del pignoramento per omesso versamento del quinto dei crediti azionati, ai sensi dell’art. 495 c.p.c. – la soccombenza (peraltro virtuale) della parte opponente sia stata integrale.

Del resto, la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giu- dice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una Ric. n. 10651/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 11 di 12 compensazione, non può essere censurata in cassazione, nep- pure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 –01; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 851 del 01/03/1977, Rv. 384463 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 1898 del 11/02/2002, Rv. 552178 – 01; Sez.

L , Sentenza n. 10861 del 24/07/2002, Rv. 556171 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 10009 del 24/06/2003, Rv. 564510 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 17692 del 28/11/2003, Rv. 572524 – 01 ; Sez. 3 , Sentenza n. 6756 del 06/04/2004, Rv. 571882 –01; successivamente: Sez. 3 , Sen- tenza n. 22541del 20/10/2006, Rv. 592581 – 01; Sez. 1, Sen- tenza n. 28492del 22/12/2005, Rv. 585748 – 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 7607 del 31/03/200 6 , Rv. 590664 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 26912del 26/11/2020, Rv. 659925 - 01) . 6.Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) dicui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna i ricorrent i in solido a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore della controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 2.500,00 oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma Ric. n. 10651/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 12 di 12 17, della legge 24

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. 13/09/2022 C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 10651 /20 2 1 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 10651del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (C.F.: 05945300480), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] PINI Carlo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50S26 D612S) rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74C13 H501Y) -ricorrenti- nei confronti di INCALZA Michela (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66H44 E986J) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64C04 D969M) -controricorrente- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F.: 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Firenze n. 141/2021,pubblicata in data 22 gennaio 2021 (e notificata in data 5 febbraio 2021); udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 13 settembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 10651/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 12 Fatti di causa Nel corso di una procedura di esecuzione forzata per espropria- zione immobiliare promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di Fegj S.r.l., quale terza proprietaria, per un debito di [OSCURATO:PERSONA] garantito da ipoteca, cui era stata riunita altra procedura promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei medesimi sog- getti, con l’intervento di altri creditori, il Pini e la Fegj S.r.l. hanno proposto istanza di conversione del pignoramento, ai sensi dell’art. 495 c.p.c.. L’istanza è stata dichiarata inammissibile dal giudice dell’ese- cuzione. Gli istanti hanno proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. L’opposizione è stata respintadal Tribunale di Firenze, dopo la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo, per rinuncia di tutti i creditori. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], anche quale ex socio acco- mandatario dellaModus Group S.a.s. di Pini C arlo C. , cancel- lata dal Registro delle Imprese, sulla base di cinquemotivi. Resiste con controricorso la Incalza. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bisc.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile/manifestamente infondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta. I ricorrenti hanno depositato memoriaai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ric. n. 10651/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 12 Ragioni della decisione 1. Si premette che le stesse parti ricorrenti danno atto che il processo esecutivo nell’ambito del quale è stata avanzata, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., l’opposizione agli atti esecutivi che co- stituisce oggetto della presente controversia, è stato dichiarato estinto, in seguito alla rinuncia presentata da tutti i creditori. In base alla costante giurisprudenza di questa Corte, in caso di sopravvenuta estinzione del processo esecutivo in pendenza di giudizi di opposizione, cessa la materia del contendere con ri- guardo ai giudizi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avendo tali giudizi ad oggetto la regolarità degli atti dell’esecuzione (e, segnatamente, degli atti dello spe- cifico processo esecutivo in atto, la cui estinzione, quindi, de- termina il venir meno dell’interesse delle parti all’accertamento della predetta regolarità), mentre altrettanto non avviene con riguardo ai giudizi di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art.615 c.p.c., che hanno ad oggetto l’accertamento della sussi- stenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata (nell’ane nel quantum), i quali devono pertanto proseguire, sussistendo l’interesse delle parti al predetto accertamento, anche in fun- zione di eventuali nuove e successive procedure esecutive (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4498del 24/02/2011 , Rv. 617239 –01; Sez. 3, Sentenza n. 1353 del 31/01/2012 , Rv. 621377 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15761 del 10/07/2014 , Rv. 631879 – 01). Nella specie, i ricorrenti hanno proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., impugnando il provvedi- mento del giudice dell’esecuzione con il quale era stata dichia- rata inammissibile la loro istanza di conversione del pignora- mento, per non essere stato depositato, contestualmente all’istanza, il quinto degli importi per i quali erano stati eseguiti il pignoramento e gli interventi, come prescritto dall’art. 495 c.p.c.. Ric. n. 10651/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 12 La successiva estinzione del processo esecutivo (avvenuta pe- raltro per rinuncia di tutti i creditori, che sono stati soddisfatti in sede stragiudiziale) ha, quindi, senz’altro determinato la ces- sazione della materia del contendere con riguardo al merito dell’opposizione, ferma restando la necessitàdi valutare la (vir- tuale) fondatezza della stessa ai soli fini della regolazione delle spese di lite, che deve avvenire in siffatti casi sulla base del principio della c.d. soccombenza virtuale, come sostanzial- mente, in definitiva, ha fatto lo stesso Tribunale (pur esclu- dendo il rilievo dell’estinzione ai fini della formale dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ritenuta possibile solo in caso di concorde richiesta delle parti), in conformità del resto alla richiesta avanzata proprio dalla parte opponente. 2.È opportuno altresì premettere che il ricorso non è redatto in modo rispondente ai principi di chiarezza, precisione e sinte- ticità: esso –nonostante, come già chiarito, si tratti di una op- posizione agli atti esecutivi relativa ad una procedura esecutiva già dichiarata estinta e, quindi, sia cessata la materia del con- tendere sul merito della stessa –si sviluppa in ben 128 pagine; tanto la parte dedicata alla descrizione dei fatti di causa, quanto quella dedicata all’illustrazione dei motivi di ricorso risultano prolisse e l’esposizione sovrabbondante e confusa rende scar- samente comprensibile sia l’indicazione dei fatti processuali ef- fettivamente rilevanti ai fini del presente ricorso, sia, correlati- vamente, il senso stesso delle censure svolte in relazione alla decisione impugnata. Per quanto è possibile comunque comprendere sulla base di tale prolissa, confusa e poco chiara esposizione, tutti i motivi di ri- corso risultano inammissibili e/o manifestamente infondati. 3. Con il primo motivo si denunzia « N. 4 ART. 360 C.P.C. - Nullità della sentenza e/o del procedimentoex artt. 158 c.p.c. per violazionedell’art. 6 CEDU e degli artt. 25 e 111 Cost. per essere stati gli opponenti distolti dal giudice naturale con Ric. n. 10651/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 12 riferimento all’intervenuta violazione degli artt. 52, 53 e 54 c.p.c. e 186 bis disp. att. c.p.c.». Il motivo è inammissibile, prima ancora che manifestamente infondato. Nonostante la scarsa chiarezza dell’esposizione, emerge che i ricorrenti, in definitiva, lamentano la nullità della decisione im- pugnata, per essere stata adottata da un magistrato a loro av- viso incompatibile ai sensi dell’art. 186 bisdisp. att. c.p.c.. Non viene adeguatamente chiarito, peraltro, con lo specifico ri- chiamo dei relativi atti processuali, in quali esatti termini il giu- dice che ha emesso la sentenza impugnata avrebbe conosciuto, quale giudice dell’esecuzione, degli atti oggetto della presente opposizione e, quindi, per quale ragione sussisterebbe la de- dotta incompatibilità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. (pare, d’altronde, pacifico che il predetto magistrato non fosse affatto il giudice dell’esecuzione che ha emesso il provvedimento oggetto dell’opposizione). In ogni caso è assorbente, sul punto, il richiamo al consolidato indirizzo sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte (che il ri- corso non offre argomenti per rimeditare), secondo il quale «la violazione dell’obbligo di astensione, previsto dall’art. 186 bis disp. att. c.p.c. per il giudice dell’esecuzione che abbia cono- sciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione, è dedu- cibile solo con lo strumento della ricusazione ai sensi dell’art.52 c.p.c., e non in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza emessa dal giudice che avrebbe dovuto aste- nersi» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 1545 del 20/01/2017, Rv. 642004 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 7121 del 09/04/2015 , Rv. 635110 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 22854 del 28/10/2014, Rv. 633286 –01). Ed in proposito, risultano –evidentemente – irrilevanti le con- siderazioni di parte ricorrente sulla probabile inutilità della Ric. n. 10651/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 12 proposizione di una istanza di ricusazione a suo avviso desti- nata ad essere (ingiustamente) respinta. 4.Con il secondo motivo del ricorso si denunzia « N. 5 ART. 360 C.P.C.-Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le particon riferimento al man- cato esame dei presupposti dell’azione esecutiva in capo all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dal 05/12/2017 2017 in poi -omesso esame dei titoli esecutivi -mancanza di un titolo esecutivo nella procedura con le caratteristiche di cui agli artt. 474 c.p.c. con riferimento alla violazionedegli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 6 della CEDU, degli artt. 474, 480, 602, 603, 604, 615, 617, 618, 624, 629, c.p.c.». Con il terzo motivo del ricorsosi denunzia «N. 4 ART. 360 C.P.C. –nullità della sentenza ex artt. 132 co. 2 n. 4 e 116 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.- violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 6 della CEDU, degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 2907 c.c. e degli art. 112, 113, 115,116 c.p.c. per omessa determinazione della somma complessiva dovuta all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] anche con ri- ferimento all’intervenuta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c.». Con il quarto motivo del ricorso si denunzia « N. 4 ART. 360 C.P.C. – Error in procedendo – nullità della sentenza ex artt. 132co. 2 n. 4, 115 e 116 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per l’as- senza di un’idonea motivazione e quindi per motivazione mera- mente apparente circa i punti decisivi della controversia anche con riferimento all’intervenuta violazionedell’art. 6 della CEDU e all’art. 111 della Costituzione, degli artt. 99, 101, 112, 113, 115, 116, 189, 474, 480, 495, 615, 617, 618 e 602, 603 c.p.c. A) La violazione del contraddittorio -violazione degli artt. 24 e 111, Cost; 101 e 495 c.p.c.; B) Omessa motivazione sul fatto decisivo- mancata quantificazione del quinto ritenuto mancate e mancata individuazione dei creditori in ordine ai quali l’ese- cutato avrebbe dovuto versare il quinto; mancata Ric. n. 10651/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 12 individuazione modalità del calcolo del quinto; mancato esple- tamento dei doveri/poteri d’ufficio - violazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 495, 474, 480, 602, 603, 615, 617,618, 624, 629 c.p.c.; C) Qualificazione dell’opposizione e il consolida- mento del petitum e della causa petendi -rigetto implicito della domanda di nullità dell’ordinanza di vendita - violazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 495, 474, 480, 602, 603, 615, 617, 618,624, 629 c.p.c.». Il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso sono logica- mente e giuridicamente connessi e possono, quindi, essere esa- minati congiuntamente. Anch’essi sono inammissibili, ancor prima che manifestamente infondati. I ricorrenti lamentano, nella sostanza (per quanto è possibile comprendere sulla base della già segnalata esposizione prolissa e ben poco chiara nel suo complesso),in primo luogo, che il Tribunale, in sede di opposizione, avrebbe omesso di rilevare il difetto di valido titolo esecutivo e/o, comunque, del diritto di procedere ad esecuzione forzata, da parte della creditrice (pro- cedente ed intervenuta) Incalza, quanto meno per le somme residue pretese, nonostante i parziali pagamenti pacificamente intervenuti.Sostengono, inoltre, che avrebbe omesso di deter- minare (anche in violazione del contraddittorio, sul punto) le somme effettivamente dovute ai creditori e, in particolare, all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], unico creditore non rinunciante (con spe- cifico riguardo agli importi eventualmente residui, all’esito degli indicati pagamenti parziali), come avevano espressamente ri- chiesto, anche in sede di opposizione. La determinazione dei crediti (ancora) effettivamente sussistenti sarebbe stata, d’al- tra parte, necessaria anche al fine di stabilire il quinto da ver- sare contestualmente all’istanza di conversione del pignora- mento. Si tratta di censure inammissibili nella presente sede. Ric. n. 10651/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 12 Esse – in primo luogo – esulano dell’oggetto dell’opposizione agli atti esecutivi concretamente proposta con l’originario ri- corso al giudice dell’esecuzione, avente ad oggetto la contesta- zione dell’ammissibilità dell’istanza di conversione del pignora- mento, secondo quanto emerge dalla stessa decisione impu- gnata. Comunque, si tratta di questioni che, riguardando tutte il diritto di procedere ad esecuzione forzata di un creditore procedente e intervenuto, andrebberoqualificate in termini di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e, di conseguenza, oltre ad essere estranee all’oggetto della presente controversia, avrebbero eventualmente dovuto essere fatte valere con l’ap- pello, in quanto il ricorso straordinario per cassazione, in rela- zione ad esse, è certamente inammissibile. È opportuno precisare, in proposito, che in realtà, il Tribunale ha chiaramente –e del tutto correttamente, sulla base dell’ine- quivoco tenore testuale dell’art. 495 c.p.c. – affermato, nella decisione impugnata, che l’istanza di conversione del pignora- mento era di per sé senz’altro in radice inammissibile, per la ragione assorbente che, contestualmente alla stessa, va in ogni caso versato il quinto degli importi pretesi dai creditori (dedotti i versamenti già effettuati), anche in caso di contestazione della effettiva sussistenza e della misura dei relativi crediti, il che nella specie non era avvenuto, non essendo stata versata somma alcuna. È,del resto, appena il caso di osservare che in nessun caso potrebbe ritenersiammissibile, anche per difetto di interesse, una istanza di conversione del pignoramento avan- zata dall’esecutato sull’espresso presupposto dell’avvenuta in- tegrale estinzione di tutti i crediti azionati in via esecutiva, man- cando in tal caso lo stesso oggetto della conversione e potendo (e dovendo) le ragioni di quest’ultimo essere eventualmente fatte valere mediante l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. Ric. n. 10651/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 12 Di conseguenza, tutte le questioni relative alla stessa sussi- stenza ed all’entità dei crediti azionati e, in particolare, di quello (anche residuo) della Incalza, esulavano dall’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento dichiarativo dell’inammissibilità dell’istanza di conversione del pignoramento per mancato versamento del quintodei crediti azionati, ai sensi dell’art. 495 c.p.c. e potevano al più essere intese come motivi di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in quanto finivano inevitabilmente per risol- versi nella contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata (si tratta di motivi di opposizione che il Tribunale, dun- que, ha correttamente qualificato e, altrettanto correttamente, non ha affatto esaminato nel merito). Le contestazioni sull’entità dei crediti fatti valere dai creditori procedenti ed intervenuti possono avere riguardo alla questione processuale relativa alla precisa determinazione delle somme da versare ai fini della conversione del pignoramento (e dell’in- dividuazione del relativo quinto, necessario per l’ammissibilità della stessa istanza), solo nel caso in cui un credito vi sia e si discuta del suo ammontare, ma non nel caso in cui il debitore affermi l’avvenuta integrale estinzione di tutte le pretese azio- nate dai creditori, ipotesi in cui non vi è (per i motivi logici e giuridici già chiariti) alcuno spazio per una conversione del pi- gnoramento ma solo per una eventuale opposizione all’esecu- zione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. Per un verso, quindi, le censure di cui ai motivi di ricorso in esame non colgono adeguatamente l’effettiva ratio decidendi della statuizione impugnata; per altro verso, comunque, si tratta di censure che, avendo nella sostanza ad oggetto que- stioni eventualmente da qualificare in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.(e in tali termini cor- rettamente qualificate dal giudice del merito)e non di opposi- zione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avrebbero Ric. n. 10651/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 10 di 12 eventualmente dovuto essere fatte valere con l’appello (e ciò è a dirsi anche per quanto attiene riguarda la dedotta omissione di pronuncia: cfr. Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 14661 del 18/07/2016, Rv. 640586 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 3722 del 14/02/2020, Rv. 657020 - 01 ) , mentre il presente ricorso straordinario per cassazione, in relazione ad esse, è certamente inammissibile. 5.Con il quinto motivo del ricorso si denunzia « N. 3 ART. 360 C.P.C.- nullità della sentenza per violazione e/o falsa applica- zionedegli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché per violazione e/o falsa applicazionedel principio di abuso di diritto». Anche questo motivo risulta manifestamente infondato. I ricorrenti sostengono che sarebbe illegittima la loro condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto almeno parte delle proprie doglianze, in relazione ai crediti pretesi dalla cre- ditrice Incalza, erano fondate. Il Tribunale ha, peraltro, correttamente applicato il disposto dell’art. 91 c.p.c., secondo il quale la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese in favore di quella vittoriosa (cd. principio di soccombenza). Orbene, non vi è dubbio che –con riguardo all’opposizione agli atti esecutivi oggetto del presente ricorso, relativa esclusiva- mente alla legittimità del provvedimento dichiarativo dell’inam- missibilità dell’istanza di conversione del pignoramento per omesso versamento del quinto dei crediti azionati, ai sensi dell’art. 495 c.p.c. – la soccombenza (peraltro virtuale) della parte opponente sia stata integrale. Del resto, la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giu- dice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una Ric. n. 10651/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 11 di 12 compensazione, non può essere censurata in cassazione, nep- pure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 –01; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 851 del 01/03/1977, Rv. 384463 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 1898 del 11/02/2002, Rv. 552178 – 01; Sez. L , Sentenza n. 10861 del 24/07/2002, Rv. 556171 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 10009 del 24/06/2003, Rv. 564510 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 17692 del 28/11/2003, Rv. 572524 – 01 ; Sez. 3 , Sentenza n. 6756 del 06/04/2004, Rv. 571882 –01; successivamente: Sez. 3 , Sen- tenza n. 22541del 20/10/2006, Rv. 592581 – 01; Sez. 1, Sen- tenza n. 28492del 22/12/2005, Rv. 585748 – 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 7607 del 31/03/200 6 , Rv. 590664 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 26912del 26/11/2020, Rv. 659925 - 01) . 6.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) dicui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna i ricorrent i in solido a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore della controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 2.500,00 oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma Ric. n. 10651/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 12 di 12 17, della legge 24
Sentenza Cassazione n. 32842/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris