CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 24015/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13596/2017 [OSCURATO:PERSONA] tra COOPERATIVE di PRODUZIONE e LAVORO- CONS. COOP.-; SAC- SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale sono rappres. e difese , unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], con procure special i a margine del ricorso; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] del CONSIGLIO dei MINISTRI, in persona del legale rappres. p.t.; [OSCURATO:PERSONA] ex OPCM n. 3557/2016, elett.te domic. i n Roma, presso l’ avvoca tura Generale dello Stato che lirappres. e difende; e COMUNE di BARI, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dai quali è rappres. e difeso, con procura speciale in atti; -controricorrenti- -2- Avverso la sentenza n. 1092/16 della Corte d’appello di Bari, depositata il 24.11.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/4/2023dal Consigliere rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministrie il Commissario delegato proposero opposizione a due decreti ingiuntivi emessi nel 2020 dal Tribunale di Bari su ricorso del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., costituite in A.T.I., che avevano loro ingiunto il pagamento della somma di euro 3.266.026,42 per ciascun debitore, a titolo di corrispettivo per la fornitura e posa in opera delle attrezzature, degli arredi, delle attrezzature illuminotecniche e della macchina scenica, come da contratti a trattativa privata del 2.3.08 e del 9.7.08, integrativi del contratto del 13.6.07 per le opere di restauro e recupero funzionale del teatro Petruzzelli in Bari. Con sentenza del 2014 il Tribunale accolse le opposizioni, revocando i decreti ingiuntivi,e le domande riconvenzionali delle partiopposte, in quanto: la [OSCURATO:PERSONA] del CDM era estranea al rapporto in esame perché i contratti erano stati stipulati dal Commissario delegato in forza di ordinanza emessa a norma dell’art. 5, c.3, l. n. 225/92; i contratti era nulli per violazione di norme imperative per illiceità della causa, in ragione dell’assunzione di impegni di spesa senza la necessaria copertura finanziaria, con particolare riguardo all’art. 20, c.1, l. n. 468/78 che impone al Presidente del Consiglio, ai Ministri e ai dirigenti, d’impegnare e ordinare spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, nel rispetto dei principi di cui all’art. 97 Cost., a prescindere da un’espressa previsione di sanzione; non era accoglibile la domanda di arricchimento senza causa perché avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del Commissario delegato o del soggetto proprietario del teatro effettivo -3- beneficiario del vantaggio economico conseguito con la fornitura in oggetto; pertanto, non vi sarebbe stato il rico noscimento dell’utilità della pubblica amministrazione; la domanda d’indebito, ex art. 2033 c.c. era invece inammissibile perché tardiva. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. proposero appello, chiedendo il rigetto delle opposizioni ai decreti ingiuntivi e, in subordine nel caso di ritenuta nullitàcontrattuale, la condanna degli opponenti alla restituzione per equivalente delle prestazioni ricevute, per euro 3.266.026,42, nonché ancora in subordine, al pagamento della stessa somma ex art. 2041, c.1, c.c. Con sentenza depositata il 24.11.16, la Corte territoriale rigettò l’appello, osservando che: era da condividere la pronuncia del Tribunale circa la nullità contrattuale per mancata copertura finanziaria della relativa spesa, principio sancito per gli enti locali, ma applicabile anche alle amministrazioni centrali sulla base dell’art. 97 Cost. in ordine al principio dell’equilibrio di bilancio, sancito da ll’art. 81 Cost. e d a ll’ordinamento comunitario; tale obbligo trovava conferma nell’art. 20, c.1, l. n. 468/78, e non era escluso per le situazioni d’urgenza; la mancata copertura era comprovata dal contratto del 9.7.08 ove era scritto che le risorse relative erano ancora in fase di reperimento, mentre il contratto del 12.3.08 faceva riferimento all’assicurazione fornita dall’assessorato della Regione Puglia circa la disponibilità di parte dellerisorse economiche necessarie per il completamento delle opere; al riguardo, non rilevava che le opere aggiuntive commissionate con i predetti contratti fossero già previste nella delega al Commissario delegato e nel contratto originario risalente al 2007, posto che l’esigenza della copertura finanziaria riguardava non soli i nuovi, ma anche i maggiori oneri eventualmente assunti dall’amministrazione; non era stato comunque provato che tale copertura fosse -4- sopravvenuta in misura congrua per far fronte all’impegno di spesa assunto dal Commissario; l’accertamento della suddetta nullità comportava l’assorbimento del primo, terzo e quarto motivo d’appello, in quanto l’eventuale loro accoglimento non avrebbe potuto determinare mutamento alcuno delle sorti complessive dell’appello; la domanda d’indebito ex art. 2033 c.c., ferma la sua tardività, era comunque inammissibile a fronte di prestazione di facereoggetto dei contratti nulli, per cui in tal caso avrebbe potuto eventualmente venire in rilievo l’azione ex art. 2041 c.c. che, nella fattispecie, non era fondata poiché il beneficiario delle prestazioni eseguite dalle società in ATI era il proprietario del teatro oggetto dei lavori in questione. Il consorzio e la [OSCURATO:SOCIETA]. ricorrono in cassazione con nove motivi. Il Comune di Bari, la PCM e il Commissario delegato resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia la violazione dei principi generali in tema di assorbimento dei motivi d’appello, della l. n. 225/92, dell’art. 3, c.1, lett. f), n. 59/97, nonché omesso esame difatto decisivo, per aver la Corte d’appello, nel ritenere la nullità contrattuale, erroneamente considerato assorbiti gli altri motivi che non erano connessi a quello esaminato e alla cui pronuncia gli appellanti avevano certo interesse, in ordine alla domanda d’accertamento della legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, avendo il Commissario delegato agito quale organo straordinario di quest’ultima. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt.97, 81, Cost., 6 l. cost. n. 1/12, 11 disp. preliminari al c.c., 1418, c.1, c.c., 1, c.1bis, l. n. 241/90, per aver la Corte d’appellofatto riferimento alla nullità per violazione delle norme in tema di copertura finanziaria, mentre la causa verte esclusivamente sull’inadempimento della PCM. -5- Il terzo motivo denunzia violazione della normativa in materia di enti locali e dell’art. 1418 c.c., c.1, per aver la Corte territoriale ritenuto che la sanzione della nullità, prevista dalla normativa sugli enti locali, s’applicasse anche alle amministrazioni centrali. il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 20 l. n. 468/78, 19 l. n. 225/92, 1418 cc, 5, l. n. 225/92, per aver erroneamente la Corte d’appello ritenuto che la violazione della norma finanziaria comportasse nullità dei contratti in mancanza d’impegno di spesa. Il quinto motivo deduce omesso esame di fatti decisivi per aver la Corte territoriale affermato l’insussistenza della copertura finanziaria, in quanto quest’ultima era stata garantita dai decreti n. 207 e 376/BA, prima della conclusione del primo e del secondo contratto di completamento nei quali erano richiamati i finanziamenti della Regione Puglia, nonché alimentata dalle somme versate dall’Unione Europea, per cui anche nel caso di omessa delibera di destinazione dei fondi all’intervento di ricostruzione del teatro, ciò non avrebbe potuto inficiare la validità dei contratti oggetto delle opere in questione. Il sesto motivo denunzia violazione dell’art. 1343 c.c.ed omesso esame di fatto decisivo, per aver la Corte d’appello ritenuto assorbita, nel decidere sulla copertura finanziaria, la questione relativa alla disponibilità delle somme necessarie alle opere oggetto dei contratti ritenuti nulli, poiché la mancata concreta elargizione di tali somme non avrebbe potuto viziare i contratti, né esimere le parti dal relativo adempimento, né renderne illecita la causa. Il settimo motivo denunzia violazione degli artt. 1421 c.c.e 345 c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto inammissibile la domanda subordinata di accertamento della nullità contrattuale, avendone pieno interesse. -6- L’ottavo motivo denunzia violazione dell’art. 2033 c.c., per aver la Corte territoriale ritenuto inammissibile la domanda ex art.2033 cc, poiché afferente a prestazione di facere, in quanto, premesso che era stata proposta in primo grado, nel caso d’impossibilità della restituzione delle prestazioni eseguite in esecuzione di contratti nulli, tale domanda si converte nel diritto al pagamento dell’equivalente pecuniario, cioè, nel caso concreto, al pagamento del prezzo dell’appalto. Il nono motivo denunzia violazione dell’art. 2041 c.c., per aver la Corte territorialeescluso anche la configurabilità dell’azione di arricchimento senza causa, sebbene vi sia stato riconoscimento dell’utilitas, come comprovato anche dal collaudo del 16.7.09, approvato su nulla-osta del Commissario delegato. Il primo motivo è infondato. Al riguardo, va richiamato l’orientamento di questa Corte secondo il quale non può essere giustificata una pronunzia di assorbimento rispetto ad uno o più motivi del ricorso, nonostante l'esistenza di un rapporto di interdipendenza con gli altri, ogni qual volta le ragioni per le quali è accolto uno dei motivi non siano tali da escludere che nel giudizio di rinvio possano ripresentarsi le questioni già sollevate con gli altri motivi, venendo in tal caso a mancare l'estremo della superfluità dell'esame della questione, che caratterizza la pronunzia di assorbimento(Cass., n. 13532/18). Ora, nel caso concreto, non appare dubbio che la pronuncia d’assorbimento della Corte territoriale sulla questione, ritenuta logicamente preliminare, della nullità contrattuale per mancanza di copertura finanziaria, sia rispettosa dei richiamati principi, circa il motivo riguardante la legittimazione passiva suddetta. Invero, l’omessa pronuncia su tale questione non potrebbe arrecare uno svantaggio alla ricorrente, dato il rigetto delle domande contrattuali azionate con il ricorso monitorio. -7- I motivi dal secondo al sesto, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili perché diretti al riesame dei fatti in ordine alla tematica della copertura finanziaria. La Corte d’appello ha accertato il mancato finanziamento delle opere, a nulla rilevando che i decreti emessi e i connessi progetti avessero contemplato le risorse disponibili, essendo cioè mancata la concreta destinazione delle stesse. Il settimo motivo è parimenti inammissibile, in quanto non sussiste un concreto interesse della ricorrente ad una pronuncia esplicita di accertamento della nullità dei contratti oggetto di causa che è stato comunque pronunciato nella motivazione della sentenza impugnata, quale presupposto per il rigetto delle domande subordinate ex artt. 2033 e 2041, c.c. L’ottavo motivo è del pari inammissibile.Anzitutto, va osservato che la Corte d’appello ha rilevato la tardività della domanda di restituzione d’indebito oggettivo perché non proposta in primo grado, sebbene ritenendo assorbente l’inammissibilità della domanda rispetto alleprestazione di facere oggetto dei contratti nulli. Ora, dalla sentenza impugnata si evince che nell’atto di costituzione nel giudizio d’opposizione ai decreti ingiuntivi opposti, la ricorrente aveva chiesto il rigetto dell’opposizione e, in subordine, proponendo l’azione d’arricchimento senza causa e non anche l’azione d’indebito arricchimento che, dunque, risulta proposta tardivamente in appello. Quanto alla doglianza afferente all’insussistenza dei presupposti di quest’ultima azione, avendo essa ad oggetto prestazioni di facere, giova evidenziare che, secondo la più recente e consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'azione d’indebito oggettivo ha carattere restitutorio, cosicché la ripetibilità è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole previste dagli artt. -8- 2033 e ss. cod. civ. (e cioè quando abbia avuto ad oggetto una somma di denaro o cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata), operando altrimenti, ove ne sussistano i presupposti, in mancanza di altra azione, l'azione generale di arricchimentosenza causa prevista dall'art. 2041 cod. civ., che assolve alla funzione, in base ad una valutazione obiettiva, di reintegrazione dell'equilibrio economico. Pertanto, nel caso di prestazionedi facere, la quale non è suscettibile di restituzione e, in quanto indebita, non è oggetto di valide ed efficaci determinazioni delle parti circa il suo valore economico, non è proponibile l'azione d’indebito oggettivo ma, in presenza dei relativi presupposti, solo quella di ingiustificato arricchimento (Cass., n. 6747/2014;n. 20383/16; n. 10810/2020). Il nono motivo è invece fondato. La Corte territoriale ha escluso l’utilità per l’ente pubblicoperché il beneficiario delle opere era il proprietariodel teatro; tale ar gomentazione non può essere condivisa. Al riguardo,va rilevato che il principio sotteso all’art. 2041 c.c. afferisce alla natura sussidiaria del rimedio, nel senso che esso è legittimamente esperibile nei confronti della controparte, a prescindere dal fatto che la parte pubblica agisca a favore di un privato, per finalità pubblicistiche. Inoltre, è stato affermato che, ai fini dell'esercizio dell'azione generale di arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., è richiesta la dimostrazione che il soggetto beneficiario non ha alcun titolo giuridico valido ed efficace per giovarsi di quanto corrisponde al depauperamento subito dall'istante; tale presupposto non sussiste quando l'attribuzione patrimoniale abbia avuto luogo in virtù di una disposizione di legge o di impegni unilaterali assunti dal soggetto depauperato (Cass., n. 18099/08; n. 6827/2021). Invero, l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c.può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: -9- (a) la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell'impoverito; (b) la unicità del fatto causativo dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito, con conseguente esclusione dei casi di cosiddetto arricchimento indiretto, nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito. Tuttavia, è stato significativamente chiarito, avendo l'azione di ingiustificato arricchimento uno scopo di equità, che il suo esercizio deve ammettersi anche nel caso di arricchimento indiretto nei soli casi in cui lo stesso sia stato realizzato dalla P.A., in conseguenza della prestazione resa dall'impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito (SU, n. 24772/08; n. 29672/21). Nel caso concreto emerge una fattispecie di arricchimento indirettorealizzato dagli enti pubblici controricorrenti, soggetti diversi da quello cui è stata destinata la prestazione dell’impoverito, cioè il proprietario delteatro oggetto delle opere in questione, il quale ha peraltro conseguito l’arricchimento a titolo gratuito. Ne consegue, pertanto, che non è corretta la motivazione della Corte d’appello secondo la quale nella specienon ricorrerebbero i presupposti dell’azione di cui all’art. 2041 c.c., sul presupposto che la PCM e il commissario dalla stessa delegato non erano i soggetti definitivi fruitori della struttura oggetto delle opere eseguite dalla ricorrente. Per altro verso i l riconoscimento dell’ utilitas è comprovato dall’esito positivo del collaudo e dalla piena utilizzabilità del teatro a seguito delle opere realizzate. Perquanto esposto, in accoglimento del nono motivo, nei limiti di cui in motivazione, la sentenza impugnata va cassata, con -10- rinvio della causa alla Corte d’appello, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.