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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34415/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - adito in sede di appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen.-confermava l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale aveva rigettato la istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, con il presidio del braccialetto elettronico, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. del 09 ottobre 1990, n.309, e per numerosi reati- fine ex art. 73 cit. d.P.R.

2. Avverso il provvedimento, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso deducendo: - vizio di motivazione per illogicità quanto alla presunzione di adeguatezza della misura della custodia in carcere in considerazione del c.d.

"tempo silente";è - violazione di legge e vizio di motivazione circa la ritenuta inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per non avere i Giudici della cautela logicamente spiegato perché detta misura non fosse adeguata a prevenire i pericula libertatis.

Ha evidenziato che l'abitazione materna - ove sarebbero stati eseguiti gli arresti domiciliari - non era mai stata luogo di riunioni e/o di svolgimento delle contestate attività illecite.

3. Alla odierna udienza - che si è svolta in forma non partecipata- il Pubblico Ministero ha concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile

2. Con il primo motivo, il ricorrente contesta l'adeguatezza della custodia cautelare in ragione del c.d.

"tempo silente", ovvero il lasso temporale tra l'emissione della misura e i fatti contestati.

La dedotta questione è stata, tuttavia, già esaminata dalla Sezione terza di questa Corte, con sentenza n. 1600/25 del 10 dicembre 2025 (cfr sub § 4.2.), a seguito di ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 309 cod. proc. pen.

Si è, dunque, cristallizzata una preclusione processuale, poiché quanto effettivamente dedotto con il presente ricorso equivale a quanto già dedotto nel procedimento del riesame avverso l'ordinanza genetica.

2.1. La giurisprudenza ha a tal proposito elaborato il principio del c.d. giudicato cautelare (o giudicato rebus sic stantibus ovvero del ne bis in idem cautelare), in forza del quale, in assenza di elementi di novità, non è consentito promuovere un nuovo sindacato in ordine alla sussistenza dei presupposti fondanti il prowedimento limitativo della libertà personale già sottoposto al vaglio del giudice del riesame, producendosi un effetto stabilizzante dei medesimi presupposti. (Sez. 1, n. 47482 del 6/10/2015, Lucifora, Rv. 265858, che si richiama a Sez.

U, n. 11 del 817/1994, Buffa, Rv. 198213; Sez.

U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908; vedi anche Sez. 4, n. 32929 del 4/6/2009, Mariani, Rv. 244976; Sez.

U, n. 18339 del 31/3/2004, Donelli, Rv. 227359).

Viene, in tal modo, a porsi una preclusione processuale alla deducibilità - e sindacabilità - di motivi implicanti la (ri)valutazione genetica delle condizioni cautelari. 2ì

3. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la valutazione in punto di omessa applicazione della misura cautelare meno afflittiva degli arresti domiciliari con presidio del braccialetto elettronico.

Il ricorrente, tuttavia, ha omesso di confrontarsi analiticamente con il percorso argomentativo attraverso il quale il Giudice di appello ha confermato il giudizio di idoneità della misura della custodia in carcere.

3.1. L'indagato non ha, invero, offerto elementi idonei a superare la duplice presunzione, tra cui quella di adeguatezza della sola misura carceraria.

Non può, infatti, ritenersi dirimente il riferimento al semplice mutamento di domicilio, e ciò vieppiù in ragione del fatto che il luogo del domicilio coatto sarebbe ubicato nel medesimo comune, che era stato il centro della consolidata rete di affari e di smercio di sostanze stupefacenti da parte del sodalizio criminale ( cfr pag. 3 del provvedimento impugnato).

A fronte di dette argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, risultano manifestamente infondati, oltre che aspecifici, i rilievi sull'omesso approfondimento da parte del Tribunale del riesame dell'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.

Per i susseguenti adempimenti, si dispone la comunicazione di copia del presente procedimento all'istituto penitenziario ove si trova detenuto il ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara in P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - adito in sede di appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen.-confermava l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale aveva rigettato la istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, con il presidio del braccialetto elettronico, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. del 09 ottobre 1990, n.309, e per numerosi reati- fine ex art. 73 cit. d.P.R. 2. Avverso il provvedimento, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso deducendo: - vizio di motivazione per illogicità quanto alla presunzione di adeguatezza della misura della custodia in carcere in considerazione del c.d. "tempo silente";è - violazione di legge e vizio di motivazione circa la ritenuta inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per non avere i Giudici della cautela logicamente spiegato perché detta misura non fosse adeguata a prevenire i pericula libertatis. Ha evidenziato che l'abitazione materna - ove sarebbero stati eseguiti gli arresti domiciliari - non era mai stata luogo di riunioni e/o di svolgimento delle contestate attività illecite. 3. Alla odierna udienza - che si è svolta in forma non partecipata- il Pubblico Ministero ha concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile 2. Con il primo motivo, il ricorrente contesta l'adeguatezza della custodia cautelare in ragione del c.d. "tempo silente", ovvero il lasso temporale tra l'emissione della misura e i fatti contestati. La dedotta questione è stata, tuttavia, già esaminata dalla Sezione terza di questa Corte, con sentenza n. 1600/25 del 10 dicembre 2025 (cfr sub § 4.2.), a seguito di ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 309 cod. proc. pen. Si è, dunque, cristallizzata una preclusione processuale, poiché quanto effettivamente dedotto con il presente ricorso equivale a quanto già dedotto nel procedimento del riesame avverso l'ordinanza genetica. 2.1. La giurisprudenza ha a tal proposito elaborato il principio del c.d. giudicato cautelare (o giudicato rebus sic stantibus ovvero del ne bis in idem cautelare), in forza del quale, in assenza di elementi di novità, non è consentito promuovere un nuovo sindacato in ordine alla sussistenza dei presupposti fondanti il prowedimento limitativo della libertà personale già sottoposto al vaglio del giudice del riesame, producendosi un effetto stabilizzante dei medesimi presupposti. (Sez. 1, n. 47482 del 6/10/2015, Lucifora, Rv. 265858, che si richiama a Sez. U, n. 11 del 817/1994, Buffa, Rv. 198213; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908; vedi anche Sez. 4, n. 32929 del 4/6/2009, Mariani, Rv. 244976; Sez. U, n. 18339 del 31/3/2004, Donelli, Rv. 227359). Viene, in tal modo, a porsi una preclusione processuale alla deducibilità - e sindacabilità - di motivi implicanti la (ri)valutazione genetica delle condizioni cautelari. 2ì 3. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la valutazione in punto di omessa applicazione della misura cautelare meno afflittiva degli arresti domiciliari con presidio del braccialetto elettronico. Il ricorrente, tuttavia, ha omesso di confrontarsi analiticamente con il percorso argomentativo attraverso il quale il Giudice di appello ha confermato il giudizio di idoneità della misura della custodia in carcere. 3.1. L'indagato non ha, invero, offerto elementi idonei a superare la duplice presunzione, tra cui quella di adeguatezza della sola misura carceraria. Non può, infatti, ritenersi dirimente il riferimento al semplice mutamento di domicilio, e ciò vieppiù in ragione del fatto che il luogo del domicilio coatto sarebbe ubicato nel medesimo comune, che era stato il centro della consolidata rete di affari e di smercio di sostanze stupefacenti da parte del sodalizio criminale ( cfr pag. 3 del provvedimento impugnato). A fronte di dette argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, risultano manifestamente infondati, oltre che aspecifici, i rilievi sull'omesso approfondimento da parte del Tribunale del riesame dell'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. Per i susseguenti adempimenti, si dispone la comunicazione di copia del presente procedimento all'istituto penitenziario ove si trova detenuto il ricorrente. P.Q.M. Dichiara in P.Q.M
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