CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2025
Cassazione n. 35756/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarati estinti i reati di truffa di cui ai capi B) e C), ha confermato la condanna del predetto imputato per reati fallimentari, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge in relazione al mancato avviso all'imputato di poter chiedere le pene sostitutive, è manifestamente infondato in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, divenuta dominante, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (cfr. Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412 - 01 Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, Rv. 285710 — 01; nonché tra le ultime decise dalla settima sezione Sez. 7, n. 25047 del 04/06/2025, Pizzicoli; Sez. 7, 198978 del 12/02/2025, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 7, n. 8781 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]). Si tratta di principio aderente alla lettera della legge, considerato che la disposizione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. prescrive chiaramente che il giudice della condanna dà avviso alle parti, funzionale al procedimento di sostituzione della pena, subito dopo la lettura del dispositivo sempre che ricorrano le condizioni per la sostituzione. È logico quindi ritenere che, ove non ravvisi l'esistenza delle condizioni per la sostituzione, il giudice non abbia l'obbligo di dare avviso alle parti e all'imputato in particolare che, pertanto, non può far valere un affidamento sulla comunicazione dell'avviso non datogli tempestivamente; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato ex art. 216 L. Fall., che avrebbe dovuto essere qualificata alla stregua di bancarotta semplice ex art. 217 L. Fall., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, ed inoltre è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 8 sentenza d'appello); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen