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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18411/2023

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la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 15574/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato i n Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 24 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calceal ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardian. 5389/07/2015, depositata il 14.12.201 5 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi, Cartella di pagamento, IVAe altro - [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella di pagamento , per IVAa saldo e addizionale regionale, per l’anno 2008 ; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l ’appello proposto da l contribuenterilevando che: - le affermazioni contenute nell’appello non erano state adeguatamente dimostrate, non avendo il contribuente prodotto le fatture emesse nell’anno 2008, al fine di consentire una esatta ricostruzione della situazione contabile, e le dichiarazioni dei redditi degli anni successivi, al fine di verificare il versamento delle imposte e dell’IVA, in relazione alle fatture che sarebbero state pagate tardivamente dall’amministrazione giudiziaria; - il contribuente non aveva comunque provveduto a re ttificare nei termini la propria dichiarazione, rendendo così difficoltosa la ricostruzione degli incassi; - [OSCURATO:PERSONA] impu gnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi ; -l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - C on i l prim o motiv o , il ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, riguardante la mancata corresponsione, nell’anno 2008 , dell’importo di euro 35.764,00, a titolo di compensi professionali; - c on il secondo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, riguardante il deposito nel giudizio d’appello delle copie di tutte le fatture emesse dal contribuente nell’anno 2008;-con il terzo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 , cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, riguardante la corresponsione al contribuente nell’anno 2008 del minore compenso di euro 61.710,00, come è stato dimostrato dalla produzione nel giudizio di appello delle attestazioni rilasciate dall’Autorità giudiziaria, e non di quello maggiore, pari ad euro 94.994,00, erroneamente indicato nella dichiarazione dei redditi mod.

Unico 760/2009; - c on il quarto motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, riguardante la dichiarazione rilasciata dagli Uffici giudiziari, dalla quale si desumeva che alla data del 29.10.2009 erano ancora giacenti presso l’Ufficio del funzionario delegato per le Spese di Giustizia presso la Corte di Appello di Milano gli ordini di pagamento relativi ai compensi professionali fatturati dal contribuente nell’anno 2008, per l’importo complessivo di euro 22.552,00, come comprovato dalla certificazione del Tribunale di Monza; - i predetti motivi, che possono essere esaminati unitariamente, in quanto connessi, sono tutti inammissibili, operando il limite della c.d.

"doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall'articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, espressamente eccepito dalla controricorrente ed applicabile ratione temporisnel presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 5.12.2014 , non avendo il ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto, poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, erano fra loro diverse (ex multis, Cass. n. 266860 del 18/12/2014;Cass. n. 11439 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]);- in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 15574/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato i n Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 24 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calceal ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardian. 5389/07/2015, depositata il 14.12.201 5 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi, Cartella di pagamento, IVAe altro - [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella di pagamento , per IVAa saldo e addizionale regionale, per l’anno 2008 ; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l ’appello proposto da l contribuenterilevando che: - le affermazioni contenute nell’appello non erano state adeguatamente dimostrate, non avendo il contribuente prodotto le fatture emesse nell’anno 2008, al fine di consentire una esatta ricostruzione della situazione contabile, e le dichiarazioni dei redditi degli anni successivi, al fine di verificare il versamento delle imposte e dell’IVA, in relazione alle fatture che sarebbero state pagate tardivamente dall’amministrazione giudiziaria; - il contribuente non aveva comunque provveduto a re ttificare nei termini la propria dichiarazione, rendendo così difficoltosa la ricostruzione degli incassi; - [OSCURATO:PERSONA] impu gnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi ; -l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - C on i l prim o motiv o , il ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, riguardante la mancata corresponsione, nell’anno 2008 , dell’importo di euro 35.764,00, a titolo di compensi professionali; - c on il secondo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, riguardante il deposito nel giudizio d’appello delle copie di tutte le fatture emesse dal contribuente nell’anno 2008;-con il terzo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 , cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, riguardante la corresponsione al contribuente nell’anno 2008 del minore compenso di euro 61.710,00, come è stato dimostrato dalla produzione nel giudizio di appello delle attestazioni rilasciate dall’Autorità giudiziaria, e non di quello maggiore, pari ad euro 94.994,00, erroneamente indicato nella dichiarazione dei redditi mod. Unico 760/2009; - c on il quarto motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, riguardante la dichiarazione rilasciata dagli Uffici giudiziari, dalla quale si desumeva che alla data del 29.10.2009 erano ancora giacenti presso l’Ufficio del funzionario delegato per le Spese di Giustizia presso la Corte di Appello di Milano gli ordini di pagamento relativi ai compensi professionali fatturati dal contribuente nell’anno 2008, per l’importo complessivo di euro 22.552,00, come comprovato dalla certificazione del Tribunale di Monza; - i predetti motivi, che possono essere esaminati unitariamente, in quanto connessi, sono tutti inammissibili, operando il limite della c.d. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall'articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, espressamente eccepito dalla controricorrente ed applicabile ratione temporisnel presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 5.12.2014 , non avendo il ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto, poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, erano fra loro diverse (ex multis, Cass. n. 266860 del 18/12/2014;Cass. n. 11439 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]);- in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così
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