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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11554/2026

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troAgenzia Delle Entrate, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 5602/2022 depositata il 26/07/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La C.T.P. di Napoli ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di accertamento catastale n.

NA0186621 2018,Numero registro generale 5719/2023Numero sezionale 3087/2026Numero di raccolta generale 11554/2026Data pubblicazione 28/04/2026recante nuova determinazione - in conseguenza di una variazione conprocedura DOCFA - di classamento e rendita catastale in relazione a unimmobile ad uso garage, del quale era proprietario in ragione di un terzo,sito in Comune di Napoli, alla via [OSCURATO:PERSONA], composto da piano terrae seminterrato, catastalmente identificato al Foglio 3 Sez.

SFE, p.lle 617,sub. 2, 252 sub. 7, categoria D/8.La decisione è stata impugnata dalla contribuente e l’appello disatteso.Il giudice di merito ha ritenuto correttamente motivato l’attoimpugnato aderendo alla giurisprudenza di legittimità che afferma come“In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della renditacatastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo dimotivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione deidati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicatidal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza trala rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazionetecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui visia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deveessere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia perconsentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia perdelimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso”.Venendo al caso di specie, la C.T.R., muovendo da presuppostosecondo cui la discrasia tra rendita proposta e quella attribuita era fondatasugli stessi elementi di fatto forniti dal contribuente con la dichiarazioneDocfa, ha ritenuto l’avviso impugnato adeguatamente motivato perché inesso erano riportati tutti i dati oggettivi del bene anche con i riferimenticatastali.E’ stata esclusa la necessarietà del sopralluogo in aderenza allagiurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di classamento,l'attribuzione di rendita catastale ai fabbricati a destinazione speciale oparticolare non presuppone l'esecuzione del previo sopralluogo, il qualeNumero registro generale 5719/2023Numero sezionale 3087/2026Numero di raccolta generale 11554/2026Data pubblicazione 28/04/2026non costituisce né un diritto del contribuente né una condizione dilegittimità del correlato avviso attributivo di rendita, trattandosi solo diuno strumento conoscitivo del quale l'Amministrazione può avvalersi,ferma restando la necessità della stima diretta ai fini della determinazionedel reddito medio ordinario, come previsto dall'art. 37 del d.P.R. n. 917del 1986, ricavabile dalle caratteristiche del bene anche sulla base dellerisultanze documentali a disposizione dell'Ufficio.

Circa la correttezza dellastima operata dall’Ufficio è stato poi evidenziato che “l’unità ricade in ZonaO.M.I. ([OSCURATO:PERSONA]) B14 corrispondente alla FasciaCentrale, in una delle zone più prestigiose della città e ad elevatavocazione commerciale, in cui sono presenti immobili di pregevole valore.A ciò aggiungasi che il garage di cui si discute, per la sua destinazioned’uso ed in considerazione dell’estrema difficoltà di trovare parcheggio inzona (si consideri che lungo la strada di ubicazione vige il divieto di sostasu entrambi i lati), ha un altissimo potere reddituale”.Sulla scorta di tali dati, il giudice di merito ha ritenuto corretta “lastima diretta con procedimento indiretto" e ha rilevato come fosse in lineaanche col valore di mercato O.M.I. rapportato al periodo di riferimento.La C.T.R. ha poi aggiunto, evidenziando la decisivitàdell’argomentazione, che “la stima eseguita dall’Ufficio per la definizionedella rendita catastale (stima contenuta nella relazione sintetica allegataall’avviso, come risulta attestato nell’avviso stesso) ha tenuto conto dellavalutazione di un immobile similare nel biennio 1988-1989 (stessa epocacensuaria presa in considerazione nel caso in esame), del quale sonoriportate caratteristiche, precisa ubicazione (anche col numero civico), daticatastali e destinazione”.Avverso la predetta decisione, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorsoaffidato a tre motivi.L’agenzia delle Entrate resiste con controricorso.In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria illustrativa.Numero registro generale 5719/2023Numero sezionale 3087/2026Numero di raccolta generale 11554/2026Data pubblicazione 28/04/2026MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con la prima censura è denunciata la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 3 della leggen. 241 del 1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.L’impugnata sentenza d’appello violerebbe le norme suindicate, atteso chela C.T.R. per la Campania ha ritenuto adeguatamente motivatol’impugnato avviso di accertamento catastale, nonostante quest’ultimoometta di riportare e allegare le valutazioni compiute dall’Ufficio peraddivenire al nuovo classamento, gli elementi comuni dell’immobilesimilare preso a confronto nonché le presunte stime effettuate dacontroparte.Il motivo è infondato.In tema di classamento di immobili, come correttamente evidenziatodal giudice di merito, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvengaa seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativoavviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e dellaclasse attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente nonsiano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta equella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante ilvalore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversavalutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere piùapprofondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire ilpieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitarel'oggetto dell'eventuale contenzioso.

Secondo il costante insegnamento diquesta Corte poi (Cass., Sez.

T, n. 13110/2012; Cass., Sez.

T, n.4176/2019; Cass., Sez.

T, n. 29968/2019), l'obbligo di motivazione deglimediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti odocumenti, a condizione, però, che questi ultimi siano allegati all'attonotificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, perNumero registro generale 5719/2023Numero sezionale 3087/2026Numero di raccolta generale 11554/2026Data pubblicazione 28/04/2026tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto edestinatari) dell'atto o del documento che risultino necessari e sufficientiper sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazioneconsente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacatogiurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato neiquali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi dellamotivazione del provvedimento, o, ancora, che gli atti richiamati siano giàconosciuti dal contribuente per effetto di precedente notifica.Ebbene, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzionedella rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinatadall'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, conv. in l. n. 75 del 1993, e del d.m. 19aprile 1994, n. 701 (cd. procedura DOCFA) ed in base ad una stima direttaeseguita dall'Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppocatastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamentomotivazionale dell'avviso di classamento (esprimendo un giudizio sulvalore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, inrelazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevanoai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità' concreta del cennatogiudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragionioggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunqueprontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto postoin essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortementepartecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione oallegazione all'avviso di classamento non si traduce in un difetto dimotivazione (Cass. Sez.

T, n. 17971/2018).I consolidati principi innanzi riportati sono applicabili alla fattispecie inesame ed elidono qualsivoglia pretesa ed insussistente denunciataviolazione di legge essendo l’avviso motivato in conformità degli stessi,come emergente dal contenuto della sentenza e dal ricorso.Numero registro generale 5719/2023Numero sezionale 3087/2026Numero di raccolta generale 11554/2026Data pubblicazione 28/04/20262.

Con la seconda censura è denunciata la nullità della sentenza permotivazione apparente ed apodittica (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.).Il motivo è infondato.Si resta nel solco di un orientamento ampiamente consolidato diquesta Corte nel ritenere che l’ipotesi di motivazione apparente ricorraallorché essa, pur graficamente e, quindi, materialmente esistente, comeparte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendatuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita daargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, non consentendo, in talmodo, alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice, lasciando all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture.Siffatta motivazione si considera– come suol dirsi - non attingere lasoglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma,Cost., il che rende nulla la sentenza per violazione (censurabile ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.) anche dell’art. 132,secondo comma, num. 4), cod. proc. civ. o, nel processo tributario, ex 36,comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.Tanto chiarito sul piano dei principi, va riconosciuto che dal resocontodei contenuti della sentenza impugnata emergono, con ogni evidenza, leragioni della decisione impugnata, basate sul rilievo secondo cui l’avvisoera compiutamente motivato e rendeva comprensibile alla contribuente ilpercorso del ragionamento del giudice di merito.Si tratta di una motivazione perfettamente intellegibile, che rendemanifesto il ragionamento seguito, il che vale ad escludere il dedotto vizio,dovendo piuttosto osservarsi che il motivo di impugnazione, largamentesviluppatosi sulla critica alla decisione assunta dal Giudice a quo, è, inrealtà, diretto a porre in rilievo i motivi della non condivisione della stessa,ipotesi questa non ammissibile in questa sede.Numero registro generale 5719/2023Numero sezionale 3087/2026Numero di raccolta generale 11554/2026Data pubblicazione 28/04/20263.

Con il terzo strumento impugnatorio è denunciata la nullità dellasentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.;omessa e/o comunque errata valutazione degli elementi istruttori offerti inentrambi i gradi di merito del presente giudizio dal contribuente (art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c.).

La C.T.R. per la Campania avrebbe del tuttoomesso di esaminare adeguatamente gli elementi probatori offerti ingiudizio dal contribuente da cui emergeva, in tesi, chiaramente l’erroneitàdelle risultanze della stima condotta dall’Ufficio.La censura è infondata.Devono essere richiamati i consolidati principi vigenti in materia.Com’è noto il principio del libero convincimento, posto a fondamentodegli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul pianodell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché ladenuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice dimerito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di normeprocessuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1 , n.4, c.p.c., bensì un errore di fatto che va censurato nei limiti consentitidall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. 1, n. 25847/2021).Venendo alla doglianza formulata va osservato che in tema di ricorsoper cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione delmateriale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghiche quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedottedalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbiadisatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle provelegali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependolisenza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece avalutazione (Cass. Sez. 2, 1229/2019).In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c., occorre infatti denunciare che il giudice, in contraddizioneNumero registro generale 5719/2023Numero sezionale 3087/2026Numero di raccolta generale 11554/2026Data pubblicazione 28/04/2026espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma dispostedi sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio),mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 c.p.c. (Cass. Sez.

U. n. 20867/2020).Calando i principi innanzi riportati alla fattispecie concreta, è evidentel’infondatezza del motivo laddove, censurando la decisione per violazione,in tesi, delle disposizioni di cui innanzi, si traduce in realtà nellacontestazione del percorso valutativo effettuato dal giudice di merito.In conclusione, il ricorso è respinto.

Le spese di lite seguono lasoccombenza e sono liquidate come da dispositivo.Deve, infine, darsi atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. n. 115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento da partedella ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente alla rifusione a favore della controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 percompensi, oltre a spese prenotate a debito.Si dà atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del2002 sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, il 14.04.2026 .Il PresidenteNumero registro generale 5719/2023Numero sezionale 3087/2026Numero di raccolta generale 11554/2026Data pubblicazione 28/04/2026Giacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troAgenzia Delle Entrate, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 5602/2022 depositata il 26/07/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La C.T.P. di Napoli ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di accertamento catastale n. NA0186621 2018,Numero registro generale 5719/2023Numero sezionale 3087/2026Numero di raccolta generale 11554/2026Data pubblicazione 28/04/2026recante nuova determinazione - in conseguenza di una variazione conprocedura DOCFA - di classamento e rendita catastale in relazione a unimmobile ad uso garage, del quale era proprietario in ragione di un terzo,sito in Comune di Napoli, alla via [OSCURATO:PERSONA], composto da piano terrae seminterrato, catastalmente identificato al Foglio 3 Sez. SFE, p.lle 617,sub. 2, 252 sub. 7, categoria D/8.La decisione è stata impugnata dalla contribuente e l’appello disatteso.Il giudice di merito ha ritenuto correttamente motivato l’attoimpugnato aderendo alla giurisprudenza di legittimità che afferma come“In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della renditacatastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo dimotivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione deidati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicatidal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza trala rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazionetecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui visia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deveessere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia perconsentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia perdelimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso”.Venendo al caso di specie, la C.T.R., muovendo da presuppostosecondo cui la discrasia tra rendita proposta e quella attribuita era fondatasugli stessi elementi di fatto forniti dal contribuente con la dichiarazioneDocfa, ha ritenuto l’avviso impugnato adeguatamente motivato perché inesso erano riportati tutti i dati oggettivi del bene anche con i riferimenticatastali.E’ stata esclusa la necessarietà del sopralluogo in aderenza allagiurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di classamento,l'attribuzione di rendita catastale ai fabbricati a destinazione speciale oparticolare non presuppone l'esecuzione del previo sopralluogo, il qualeNumero registro generale 5719/2023Numero sezionale 3087/2026Numero di raccolta generale 11554/2026Data pubblicazione 28/04/2026non costituisce né un diritto del contribuente né una condizione dilegittimità del correlato avviso attributivo di rendita, trattandosi solo diuno strumento conoscitivo del quale l'Amministrazione può avvalersi,ferma restando la necessità della stima diretta ai fini della determinazionedel reddito medio ordinario, come previsto dall'art. 37 del d.P.R. n. 917del 1986, ricavabile dalle caratteristiche del bene anche sulla base dellerisultanze documentali a disposizione dell'Ufficio. Circa la correttezza dellastima operata dall’Ufficio è stato poi evidenziato che “l’unità ricade in ZonaO.M.I. ([OSCURATO:PERSONA]) B14 corrispondente alla FasciaCentrale, in una delle zone più prestigiose della città e ad elevatavocazione commerciale, in cui sono presenti immobili di pregevole valore.A ciò aggiungasi che il garage di cui si discute, per la sua destinazioned’uso ed in considerazione dell’estrema difficoltà di trovare parcheggio inzona (si consideri che lungo la strada di ubicazione vige il divieto di sostasu entrambi i lati), ha un altissimo potere reddituale”.Sulla scorta di tali dati, il giudice di merito ha ritenuto corretta “lastima diretta con procedimento indiretto" e ha rilevato come fosse in lineaanche col valore di mercato O.M.I. rapportato al periodo di riferimento.La C.T.R. ha poi aggiunto, evidenziando la decisivitàdell’argomentazione, che “la stima eseguita dall’Ufficio per la definizionedella rendita catastale (stima contenuta nella relazione sintetica allegataall’avviso, come risulta attestato nell’avviso stesso) ha tenuto conto dellavalutazione di un immobile similare nel biennio 1988-1989 (stessa epocacensuaria presa in considerazione nel caso in esame), del quale sonoriportate caratteristiche, precisa ubicazione (anche col numero civico), daticatastali e destinazione”.Avverso la predetta decisione, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorsoaffidato a tre motivi.L’agenzia delle Entrate resiste con controricorso.In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria illustrativa.Numero registro generale 5719/2023Numero sezionale 3087/2026Numero di raccolta generale 11554/2026Data pubblicazione 28/04/2026MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con la prima censura è denunciata la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 3 della leggen. 241 del 1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.L’impugnata sentenza d’appello violerebbe le norme suindicate, atteso chela C.T.R. per la Campania ha ritenuto adeguatamente motivatol’impugnato avviso di accertamento catastale, nonostante quest’ultimoometta di riportare e allegare le valutazioni compiute dall’Ufficio peraddivenire al nuovo classamento, gli elementi comuni dell’immobilesimilare preso a confronto nonché le presunte stime effettuate dacontroparte.Il motivo è infondato.In tema di classamento di immobili, come correttamente evidenziatodal giudice di merito, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvengaa seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativoavviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e dellaclasse attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente nonsiano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta equella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante ilvalore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversavalutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere piùapprofondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire ilpieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitarel'oggetto dell'eventuale contenzioso. Secondo il costante insegnamento diquesta Corte poi (Cass., Sez. T, n. 13110/2012; Cass., Sez. T, n.4176/2019; Cass., Sez. T, n. 29968/2019), l'obbligo di motivazione deglimediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti odocumenti, a condizione, però, che questi ultimi siano allegati all'attonotificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, perNumero registro generale 5719/2023Numero sezionale 3087/2026Numero di raccolta generale 11554/2026Data pubblicazione 28/04/2026tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto edestinatari) dell'atto o del documento che risultino necessari e sufficientiper sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazioneconsente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacatogiurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato neiquali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi dellamotivazione del provvedimento, o, ancora, che gli atti richiamati siano giàconosciuti dal contribuente per effetto di precedente notifica.Ebbene, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzionedella rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinatadall'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, conv. in l. n. 75 del 1993, e del d.m. 19aprile 1994, n. 701 (cd. procedura DOCFA) ed in base ad una stima direttaeseguita dall'Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppocatastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamentomotivazionale dell'avviso di classamento (esprimendo un giudizio sulvalore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, inrelazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevanoai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità' concreta del cennatogiudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragionioggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunqueprontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto postoin essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortementepartecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione oallegazione all'avviso di classamento non si traduce in un difetto dimotivazione (Cass. Sez. T, n. 17971/2018).I consolidati principi innanzi riportati sono applicabili alla fattispecie inesame ed elidono qualsivoglia pretesa ed insussistente denunciataviolazione di legge essendo l’avviso motivato in conformità degli stessi,come emergente dal contenuto della sentenza e dal ricorso.Numero registro generale 5719/2023Numero sezionale 3087/2026Numero di raccolta generale 11554/2026Data pubblicazione 28/04/20262. Con la seconda censura è denunciata la nullità della sentenza permotivazione apparente ed apodittica (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.).Il motivo è infondato.Si resta nel solco di un orientamento ampiamente consolidato diquesta Corte nel ritenere che l’ipotesi di motivazione apparente ricorraallorché essa, pur graficamente e, quindi, materialmente esistente, comeparte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendatuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita daargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, non consentendo, in talmodo, alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice, lasciando all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture.Siffatta motivazione si considera– come suol dirsi - non attingere lasoglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma,Cost., il che rende nulla la sentenza per violazione (censurabile ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.) anche dell’art. 132,secondo comma, num. 4), cod. proc. civ. o, nel processo tributario, ex 36,comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.Tanto chiarito sul piano dei principi, va riconosciuto che dal resocontodei contenuti della sentenza impugnata emergono, con ogni evidenza, leragioni della decisione impugnata, basate sul rilievo secondo cui l’avvisoera compiutamente motivato e rendeva comprensibile alla contribuente ilpercorso del ragionamento del giudice di merito.Si tratta di una motivazione perfettamente intellegibile, che rendemanifesto il ragionamento seguito, il che vale ad escludere il dedotto vizio,dovendo piuttosto osservarsi che il motivo di impugnazione, largamentesviluppatosi sulla critica alla decisione assunta dal Giudice a quo, è, inrealtà, diretto a porre in rilievo i motivi della non condivisione della stessa,ipotesi questa non ammissibile in questa sede.Numero registro generale 5719/2023Numero sezionale 3087/2026Numero di raccolta generale 11554/2026Data pubblicazione 28/04/20263. Con il terzo strumento impugnatorio è denunciata la nullità dellasentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.;omessa e/o comunque errata valutazione degli elementi istruttori offerti inentrambi i gradi di merito del presente giudizio dal contribuente (art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c.). La C.T.R. per la Campania avrebbe del tuttoomesso di esaminare adeguatamente gli elementi probatori offerti ingiudizio dal contribuente da cui emergeva, in tesi, chiaramente l’erroneitàdelle risultanze della stima condotta dall’Ufficio.La censura è infondata.Devono essere richiamati i consolidati principi vigenti in materia.Com’è noto il principio del libero convincimento, posto a fondamentodegli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul pianodell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché ladenuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice dimerito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di normeprocessuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1 , n.4, c.p.c., bensì un errore di fatto che va censurato nei limiti consentitidall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. 1, n. 25847/2021).Venendo alla doglianza formulata va osservato che in tema di ricorsoper cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione delmateriale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghiche quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedottedalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbiadisatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle provelegali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependolisenza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece avalutazione (Cass. Sez. 2, 1229/2019).In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c., occorre infatti denunciare che il giudice, in contraddizioneNumero registro generale 5719/2023Numero sezionale 3087/2026Numero di raccolta generale 11554/2026Data pubblicazione 28/04/2026espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma dispostedi sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio),mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. U. n. 20867/2020).Calando i principi innanzi riportati alla fattispecie concreta, è evidentel’infondatezza del motivo laddove, censurando la decisione per violazione,in tesi, delle disposizioni di cui innanzi, si traduce in realtà nellacontestazione del percorso valutativo effettuato dal giudice di merito.In conclusione, il ricorso è respinto. Le spese di lite seguono lasoccombenza e sono liquidate come da dispositivo.Deve, infine, darsi atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. n. 115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento da partedella ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente alla rifusione a favore della controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 percompensi, oltre a spese prenotate a debito.Si dà atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del2002 sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, il 14.04.2026 .Il PresidenteNumero registro generale 5719/2023Numero sezionale 3087/2026Numero di raccolta generale 11554/2026Data pubblicazione 28/04/2026Giacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11554/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris