CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22859/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27027-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti - avverso la sentenza n. 331/2021della CORTE D'APPELLO di LECCE , depositata il 18/03/2021; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso per la manutenzione del possesso [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Gallipoli, lamentando che glistessi, con vari atti, avevano turbato il suo possesso di una particella di terreno ed invocando la condanna dei resistenti alla cessazione delle molestie. Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda. Interveniva in giudizio anche [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., affermando che la recinzione realizzata dalla ricorrente –e divelta parzialmente dai convenuti nelle more del giudizio–avrebbe intercluso l’accesso all’area di sedime di una condotta idrica esistente nella particella oggetto di causa, ed invocandone dunque l’eliminazione. Interveniva in giudizio anche [OSCURATO:PERSONA], affermando di avere interesse al giudizio. Con sentenza n. 4097/2017 il Tribunale rigettava tanto la domanda dell’interveniente [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , in assenza di a tti di esproprio interessanti la particella in contestazione, quanto quella della originaria ricorrente[OSCURATO:PERSONA]. Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e la Corte di Appello di Lecce, con la sentenza impugnata, n. 331/2021, accoglieva solo in parte il gravame, dichiarando inammissibile l’intervento spiegato dal Palumbo, nei cui confronti compensava le spese. Condannava invece l’appellante alle spese del grado nei riguardi delle altre parti costituite in appello.Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le part i ha nno depositato memoria. La parte ricorrente ha depositato altresì istanza di riunione del presente ricorso a quello distinto dal numero R.G. 13458/2020, chiamato alla medesima odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente va rigettata l’istanza di riunione, in quanto il presente ricorso è diretto contro la sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 331/2021, mentre quello distinto dal numero R.G. 13458/2020è rivolto avverso la diversa sentenza n. 1057/2019 , resa dal medesimo ufficio giudiziario. Trattandosi di impugnazioni avverso decisioni differenti, non si ravvisaalcun motivo per disporre la riunione dei due ricorsi. Passando all’esame dei motivi del ricorso, con il primo di essi la ricorrente denunzia l’illogicità della motivazione resa dal giudice di merito a fondamento del rigetto dell’invocata tutela possessoria. Secondo la Carriero, la Corte di Appello avrebbe dato atto che lasua proprietà era recintata da un vecchio muro in pietra in parte diruto, ma avrebbe poi, illogicamente, escluso che l’esistenza di detto manufatto esprimesse l’intento dell’odierna ricorrente di chiudere il fondo, esercitando su di esso il possesso esclusivo, trattandosi di recinzione agevolmente scavalcabile. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l’omessa considerazione, da parte del giudice di merito, della circostanza relativa alla differenza divegetazione esistente sui due fondi, rispettivamente di proprietà della ricorrente –inclusa la particella oggetto di causa– e dei controricorrenti. Tale differenza sarebbe indice, secondo la Carriero, dell’effettiva estensione della signoria di fatto da lei esercitata sull’area recintata dal muretto a secco di cui alla precedente doglianza. Con il terzo motivo,la ricorrente lamenta l’omesso esame del fatto che, in loco, esisteva un cartello indicante il “divieto di accesso” , ad ulteriore conferma dell’esistenza di una relazione esclusiva della Carriero con lares. Con il quarto motivo, infine, la ricorrente lamenta la mancata considerazione, da parte della Corte pugliese, che il muretto a secco esistente in loco valeva come termine lapideo identificativo del confine tra i due fondi. Secondo la ricorrente, ciò sarebbe stato sufficiente ai fini della prova della sussistenza del possesso sulla particella contestata. Le quattro censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello ha ritenuto che mancasse la prova del possesso allegato dalla Carriero (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Ha poi affermato l’inidoneità del muretto a manifestare detto possesso, trattandosi di manufatto in parte diruto, di altezza minima e facilmente scavalcabile, e dunque in sé non idoneo ad esprimere la volontà di esercitare sul fondo la signoria esclusiva (cfr. ancora pagg. 6 e 7). Ha aggiunto che la particella contestata si presentava incolta, e che la “… non coltivazione non è dimostrazione dell’esercizio di alcun potere di fatto sul bene in questione” (cfr. ancora pag. 7). Ed infine, ha evidenziato la non idoneità, ai fini della prova del possesso, del fatto che la Carriero fosse stata designata custode del bene di cui è causa – ammesso che si trattasse effettivamente dello stesso terreno–poiché “… l’assunzione della qualifica in questione non implica certamente l’esercizio di un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà” (cfr. sempre pag. 7). Non avendo dunque la Carriero dimostrato l’esistenza del possesso nell’anno antecedente le molestie lamentate, il giudice di merito ha motivatamente escluso la tutela possessoria invocata dall’odierna ricorrente. Quest’ultimacontrappone, alla ricostruzione del fatto e delle prove prescelta dal giudice di merito, una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversiin un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). In definitiva, il ricorso va dichiaratoinammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistataria. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Dispone la distrazione delle spese, come sopra liquidate, a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo u