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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 aprile 2023

Cassazione n. 46139/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania

2. [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania

3. [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania

4. [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. MATI Marsel, MATI Alba, MATI Marsida e MATI Shpresa propongono ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 26 maggio 2023 con la quale il Tribunale di Ancona ha respinto l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza emessa, in data 24 aprile 2023, con la quale il Giudice per le Indagini preliminari di Ancona ha rigettato l'istanza di revoca delle misure cautelari applicate ai ricorrenti.

2. I ricorrenti, con il primo motivo di impugnazione, lamentano violazione di legge ex art. 311 in relazione agli artt. 191, 266 e 270 cod. proc. pen. per avere il Tribunale ritenuto utilizzabili le risultanze delle intercettazioni telefoniche e ambientali disposte nel diverso procedimento penale n. 1742/2021 R.G.N.R della Procura della Repubblica di Macerata; Il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato l'art. 270 cod. proc. pen. ritenendo sufficiente che le ipotesi di reato contestate alla ricorrente rientrino fra quelle elencate dall'articolo 266 cod. proc. pen., senza necessità di dover valutare la ricorrenza di una connessione forte tra i due procedimenti.

Secondo la difesa, invece, le conversazioni intercettate nel diverso procedimento non sarebbérb utilizzabili in considerazione della insussistenza di motivi di connessione ex art. 12 cod. proc. pen. tra i reati oggetto del presente procedimento ed il reato di estorsione in relazione al quale sono state disposte le attività di captazione, in quanto i reati indicati nell'ordinanza cautelare non sarebbero stati commessi per eseguire o occultare il reato di estorsione ovvero in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

3. I ricorrenti, con il secondo e terzo motivo di impugnazione, lamentano la violazione degli artt. 125, 191, 266, 270, 273 e 274 cod. proc pen. in ordine alla attualità e concretezza del pericolo di inquinamento probatorio e del pericolo di reiterazione del reato.

4. Con atto depositato in data 4 ottobre 2023, il procuratore speciale degli indagati ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione stante l'intervenuta modifica delle misure cautelari applicate ai ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso da parte del procuratore speciale degli indagati.

All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.

Deve essere rimarcato, in proposito, che i ricorrenti, dopo aver contestato in sede di ricorso la sussistenza dei gravi indizi di reità, hanno rinunciato all'impugnazione esclusivamente in considerazione della sopravvenuta modifica delle rispettive posizioni cautelari con conseguente configurabilità di un profilo di colpa rilevante ai fini della condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende.

L'art. 616 cod. proc. pen. non distingue, infatti, tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta, non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciate ex art. 591, cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia non incolpevole all'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 17 o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania 2. [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania 3. [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania 4. [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. MATI Marsel, MATI Alba, MATI Marsida e MATI Shpresa propongono ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 26 maggio 2023 con la quale il Tribunale di Ancona ha respinto l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza emessa, in data 24 aprile 2023, con la quale il Giudice per le Indagini preliminari di Ancona ha rigettato l'istanza di revoca delle misure cautelari applicate ai ricorrenti. 2. I ricorrenti, con il primo motivo di impugnazione, lamentano violazione di legge ex art. 311 in relazione agli artt. 191, 266 e 270 cod. proc. pen. per avere il Tribunale ritenuto utilizzabili le risultanze delle intercettazioni telefoniche e ambientali disposte nel diverso procedimento penale n. 1742/2021 R.G.N.R della Procura della Repubblica di Macerata; Il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato l'art. 270 cod. proc. pen. ritenendo sufficiente che le ipotesi di reato contestate alla ricorrente rientrino fra quelle elencate dall'articolo 266 cod. proc. pen., senza necessità di dover valutare la ricorrenza di una connessione forte tra i due procedimenti. Secondo la difesa, invece, le conversazioni intercettate nel diverso procedimento non sarebbérb utilizzabili in considerazione della insussistenza di motivi di connessione ex art. 12 cod. proc. pen. tra i reati oggetto del presente procedimento ed il reato di estorsione in relazione al quale sono state disposte le attività di captazione, in quanto i reati indicati nell'ordinanza cautelare non sarebbero stati commessi per eseguire o occultare il reato di estorsione ovvero in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. 3. I ricorrenti, con il secondo e terzo motivo di impugnazione, lamentano la violazione degli artt. 125, 191, 266, 270, 273 e 274 cod. proc pen. in ordine alla attualità e concretezza del pericolo di inquinamento probatorio e del pericolo di reiterazione del reato. 4. Con atto depositato in data 4 ottobre 2023, il procuratore speciale degli indagati ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione stante l'intervenuta modifica delle misure cautelari applicate ai ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso da parte del procuratore speciale degli indagati. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. Deve essere rimarcato, in proposito, che i ricorrenti, dopo aver contestato in sede di ricorso la sussistenza dei gravi indizi di reità, hanno rinunciato all'impugnazione esclusivamente in considerazione della sopravvenuta modifica delle rispettive posizioni cautelari con conseguente configurabilità di un profilo di colpa rilevante ai fini della condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende. L'art. 616 cod. proc. pen. non distingue, infatti, tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta, non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciate ex art. 591, cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia non incolpevole all'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 o
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