CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 41698/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \\ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, è privo di specificità, e comunque volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, a fronte dell'ampia esplicitazione, da parte dei giudici del merito, delle ragioni del loro convincimento (derivante in primo luogo dalle credibili dichiarazioni delle persone offese e dalle immagini della videosorveglianza), il ricorrente meramente ripropone doglianze in punto di fatto e senza alcun confronto critico con le argomentazioni poste a base del provvedimento impugnato (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023.