CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02660/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenzadel 21/03/2025 della [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito, per l’imputato, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 21 marzo 2025, la Corte di appello di Firenze ha confermatola sentenza del Tribunale di Siena in data 12maggio 2022 con la quale DanieleCasella era stato condannato alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione in quanto riconosciuto colpevole, con le aggravantidel danno di rilevante gravità e della continuazione fallimentare, del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale previsto dagli artt. 110 c od . p en . , 216, primo comma, 219, primo e secondo comma, n. 1, 223, primo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito legge fall.), perché, concorrendoquale extraneusnel reato proprio commesso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (condannati , in primo grado , con sentenza in data 25 ottobre 2016 del Tribunale di Siena) nelle rispettive qualità di amministratore di dirittoe di fatto della [OSCURATO:PERSONA] senese s.r.l. unipersonale , dichiarata fallita dal Tribunale di Siena in data 1 dicembre 20 10 , aveva contribuito, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto , alla distrazione, attuata attraverso altrettante vendite simulate,di due beni immobili facenti parte del patrimonio sociale: il primo,sito in [OSCURATO:PERSONA], il cui prezzo non era mai stato pagato, né riscosso (capo 1, lett. a) ; e, il secondo, sito in Sovicille, anch’esso ceduto senza alcun esborso di denaro(capo 1, lett. b). 2. DanieleCasella ha proposto ricorso per cassazione avverso l a sentenza di appelloper il tramite del difensore di fiducia, A vv. [OSCURATO:PERSONA] , deducendo, con un unico motivo di impugnazione, variamente sottoarticolato edi seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 63, c od . proc.pen., 62-bis, 110 e 133 cod. p en ., 216, primo comma , 219, primo e secondo comma, n. 1 e 223, primo co mma , l egge fall. , nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. 2.1. Il ricorso denuncia , ai sensi dell ’ art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., che il riconoscimento della responsabilità dell’imputato sia avvenuto unicamente sulla base delle dichiarazioni etero-accusatorie rese daCarlo [OSCURATO:PERSONA], le quali sarebbero inutilizzabili in quanto il teste,da un punto di vista sostanziale, sarebbe stato un coimputato dei reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA] . Ciò in quanto, secondo quanto riportato nel capo d’imputazione, egli sarebbe la persona che avevaacquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] l’immobile di [OSCURATO:PERSONA] e che l’avevarivenduto a [OSCURATO:PERSONA]; nonché la persona che aveva acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l’immobile di Sociville, senza esborso di danaro. Pertanto,egli avrebbe dovuto iscritto nel registro degli indagati e avrebbe dovuto essere sentito, sin dal principio, in presenza di un difensore, dapprima come persona sottoposta alle indagini e, successivamente, come imputato, non essendo il giudice vincolato all’iscrizione formale exart. 335 cod. proc. pen. e dovendo egli verificare l’esistenza degli indizi per l’iscrizione ; di tal che, non essendosi provveduto in tal senso, sarebbe stata integrata un’ipotesi di inutilizzabilità assoluta erga omnesdelle sue dichiarazioni. 2.2. In ogni caso, ledichiarazioni in parola non sarebbero genuine, posto che [OSCURATO:PERSONA], inpendenza del presente giudizio, si sarebbe costituito come parte civile, insieme alla figlia,[OSCURATO:PERSONA], ex compagna convivente dell ’ imputato, in unprocedimento pendente a carico di [OSCURATO:PERSONA] d innanzi i l Tribunale di Siena e contraddistinto con il n.32912021 R.G. Mod.16, il quale sarebbe stato originato proprio dallequerele che essi avrebbero sport o contro l’imputato successivamente alla fine della relazione sentimentale con la [OSCURATO:PERSONA].E proprio dallacircostanza che il teste, nel corso della deposizione, si fosse mostrato lieto della fine di tale relazione,la Corte territoriale avrebbe dovuto tr a r re conferma del fatto che l’ astio da lui nutrito versoCasella era tanto forte da pe r siste re anche dopo l a conclusione delrapporto con la figlia, al quale , evidentemente , egli era stato sempre contrario. Inoltre,i Giudici di secondo grado non coglierebbero , illogicamente, che l’ aperta ostilità manifestata da [OSCURATO:PERSONA] mal siconciliavacon il comportamento attribuitogli, consistito nell’acquistare e nel vendere immobili senza alcun profitto per sé e , dunque, per spirito di mera compiacenza verso [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Sotto altro profilo, la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere non provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, l’esistenza di un contributo concorsuale dell’imputato, non essendo emerso che [OSCURATO:PERSONA] abbia tratto alcuna utilità economicadai fatti contestat i, avendo l o stesso c uratore f allimentare rinunciato a esperire l’azionerevocatoria non essendovi certezza di un vantaggio economico per lacuratela e perché , quanto al l ’ immobile di [OSCURATO:PERSONA], «gli acquirenti potevano legittimamente essere in buona fede». 2.4. Infine, con riferimento al trattamento sanzionatorio, i Giudici di merito avrebbero dovuto stabilire la pena base nel minimo edittalee, quanto al mancato riconoscimento del le attenuanti generiche, avrebbero dovuto valorizzare la risalenza nel tempo dei fatti contestati e la sostanziale incensuratezza dell’imputato, risalendo il suo unico precedente a circa venti anni prima. Profili, questi, espressamenteindicati nell ’atto di appello, ma non esaminat i dal l a Corte territoriale, con conseguente vizio di carenza di motivazione , tanto più che la sentenza avrebbe illogicamente riconosciuto rilevanza al valore dei beni oggetto di distrazione benché, in relazione ad essi, la c uratela f allimentare non abbia ritenutoconveniente esperire l ’ azione revocatoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondatoe, pertanto , deve essere respinto . 2. Muovendo, secondo l’ordine logico, dalle censure in punto di responsabilità, ritiene il Collegio che esse non siano fondate. Con le prime due articolazioni dell’unico motivo, il ricorso enuncia una serie di considerazioni critiche che si appuntano sulla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], di cui si deduce, per un verso, l’inutilizzabilità e, per altro verso, l’inattendibilità per difetto di credibilità soggettiva del teste, il quale sarebbe stato mosso da ragioni di rancore personale verso l’imputato. Osserva, nondimeno, il Collegio che entrambi i profili di doglianza sono generici e aspecifici, dal momento che muovono dall’affermazione secondo cui la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata essenziale per addivenire al riconoscimento della responsabilitàdi [OSCURATO:PERSONA], senza però confrontarsi con una motivazione che non riconosce a tale deposizione una rilevanza decisiva. Ciò che appunto determina, da un lato, l’aspecificità delle censure e, dall’altro lato, la loro genericità, non indicando il ricorso il motivo per il quale esse sarebbero rilevanti o, più precisamente, la ragione per cui dovrebbe ad esse riconoscersi una concreta idoneità a disarticolare il complessivo ragionamento probatorio compiuto dalla Corte territorialeper addivenire all’affermazione di responsabilità dell’imputato. La sentenza impugnata, infatti, ha evidenzia to che l’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata fondata su una pluralità di elementi, anche di natura logico-documentale, escludendo espressamente la decisività della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che,come detto, il ricorso assume , invece, come base del suo ragionamentocritico. E, invero, con riferimento alla prima operazione, relativa alla cessione dell’immobile sito a [OSCURATO:PERSONA], la sentenza ha sottolineato che nel contratto era stato convenuto il pagamento di 220.000 euro, in realtà mai eseguito, atteso che l’assegno emesso da [OSCURATO:PERSONA] su richiesta di [OSCURATO:PERSONA] (che a sua volta aveva agito per conto degli amministratori della [OSCURATO:PERSONA]) non era stato posto all’incasso,così come concordato tra gli stessi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre l’accollo del mutuo, costituente l’ulteriore corrispettivo originariamente pattuito, era stato trasferito ai successivi acquirenti, dapprima a [OSCURATO:PERSONA], uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], e poi a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], che ne avevano pagato solo alcune rate, consentendo a [OSCURATO:PERSONA] di riacquistarne la proprietà. Quanto, invece, alla vendita dell’immobile della [OSCURATO:PERSONA] sito in Sovicille, esso era stato dapprima ceduto, al prezzo di 271.000 euro, alla [OSCURATO:PERSONA].r.l. di cui era amministratore e socio unico [OSCURATO:PERSONA], la quale, senza che vi fosse stato un reale esborso di denaro,in data 22 gennaio 2009 lo aveva rivenduto al prezzo di 155.000 euro a [OSCURATO:PERSONA], coinvolto nell’affare da [OSCURATO:PERSONA]; indi [OSCURATO:PERSONA], il quale nell’occasione aveva corrisposto per l’acquisto 50.000 euro, in data 23 gennaio 2013 aveva rivenduto il bene ad [OSCURATO:PERSONA]Aquila, rimasto insolvente, con conseguente riacquisizione della disponibilità del cespite da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Ebbene, i Giudici di merito hanno dato atto che l’affermazione di responsabilità dell’imputato poggiava, più che sulla deposizione di [OSCURATO:PERSONA], su una serie di elementi oggettivi, costituiti dalla relazione e dalla deposizione del curatore fallimentare; da una copiosa documentazione contabile, bancariae notarile; dagli atti di compravendita degli immobili; dalla sentenza n. 1002/2016 emessa il 18 novembre 2016 dal Tribunale di Siena, con cui sono stati condanna ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali amministratori, di diritto e di fatto della società, ritenuti responsabili di bancarotta fraudolenta patrimoniale per la distrazione degli immobili. Elementi probatori, quelli testé elencati, su cui il ricorso non ha mosso alcuno specifico appunto.Pertanto, anche a voler ipotizzare l’inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste a partire dalla sua mancata iscrizione nel registro degli indagati e dalla sua mancata escussione in presenza d el difensore, la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] stata, comunque, affermata a partire da un compendio probatorio pienamente sufficiente a confermare l’ipotesi accusatoria a suo carico. In ogni caso, deve osservarsi che secondo quanto riportato in sentenza, all'udienza del 7 aprile 2022il teste [OSCURATO:PERSONA] aveva iniziato a deporre e che solo nel corso dell'esame,il Tribunale lo aveva interrotto, a norma dell'art . 63 c od . p roc . pen.,perché, a un certo punto, era no « emersi indizi di rei t à a suo carico » , avendo egli specificato che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva prospettato delle difficoltà riguardantila [OSCURATO:PERSONA], senza che però fosse emerso, nel corso dell ’ esame, che dovesse essere sentito,fin dall'inizio, in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, non avendo egli conseguito un vantaggio dalle operazioni compiute su richiesta di Casellae risultando , invece , che fosse stato danneggiato per la perdita economica subita,pari a 50.000 euro , corrisposti a llo stesso [OSCURATO:PERSONA] ; e tenuto conto, a conferma di tale valutazione, che egli non era mai stato effettivamente imputato, né indagatonemmeno nel corso delle investigazioni successive alla sua audizione in sede di indagini preliminari.Ricorre, pertanto, la condizione richiamata anche dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui la questione relativa alla sussistenza ab initio di indizi di reità a carico dell'interessato costituisce accertamento in punto di fatto che, in caso di congrua motivazione da parte del giudice di merito, è sottratto al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills,Rv. 246584 - 01 ). 3. Infondate sono, poi, le censure che riguardano l’esclusione della responsabilità dell’imputato per non avere [OSCURATO:PERSONA] recato alcun contributo concorsuale alla realizzazione dei fatti di bancarotta contestatigli. Come più sopra evidenziato, la sentenza impugnata ha, infatti, puntualmente ricostruito le concrete modalità di realizzazione delle varie operazioni distrattive, ponendo in luce la specifica condotta partecipativa dell’imputato. Quanto alla cessione dell’immobile di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] (oggetto del capo 1 lett. a),il contributo di [OSCURATO:PERSONA] si è sostanziato, da un lato, nell’avere coinvolto [OSCURATO:PERSONA] nell’operazione di vendita simulata, inducendolo a intervenire a sostegno della società in crisi, ma al contempo rassicurandolo che l’assegno da lui versato non sarebbe stato negoziato, come del resto avvenuto; e, dall’altro lato, nel successivo intervento, dopo la vendita di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] in data 18 gennaio 2010, con la ulteriore cessionedel bene a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , i quali , non riuscendo a farsi carico delle rate di mutuo,lo avevano, poi, restituito personalmente a [OSCURATO:PERSONA]. In questo modo, con il fattivo contributo dell’imputato, l’immobileera stato sottratto alla massa attiva del fallimento in pregiudizio ai creditori de lla [OSCURATO:PERSONA] , realizzando, dunque, una condotta distrattiva. Quanto, poi,alla cessione dell’immobile di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] sito in Sovicille, anche in questo caso è stato ricostruito puntualmente il ruolo rivestito da [OSCURATO:PERSONA], sia nel coinvolgere Bianchinell’affare, per lui risoltosi con la perdita di 50.000 euro,sia nel rientrare nella disponibilità del bene, una volta che l’ultimo acquirente, [OSCURATO:PERSONA]Aquila, era risultato insolvente ; ancora una volta con un’operazione che aveva privato la società di un bene di rilevante valore economico, con chiaro pregiudizio per le ragioni dei suoi creditori. Secondo quanto opinato inricorso, non essendo stato provato il profitto tratto da Caselladalle operazioni in parola, non potrebbe affermarsi la sua partecipazione alla condotta distrattiva. Tuttavia, la sentenza ha offerto adeguata risposta alla censura difensiva, rilevando che egli aveva consapevolezza della situazione di difficoltà della [OSCURATO:PERSONA] che, ciononostante, aveva partecipato alle operazioni di vendita simulata d egli immobili , così depauperando , scientemente e volontariamente,il patrimonio della società, con ciò dovendo ritenersi irrilevante la mancata dimostrazione che l’imputato abbia tratto un diretto vantaggio economico dalle operazioni medesime. E quanto al fatto che i l curatore fallimentare avesse rinunciato a esperire l’azione revocatoria, esso è stato esaurientemente spiegato con l’analisi costi/beneficinel frangente compiuta dalla curatela, non essendovi certezza di un vantaggio economico per la procedura e tenuto conto delle spese sopportatedal fallimento. Ne consegue, dunque, l’infondatezza delle censure relative alla prestazione, da parte dell’imputato, di un contributo concorsuale allecondotte distrattive. 4. Quanto al trattamento sanzionatorio, va ricordato che i n sede di commisurazione della pena, la determinazione del quantum costituisce , in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., l’esercizio di un apprezzamento discrezionale rimesso al giudice di merito che, se adeguatamente motivato e salvo che non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, si sottrae a qualunque sindacato di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrano, Rv. 259142- 01 ). N el caso di specie, tuttavia, le critiche difensive in punto di dosimetria sanzionatoria sono appena accennatenel ricorso , senza che esse si confrontino con la motivazione resa in sentenza, che ha richiamato l’elevatoimporto della distrazione al fine di giustificare il fatto che la pena inflitta si discostava dal minimo edittale, dovendo anche tenersi conto dell’effetto sul quantum della pena conseguente al riconoscimento di ben due circostanze aggravanti. A questo proposito, con riferimento all’aggravante del danno economico di rilevante gravità, appare eccentrica l’osservazione difensiva secondo cui il suo riconoscimento sarebbe smentito dal mancato esercizio dell’azione revocatoria derivante dal dubbio, per la curatela, di conseguire un qualche utile economico dall’operazione. Invero, il curatore, sentito a dibattimento, ha spiegato chetale valutazione era stata compiuta a partire, da un lato,dalle ingenti spese sopportate dal fallimento e, dall’altro lato, dal timore di non poter dimostrare l’assenza di buona fede dei vari soggetti coinvolti nelle operazioni di vendita; sicché il mancato esperimento dell’azione revocatoria è stato convincentemente ricondotto a considerazioni del tutto estranee al valore economico degli immobili. Quanto, infine, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,la sentenza ha forni to una adeguata motivazione, sia pur succinta, evidenziando l’assenza di circostanze positivamente apprezzabili e un di qualsiasi segno di ravvedimentoda parte dell’imputato. A fronte di tali considerazioni, il ricorso ha, tuttavia, dedotto la mancata valuta zione d i tutti gli elementi della concreta vicenda fattuale e, in particolare, il mancato apprezzamento della presenza di un unico risalente precedentea carico dell’imputato, secondo quanto sarebbe stato rappresentato con l’atto di appello. Tuttavia, è appena il caso di osservare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il giudicenon è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli con l’indicazione delle ragioni ostative alla loro applicazione e dei profili della vicenda fattuale che siano stati ritenuti di preponderante rilievo ai fini del giudizio, tenuto conto dei parametri dettati dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 -01), potendo limitarsi a specificare a quali, tra gli elementi prospettati, egli abbia inteso fare riferimento, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (si vedano, ex plurimis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 -01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 -01). Ciò che è, appunto, avvenuto nel caso di specie. Ne consegue, pertanto, l’infondatezza anche delle censure in punto di trattamento sanzionatorio. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.