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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 22670/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il ricorso al vaglio odierno di questa Corte si impugna l'ordinanza emessa il 26 gennaio 2023 dal Tribunale di Milano nel processo a carico, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta, ordinanza con la quale è stata rigettata la richiesta di rimessione in termini per accedere al rito abbreviato formulata nell'interesse dell'imputato.

Più precisamente, la richiesta difensiva era legata alla necessità di beneficiare del novum introdotto dal d.lgs 150 del 2022, che ha inserito il comma 2-bis dell'art. 442 cod. proc. pen., per cui, qualora la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato non venga impugnata, l'imputato beneficerà di un ulteriore sconto della pena pari a un sesto.

Tale norma — si legge nel ricorso — ha contenuto sostanziale, come tale soggetta all'applicazione della lex mitior, ed erroneamente il Tribunale di Milano ha valorizzato contra reum l'assenza di una norma transitoria che è, invece, prevista per la sospensione con messa alla prova.

Il ricorrente, a sostegno delle sue ragioni, riporta tratti della relazione illustrativa al decreto legislativo suddetto, in particolare per documentarne l'ispirazione, legata alla necessità di alleggerire il carico dibattimentale incentivando filtri a monte, quali, appunto, quello dell'abbreviato.

La risposta del Tribunale sarebbe errata perché aveva dato rilievo alla mancanza richiesta di accedere al rito premiale in udienza preliminare, laddove quest'ultima era stata celebrata prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, mentre, di contro, dopo quest'ultima, la richiesta di procedere con rito abbreviato era stata formulata della prima udienza utile.

A sostegno delle sue affermazioni, il ricorrente allega un'ordinanza emessa dal Tribunale di Perugia che, a dibattimento già avviato, aveva consentito l'accesso dell'imputato al giudizio abbreviato per consentirgli di beneficiare della novità legislativa.

Infine il ricorso sviluppa un ragionamento critico in parallelo con l'istituto della sospensione con messa alla prova e con la prerogativa riconosciuta dal comma 6-ter dell'art. 438 cod. proc. pen. (quella di riproporre la richiesta di rito abbreviato precedentemente rigettata o dichiarata inammissibile). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto rivolto a contestare un'ordinanza interna al dibattimento di primo grado e, come tale, non impugnabile se non in uno alla sentenza che definisce il grado di giudizio, giusto il disposto di cui all'art. 586, comma 1, cod. proc. pen. 2.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il ricorso al vaglio odierno di questa Corte si impugna l'ordinanza emessa il 26 gennaio 2023 dal Tribunale di Milano nel processo a carico, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta, ordinanza con la quale è stata rigettata la richiesta di rimessione in termini per accedere al rito abbreviato formulata nell'interesse dell'imputato. Più precisamente, la richiesta difensiva era legata alla necessità di beneficiare del novum introdotto dal d.lgs 150 del 2022, che ha inserito il comma 2-bis dell'art. 442 cod. proc. pen., per cui, qualora la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato non venga impugnata, l'imputato beneficerà di un ulteriore sconto della pena pari a un sesto. Tale norma — si legge nel ricorso — ha contenuto sostanziale, come tale soggetta all'applicazione della lex mitior, ed erroneamente il Tribunale di Milano ha valorizzato contra reum l'assenza di una norma transitoria che è, invece, prevista per la sospensione con messa alla prova. Il ricorrente, a sostegno delle sue ragioni, riporta tratti della relazione illustrativa al decreto legislativo suddetto, in particolare per documentarne l'ispirazione, legata alla necessità di alleggerire il carico dibattimentale incentivando filtri a monte, quali, appunto, quello dell'abbreviato. La risposta del Tribunale sarebbe errata perché aveva dato rilievo alla mancanza richiesta di accedere al rito premiale in udienza preliminare, laddove quest'ultima era stata celebrata prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, mentre, di contro, dopo quest'ultima, la richiesta di procedere con rito abbreviato era stata formulata della prima udienza utile. A sostegno delle sue affermazioni, il ricorrente allega un'ordinanza emessa dal Tribunale di Perugia che, a dibattimento già avviato, aveva consentito l'accesso dell'imputato al giudizio abbreviato per consentirgli di beneficiare della novità legislativa. Infine il ricorso sviluppa un ragionamento critico in parallelo con l'istituto della sospensione con messa alla prova e con la prerogativa riconosciuta dal comma 6-ter dell'art. 438 cod. proc. pen. (quella di riproporre la richiesta di rito abbreviato precedentemente rigettata o dichiarata inammissibile). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto rivolto a contestare un'ordinanza interna al dibattimento di primo grado e, come tale, non impugnabile se non in uno alla sentenza che definisce il grado di giudizio, giusto il disposto di cui all'art. 586, comma 1, cod. proc. pen. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa de
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