CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21376/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo ed il terzo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen., in relazione all'elemento soggettivo ed oggettivo del reato, non sono deducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti (si veda in particolare pag. 4 della sentenza impugnata nella quale la Corte ha correttamente ricostruito il fatto nei suoi elementi costitutivi), in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata acquisizione di prove a discarico dell'odierna ricorrente, è manifestamente infondato a fronte di una puntuale e giuridicamente corretta motivazione circa la non necessità della prova richiesta (si veda, in particolare, pag. 4); ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dich P.Q.M