Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 16565/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento.

E' presente la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ai fini della pratica forense (Numero tessera: P75352). [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la pronuncia di condanna emessa in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 589 cOd. pen., in relazione ad un incidente stradale.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché egli, alla guida di un autocarro lungo oltre 10 metri, in una curva sinistrorsa, dopo aver ripetutamente suonato il clacson, fece per entrare nell'area di pertinenza di un'azienda.

Nell'effettuare tale manovra, con la parte posteriore dell'autocarro, invase la semicarreggiata opposta, sulla quale sopraggiungeva, alla guida di un quadriciclo, la persona offesa, priva di patente, la quale non frenò e non rallentò, andando a incastrarsi tra la parte posteriore del camion e il muro di contenimento della carreggiata.

Ne deriva che non vi era un comportamento alternativo lecito che potesse evitare il sinistro, non potendo adottarsi quello suggerito dal Tribunale relativamente alla presenza di una seconda persona che, in caso di difficoltà della manovra, potesse scendere dal mezzo e fermare gli altri autoveicoli.

La persona offesa, che andava a velocità eccessiva ed ampiamente superiore ai limiti stabiliti ed era priva di un arto inferiore, non si avvide tempestivamente dell'ostacolo, non tentò neanche di frenare e cercò di inserirsi tra il muro e la parte posteriore dell'autocarro.

Il sinistro non era dunque evitabile mediante l'adozione di regole cautelari idonee a tal fine.

Depone per l'esclusione della responsabilità anche il principio di affidamento, che, pur trovando un opportuno contemperamento nell'opposto principio secondo cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché esso rientri nei limiti della prevedibilità, scrimina il comportamento dell'agente allorché ci si trovi in presenza di una condotta imprevedibile e pericolosa della persona offesa, come quella poc'anzi descritta.

L'espletamento di una perizia avrebbe potuto lumeggiare i profili appena segnalati, chiarendo che la condotta alternativa lecita, correttamente inserita nel contesto in disamina, non sarebbe servita a evitare l'evento.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Le doglianze formulate dal ricorrente esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez.

U., 13-12-1995, Clarke ,Rv. 203428).

2. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Ciò si desume, in particolare, dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 4-5 della motivazione della sentenza impugnata, segnatamente laddove viene evidenziato che nella manovra di svolta a destra per entrare nel piazzale dell'azienda, l' autocarro si allargò verso sinistra e invase con la coda la semicarreggiata di pertinenza del veicolo del Besana, per il quale ciò costituì un ostacolo imprevisto, poiché egli non poteva avere contezza delle intenzioni di manovra del conducente dell'autocarro e delle conseguenze che queste ultime avrebbero comportato in relazione al rapporto tra la lunghezza dell'autocarro e la larghezza della carreggiata.

D'altronde l'imputato, consapevole di poter effettuare la manovra, con un autocarro di quelle dimensioni, solo invadendo la corsia di marcia opposta, non poteva ritenere eccezionale, atipico e imprevedibile che altro utente della strada sopraggiungesse al contempo sulla corsia opposta, anche tenendo a propria volta una condotta colposa consistente nel non frenare e nell'eccedere in velocità.

La manovra pertanto avrebbe potuto essere compiuta in sicurezza solo con l'ausilio di una terza persona che, stando sulla strada, gli segnalasse il sopraggiungere di altri veicoli e invitasse i conducenti di questi ultimi a fermarsi momentaneamente.

Trattasi dunque di apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie concettuali, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, poiché dà conto anche della precisa e attendibile ricostruzione della cinematica del sinistro, tale da rendere superfluo l'espletamento di perizia.

Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez.

U, 25-11-1995, Facchini, Rv. 203767).

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il 9onsiglie é

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. E' presente la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ai fini della pratica forense (Numero tessera: P75352). [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la pronuncia di condanna emessa in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 589 cOd. pen., in relazione ad un incidente stradale. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché egli, alla guida di un autocarro lungo oltre 10 metri, in una curva sinistrorsa, dopo aver ripetutamente suonato il clacson, fece per entrare nell'area di pertinenza di un'azienda. Nell'effettuare tale manovra, con la parte posteriore dell'autocarro, invase la semicarreggiata opposta, sulla quale sopraggiungeva, alla guida di un quadriciclo, la persona offesa, priva di patente, la quale non frenò e non rallentò, andando a incastrarsi tra la parte posteriore del camion e il muro di contenimento della carreggiata. Ne deriva che non vi era un comportamento alternativo lecito che potesse evitare il sinistro, non potendo adottarsi quello suggerito dal Tribunale relativamente alla presenza di una seconda persona che, in caso di difficoltà della manovra, potesse scendere dal mezzo e fermare gli altri autoveicoli. La persona offesa, che andava a velocità eccessiva ed ampiamente superiore ai limiti stabiliti ed era priva di un arto inferiore, non si avvide tempestivamente dell'ostacolo, non tentò neanche di frenare e cercò di inserirsi tra il muro e la parte posteriore dell'autocarro. Il sinistro non era dunque evitabile mediante l'adozione di regole cautelari idonee a tal fine. Depone per l'esclusione della responsabilità anche il principio di affidamento, che, pur trovando un opportuno contemperamento nell'opposto principio secondo cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché esso rientri nei limiti della prevedibilità, scrimina il comportamento dell'agente allorché ci si trovi in presenza di una condotta imprevedibile e pericolosa della persona offesa, come quella poc'anzi descritta. L'espletamento di una perizia avrebbe potuto lumeggiare i profili appena segnalati, chiarendo che la condotta alternativa lecita, correttamente inserita nel contesto in disamina, non sarebbe servita a evitare l'evento. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le doglianze formulate dal ricorrente esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez. U., 13-12-1995, Clarke ,Rv. 203428). 2. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Ciò si desume, in particolare, dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 4-5 della motivazione della sentenza impugnata, segnatamente laddove viene evidenziato che nella manovra di svolta a destra per entrare nel piazzale dell'azienda, l' autocarro si allargò verso sinistra e invase con la coda la semicarreggiata di pertinenza del veicolo del Besana, per il quale ciò costituì un ostacolo imprevisto, poiché egli non poteva avere contezza delle intenzioni di manovra del conducente dell'autocarro e delle conseguenze che queste ultime avrebbero comportato in relazione al rapporto tra la lunghezza dell'autocarro e la larghezza della carreggiata. D'altronde l'imputato, consapevole di poter effettuare la manovra, con un autocarro di quelle dimensioni, solo invadendo la corsia di marcia opposta, non poteva ritenere eccezionale, atipico e imprevedibile che altro utente della strada sopraggiungesse al contempo sulla corsia opposta, anche tenendo a propria volta una condotta colposa consistente nel non frenare e nell'eccedere in velocità. La manovra pertanto avrebbe potuto essere compiuta in sicurezza solo con l'ausilio di una terza persona che, stando sulla strada, gli segnalasse il sopraggiungere di altri veicoli e invitasse i conducenti di questi ultimi a fermarsi momentaneamente. Trattasi dunque di apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie concettuali, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, poiché dà conto anche della precisa e attendibile ricostruzione della cinematica del sinistro, tale da rendere superfluo l'espletamento di perizia. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, 25-11-1995, Facchini, Rv. 203767). 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il 9onsiglie é
Sentenza Cassazione n. 16565/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris