CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 00675/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e Procurato della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili ì ricorsi; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame confermava la / sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 e 321 cod. pen., per avere, quale presidente del consiglio di amministrazione dell'ente pubblico Ipab (Istituzione pubblica di assistenza e beneficienza) "[OSCURATO:PERSONA]", in concorso con [OSCURATO:PERSONA], ricevuto in promessa o in dazione da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], amministratori della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., imprecisate somme di denaro e altre utilità (aiuto per la raccolta del 5x1000 in favore di una onlus; appoggio elettorale per le elezioni europee del 2019; assunzione di [OSCURATO:PERSONA] nella società [OSCURATO:PERSONA]), quali corrispettivi per il compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio consistente nell'assegnazione a [OSCURATO:PERSONA] degli immobili e della gestione dei servizi della casa di riposo "[OSCURATO:PERSONA]"; nonché in relazione all'art. 640 cod. pen., per avere commesso una truffa ai danni della stessa Ipab. Il Tribunale escludeva la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati di concorso in falso ideologico (capo 18) e concorso in truffa aggravata (capo 19), relativi alla presunta induzione in errore di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, Tandurella, pur essendo consapevole che la Caltagirone intendeva disporre dei propri beni per testamento in favore della casa di riposo "Aldisio", le faceva redigere un testamento pubblico in proprio favore. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso, oltre all'indagato, anche il pubblico ministero che ha presentato due distinti ricorsi per ciascuno dei due capi di imputazione per i quali il Tribunale ha escluso i gravi indizi di colpevolezza. 3. I due ricorsi formulati dal ubblico ministero - il primo relativo al reato di falso contestato sub 18) ed il secondo al reato di truffa di cui al capo 19) - possono essere riassunti congiuntamente, vertendo sul medesimo fatto storico. Il ricorrente deduce il vizio di motivazione, evidenziando come il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la Caltagirone aveva reso dichiarazioni contraddittorie, affermando di aver voluto disporre dei suoi beni in favore del Tandurella, mentre successivamente avrebbe specificato che la sua reale volontà era sempre stata quella di disporre per testamento in favore della casa di riposo "Aldisio", cui il Tandurella era legale rappresentante. Si è ritenuto, pertanto, che dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa non sarebbe possibile desumere con certezza quale fosse stata la sua volontà, ipotizzando il Tribunale che la Caltagirone, pur capace di intendere e volere, non fosse stata in grado di cogliere la differenza tra l'istituzione quale erede del Tandurella in proprio, piuttosto che (Lquale legale rappresentante della casa di riposo. Il pkbblico ministero ritiene che tale ricostruzione sia contraddittoria, nella misura in cui il Tribunale non ha valutato se le dichiarazioni della Caltagirone succedutesi nel tempo abbiano o meno risentito delle condotte poste in essere dal Tandurella, anche per il tramite del concorrente Scerra, per indurre la Caltagirone a riferire una versione di comodo, utile a sviare le indagini. Per quanto concerne specificatamente il capo 18), nel quale si contesta il falso ideologico derivante dalla mancata indicazione nell'atto notarile della presenza del Tandurella, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che era proprio la Caltagirone a riferire della presenza del Tandurella alla redazione del testamento. 4. Nell'interesse del Tandurella sono stati formulati sei motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione al d.lgs. n. 50 del 2016, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, trasferendo alla società [OSCURATO:PERSONA] la gestione dell'intera casa di riposo, mentre i contratti intercorsi tra l'IPAB e la predetta società aveva riguardato esclusivamente la locazione degli immobili con destinazione vincolata, soggetta esclusivamente alla disciplina civilistica e non anche alla operatività del codice degli appalti pubblici. 4.2. Con il secondo motivo, si deduce il vizio di motivazione in ordine alla natura corruttiva delle promesse e dazioni di cui il Tandurella avrebbe beneficiato. In particolare, si assume che la promessa di destinare il 5x1000 in favore della casa di riposo "Aldisio" non potrebbe costituire la controprestazione illecita, trattando di disposizione liberate. Si contesta, inoltre, che il reato di corruzione presupporrebbe in ogni caso una dazione, quale elemento costitutivo, essendo insufficiente il mero accordo. 4.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge in relazione agli artt.1475 cod. civ. e 78 legge notarile, per avere il Tribunale di Caltanissetta disatteso l'eccezione con la quale la difesa aveva rilevato come l'Ipab non potesse essere qualificata come persona offesa della truffa contestata al Tandurella, trattandosi di ente obbligato al pagamento delle spese di registrazione di un contratto di mandato. Conseguentemente, il reato non poteva considerarsi aggravato ai sensi dell'art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen., dunque l'azione penale non procedibile per difetto di querela. 4.4. Con il quarto motivo deduce vizi di motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti relativi alle presunte appropriazioni di somme di pertinenza dell'IPAB. 4.5.Con il quinto motivo si deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta procedibilità d'ufficio per il reato di appropriazione indebita contestato al capo 23), per effetto della previsione di cui all'art. 649-bis cod. pen. Evidenzia il ricorrente che la suddetta previsione, che stabilisce la procedibilità d'ufficio nel caso in cui la condotta appropriativa sia aggravata ai sensi dell'art.61, n. 11 cod. pen. ed abbia cagionato un danno di rilevante gravità, è stata introdotta dalla I. 9 gennaio 2019, n.3 e, quindi, non coprirebbe l'intero arco temporale oggetto della contestazione. Peraltro, l'entità dell'appropriazione relativa al 2019 sarebbe di minimo rilievo (pari ad €1.900), sicchè la rilevante gravità del danno andrebbe esclusa, con conseguente improcedibilità del reato per difetto di querela. 4.6. Con il sesto motivo, infine, si eccepisce la carenza della concretezza ed attualità delle esigenze cautelari. Rileva il ricorrente di non ricoprire più alcun incarico pubblicistico, né di natura ecclesiastica, neppure quello di parroco della Cattedrale di [OSCURATO:PERSONA] e di Direttore dell'Ufficio diocesano per l'edilizia di culto. Anche il ritenuto rischio di inquinamento probatorio non è connotato dai caratteri della concretezza ed attualità. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti dal Pubblico ministero sono inammissibili. 2. Il Tribunale, nel ricostruire la vicenda relativa al lascito testamentario disposto dalla Caltagirone, ha evidenziato l'esistenza di incongruenze nella ricostruzione del fatto, essenzialmente derivante dall'incertezza in merito all'effettiva consapevolezza in capo alla Caltagirone della differenza tra la disposizione dei propri beni in favore del Tandurella, piuttosto che della casa di riposo da quest'ultimo amministrata. È vero che, come evidenziato dal ricorrente, la Caltagirone avrebbe chiarito che la sua volontà era quella di disporre in favore dell'ente e non del Tandurella, ma è altrettanto innegabile che la predetta ha reso anche dichiarazioni di segno avverso. A fronte di tali incongruente effettivamente sussistenti, non è sindacabile in sede di legittimità il giudizio di merito espresso dal Tribunale che - facendo leva su un fatto obiettivo e valorizzando l'incertezza circa l'effettiva e chiara espressione della volontà della Caltagirone - ha ritenuto non raggiunta la gravità indiziaria richiesta in sede cautelare. Le questioni dedotte dal ricorrente, attenendo alla ricostruzione nel merito del fatto, non potranno che costituire oggetto di un pieno accertamento in sede di giudizio di merito, ma non determinano quella manifesta illogicità o contraddittorietà che delimita l'ambito del giudizio di legittimità. 2.1. Considerazioni analoghe valgono anche in ordine alla contestata falsità dell'atto pubblico contenente la dichiarazione testamentaria, nel quale non si dava atto della presenza del Tandurella. Peraltro, con riguardo a tale aspetto, deve anche sottolinearsi la necessità di valutare in punto di diritto la configurabilità stessa del reato di cui all'art. 479 cod.pen. Per consolidata giurisprudenza, infatti, il falso ideologico presuppone che la falsità ricada su un fatto rispetto ai quali l'atto è destinato a provare la verità, ovvero sull'esistenza di un presupposto indispensabile, anche se implicito, del compimento dell'atto (Sez.5, n. 24972 del 26/4/2012, Donati, Rv. 253320; Sez.U, n. 35488 del 28/6/2007, Scelsi, Rv.236867). Nel caso di specie, la presenza di Tandurella alla redazione del testamento pubblico costituiva un dato del tutto estraneo rispetto al contenuto dell'atto, posto che questi non ricopriva neppure la veste di testimone e, quindi, il notaio non era tenuto a dar conto della presenza dello stesso. 2.1 In ogni caso, i ricorsi del pubblico ministero sono comunque inammissibili per sopravvenuta carenza di, interesse, avendo l9 difesa dell'indagato depositato il t L. j provvedimento adottato dal del Trib(mble di Gela in data 22/8/2022, con il quale la misura cautelare veniva dichiarata cessata con riguardo a tutte le contestazioni, fatta eccezione per quella di corruzione contestata al capo 1), non oggetto dei ricorsi della parte pubblica. 3. Passando all'esame dei motivi di ricorso proposti nell'interesse dell'indagato, si rileva l'infondatezza della violazione di legge concernente la ritenuta inapplicabilità della disciplina in tema di contratti ad evidenza pubblica. Premesso che il ricorrente non contesta la natura pubblicistica dell'IPAB, l'accertamento verte essenzialmente sul contenuto dei contratti stipulato con [OSCURATO:PERSONA] s. r. I. In base alla compiuta ricostruzione operata dal Tribunale del riesame, risulta che l'IPAB ha stipulato due contratti di locazione che prevedevano un canone annuo da compensare parzialmente con il costo dei lavori di ristrutturazione, necessari per adibire i locali a struttura assistenziale. Con contratto integrativo della locazione, le parti stabilivano anche l'assegnazione al conduttore della gestione del servizio della casa di riposo "Aldisio" (si veda pg.16 ordinanza impugnata). Orbene, sulla base di tali elementi il Tribunale del riesame ha ritenuto che i contratti intercorsi tra le parti non si limitavano alla mera locazione dell'immobile della IPAB, bensì comportavano anche il trasferimento della gestione dell'attività assistenziale, costituente sicuramente un servizio di pubblico interesse. Per tale ragione la stipula dei contratti a trattativa privata, senza che fosse stata indetta alcuna forma di contrattazione ad evidenza pubblica, è stato ritenuta. un atto contrario ai doveri d'ufficio, rilevante ai fini della sussistenza del reato di corruzione propria. La valutazione in punto di diritto compiuta dal Tribunale del riesame è corretta, dovendosi ritenere che la natura del contratto e la conseguente assoggettabilità o meno all'evidenza pubblica, deve essere valutata tenendo conto del collegamento negoziale esistente tra le diverse pattuizioni intercorse tra le parti. Nel caso di specie, si ritiene che la locazione con vincolo di destinazione dei beni sia solo una delle pattuizioni, cui si aggiunge l'assegnazione della gestione della casa di riposo e, quindi, si è in presenza di una vera e propria concessione di pubblico servizio. Né è condivisibile la tesi del ricorrente secondo cui i contratti sopra indicati non comporterebbero obbligazioni da parte dell'ente, rivestendo questi la sola posizione del locatario, con conseguente esclusione delle procedure di evidenza pubblica. Invero, le locazioni prevedevano una consistente decurtazione del canone pattuito, per l'importo pari al costo preventivato della ristrutturazione dei locali, in tal modo realizzandosi - sia pur in via indiretta - una onerosità per l'ente che, in luogo di anticipare le somme necessarie, ha accettato una riduzione del canone di locazione. Alla luce di tali considerazioni, è del tutto condivisibile la ricostruzione operata dal Tribunale del riesame, secondo cui l'affidamento del servizio assistenziale imponeva l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica, non consentendo l'individuazione del contraente sulla base di modalità privatistiche ed in assenza di qualsivoglia effettiva comparazione con eventuali ulteriori interessati. pur vero che la difesa ha rappresentato che nel 2018 l'IPAB aveva instaurato una trattativa con altro soggetto, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che aveva offerto condizioni economiche deteriori rispetto a quelle successivamente accettate dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] dato, tuttavia, dimostra unicamente che l'IPAB ha intessuto trattative private con più soggetti, ma pur sempre al di fuori di una procedura competitiva, disciplinata dalla normativa in tema di contratti pubblici. 4. Il ricorso dell'indagato è, invece, fondato con riferimento al diverso profilo della perdurante sussistenza delle esigenze cautelari, ritenute cessate per effetto della dimissione del Tandurella dalla carica in precedenza ricoperta e del commissariamento dell'Ipab. 4.1. Occorre in primo luogo evidenziare che nell'ordinanza impugnata, pur dandosi atto della perdurante ricorrenza del pericolo di inquinamento probatorio, non si indicano in alcun modo le indagini ulteriori in corso di svolgimento e rispetto alle quali si pone l'esigenza di cautela. Parimenti non più sussistente è il rischio attuale e concreto di reiterazione della misura cautelare in atto, ove si consideri che le dimissioni dalla carica sono di per sé un elemento ostativo. Ad una diversa conclusione si potrebbe giungere solo ipotizzando che l'indagato abbia mantenuto una capacità di fatto di influire sulla gestione dell'ente, eventualità che deve essere esclusa posto che l'Ipab è stato sottoposto a commissariamento. Nella sostanziale carenza di qualsivoglia elemento idoneo a sostenere l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, va disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza cautelare. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del Procurato