CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 33234/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza/ordinanza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 26 settembre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per i delitti di cui agli artt. 73 e 75 D. Igs. 159/2011 e 494 cod. pen. (in essi assorbiti i delitti di cui agli art. 495 cod. pen. e 76 d.P.P.. 455/2000, in relazione all'art. 483 cod. pen.); [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., è generico, perché costituito da doglianze pedissequamente reiterative di quelle già dedotte con il gravame e, quindi, articolate senza alcun confronto con il nucleo significante della statuizione d'appello sul punto (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha motivato il diniego alla luce del negativo giudizio sulla personalità dell'imputato, date le numerose condanne definitive iscritte a suo carico per gravi reati di varia natura); che, comunque, il motivo medesimo è manifestamente infondato, posto che è jus receptum che, anche il richiamo ad uno solo degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. (ad esempio la capacità a delinquere desunta dai precedenti penali o giudiziari), ritenuto prevalente, è sufficiente a giustificare la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente