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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 25331/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11190-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 01585570581, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 113, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 112, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1792/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 11190 sez.

ML - ud. 24-05-2022 -2- RG 11190/2021 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Roma, accogliendo il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] spa, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a restituire all'azienda la somma di euro 11.129,65 percepita in esecuzione della sentenza dello stesso Tribunale del 18.1.2001, di ricalcolo dell'indennità di buonuscita, successivamente riformata dalla Corte di appello di Roma con il disconoscimento del diritto.

2. La Corte di appello di Roma, con la pronuncia oggi gravata, in riforma della impugnata pronuncia ha rigettato la originaria domanda di restituzione proposta dalla società.

3. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure hanno rilevato che [OSCURATO:PERSONA] spa non aveva offerto la prova dell'avvenuto pagamento della somma oggetto di ripetizione, precisando che il modello 770/2002 fosse privo di valore probatorio non potendo da esso desumere con certezza l'effettivo versamento della somma né la presunta data del pagamento, mentre la testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA], responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] della società, era da ritenersi poco attendibile e generica sulla circostanza della corresponsione del pagamento.

4. Avverso la sentenza di seconde cure ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] spa affidato ad un unico motivo cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

6. La società ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cc e di ogni altra norma e principio in materia di onere della prova e di prova per presunzioni, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 4 cpc, per non avere la Corte di appello fatto buon governo delle norme indicate: in particolare del criterio logico connesso alla prova per presunzioni che, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di seconde cure, avrebbe dovuto condurre alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento da parte della società dell'importo di cui era stata chiesta la restituzione.RG 11190/2021

2. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono le quali, riguardando il merito della vicenda e la valutazione delle prove, con i connessi limiti del sindacato da svolgersi in sede di legittimità, escludono la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale tra la presente decisione e quella recante il n. 2657/2022, emessa da questa stessa Corte in fattispecie analoga.

3. Ciò premesso, è stato affermato (Cass. n. 22366/2021) che, con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile.

4. Nella fattispecie in esame, con le censure articolate la ricorrente si limita, invece, unicamente a prospettare una diversa ricostruzione della vicenda a fronte di una valutazione del materiale probatorio effettuata dalla Corte distrettuale con motivazione esente dai vizi di cui all'art. 360 n. 5 cpc (nuova formulazione).

5. Nello specifico, poi, quanto al modello 770, va precisato che, secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, l'interpretazione di un atto è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di 2 A RG 11190/2021 violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt.1362 e seguenti cod. civ. o di motivazione inadeguata ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione.

Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l'ulteriore conseguenza dell' inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. n. 22536/2007).

6. E', infine, opportuno ribadire che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017).

7. Le doglianze si risolvono, in realtà, come detto, in una sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda e in una contestazione della valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale, sostanziante il suo accertamento in fatto, di esclusiva spettanza del giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità (Cass. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011; Cass. n. 16038/2013): ciò per la corretta argomentazione, senza alcun vizio logico nel ragionamento decisorio, delle ragioni per cui è stata ritenuta la mancata prova dell'avvenuto pagamento, da parte della società, delle somme di cui si chiede la restituzione.

8. Infine, non meritevole di accoglimento è anche la asserita violazione dell'art 2697 cod. civ. che si ha, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche 3 N-, RG 11190/2021 quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020).

9. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

10. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, in favore del controricorrente.

11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore del controricorrente, in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, re e i e I " I ari-0: Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11190-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 01585570581, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 113, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 112, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1792/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 11190 sez. ML - ud. 24-05-2022 -2- RG 11190/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, accogliendo il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] spa, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a restituire all'azienda la somma di euro 11.129,65 percepita in esecuzione della sentenza dello stesso Tribunale del 18.1.2001, di ricalcolo dell'indennità di buonuscita, successivamente riformata dalla Corte di appello di Roma con il disconoscimento del diritto. 2. La Corte di appello di Roma, con la pronuncia oggi gravata, in riforma della impugnata pronuncia ha rigettato la originaria domanda di restituzione proposta dalla società. 3. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure hanno rilevato che [OSCURATO:PERSONA] spa non aveva offerto la prova dell'avvenuto pagamento della somma oggetto di ripetizione, precisando che il modello 770/2002 fosse privo di valore probatorio non potendo da esso desumere con certezza l'effettivo versamento della somma né la presunta data del pagamento, mentre la testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA], responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] della società, era da ritenersi poco attendibile e generica sulla circostanza della corresponsione del pagamento. 4. Avverso la sentenza di seconde cure ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] spa affidato ad un unico motivo cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 6. La società ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cc e di ogni altra norma e principio in materia di onere della prova e di prova per presunzioni, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 4 cpc, per non avere la Corte di appello fatto buon governo delle norme indicate: in particolare del criterio logico connesso alla prova per presunzioni che, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di seconde cure, avrebbe dovuto condurre alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento da parte della società dell'importo di cui era stata chiesta la restituzione.RG 11190/2021 2. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono le quali, riguardando il merito della vicenda e la valutazione delle prove, con i connessi limiti del sindacato da svolgersi in sede di legittimità, escludono la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale tra la presente decisione e quella recante il n. 2657/2022, emessa da questa stessa Corte in fattispecie analoga. 3. Ciò premesso, è stato affermato (Cass. n. 22366/2021) che, con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile. 4. Nella fattispecie in esame, con le censure articolate la ricorrente si limita, invece, unicamente a prospettare una diversa ricostruzione della vicenda a fronte di una valutazione del materiale probatorio effettuata dalla Corte distrettuale con motivazione esente dai vizi di cui all'art. 360 n. 5 cpc (nuova formulazione). 5. Nello specifico, poi, quanto al modello 770, va precisato che, secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, l'interpretazione di un atto è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di 2 A RG 11190/2021 violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt.1362 e seguenti cod. civ. o di motivazione inadeguata ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione. Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l'ulteriore conseguenza dell' inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. n. 22536/2007). 6. E', infine, opportuno ribadire che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017). 7. Le doglianze si risolvono, in realtà, come detto, in una sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda e in una contestazione della valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale, sostanziante il suo accertamento in fatto, di esclusiva spettanza del giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità (Cass. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011; Cass. n. 16038/2013): ciò per la corretta argomentazione, senza alcun vizio logico nel ragionamento decisorio, delle ragioni per cui è stata ritenuta la mancata prova dell'avvenuto pagamento, da parte della società, delle somme di cui si chiede la restituzione. 8. Infine, non meritevole di accoglimento è anche la asserita violazione dell'art 2697 cod. civ. che si ha, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche 3 N-, RG 11190/2021 quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020). 9. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 10. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, in favore del controricorrente. 11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore del controricorrente, in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, re e i e I " I ari-0: Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il r
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