CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 marzo 2024
Cassazione n. 23470/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15922-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 225/2017 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 24/11/2017 R.G.N. 155/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.15922/2018 Cron. Rep. Ud.27/03/2024 [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 24.11.17 la corte d’appello di Perugia, in parziale riforma di sentenza del 15.6.16 del tribunale di Spoleto, ha dichiarato che dal TFR pagato dal Fondo di garanzia vanno detratte le ritenute fiscali ed ha affermato che, in caso di trasferimento di azienda, l’intervento del Fondo è doveroso nel caso di fallimento del cessionario presso il quale il rapporto lavorativo è continuato (con approvazione dello stato passivo che il credito in discorso preveda), non occorrendo anche il fallimento del cedente e l’attivazione del lavoratore verso il cedente. Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo, cui resiste con controricorso il lavoratore. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il motivo deduce violazione dell’articolo 2 legge 297 del 1982, 1298 e 2112 c.c., per avere la corte territoriale ritenuto dovuto l’intervento del fondo anche per la quota maturata per il rapporto di lavoro presso il cedente. Il motivo è infondato. Premesso che il TFR sorge solo alla fine del rapporto lavorativo (pacificamente continuato con il cessionario), l’Inps si sostituisce al datore di lavoro fallito, ma con obbligazione previdenziale autonoma, e non rileva l’esistenza di altri obbligati solidali del datore ad escludere l’intervento del Fondo. Questa Corte ha già affermato in proposito (Sez. L - , Sentenza n. 26021 del 17/10/2018, Rv. 651048 - 01) che l'intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS per la corresponsione del t.f.r., nei casi di insolvenza del datore di lavoro fallito, non è subordinato alla previa escussione degli eventuali obbligati solidali che siano tenuti, anche solo "pro quota", per il medesimo debito, prevedendo la l. n. 297 del 1982 l'accesso diretto alla prestazione previdenziale, salvo una breve dilazione temporale (quindici giorni) dal deposito dello stato passivo ovvero dalla sentenza che decide l'opposizione ad esso, e nessun ulteriore requisito (beneficio d'ordine, beneficio di escussione) che suffraghi la natura sussidiaria della copertura dovuta dal Fondo. (Nella specie, è stato escluso che la domanda all'INPS di corresponsione del t.f.r. fosse condizionata dal previo esperimento da parte del lavoratore, insinuatosi al passivo del fallimento del datore di lavoro per l'intero credito, delle azioni esecutive nei confronti della società affittuaria d'azienda alla quale era stato trasferito durante il rapporto e che lo aveva retrocesso alla curatela, rimanendo coobbligata "pro quota" ai sensi dell'art. 2112 c.c.). Spese secondo soccombenza, con distrazione. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge, con distrazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello ste