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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 18113/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Lecce ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti in ordine a fattispecie di rapina, lesioni e porto ingiustificato di arnesi atti ad offendere .

2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati, GARACCI Damiano e GARACCI Rosario.

3. I ricorsi sono inammissibili.

3.1. Le doglianze in punto responsabilità sono manifestamente infondate.

Le dichiarazioni delle persone offese sono state valutate dai giudici del merito in maniera logica e lineare in ragione della logicità intrinseca delle stesse, dei profili di coerenza estrinseca date dall'aver chiamato i Carabinieri poi intervenuti e dall'aver coinvolto terzi soggetti in posizione qualificata.

Per altro verso, sono state altrettanto logicamente valutate incoerenza e lacunosità della opposta ricostruzione fornita dagli imputati in relazione agli elementi raccolti nel fascicolo processuale.

Nemmeno fondata è la prospettazione di una qualificazione in termini di tentativo in conseguenza del fatto di non avere raggiunto una autonoma disponibilità del maltolto.

Infatti, ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione (Sez. 2, Sentenza n. 15584 del 12/02/2021 Rv. 281117 - 01).

3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta il mancato riconoscimento a favore del GARACCI Rosario, dell'attenuante di cui all'art. 116 cod pen, risulta non proposto in sede di appello e comunque motivo non consentito in sede di legittimità perché presupporrebbe accertamenti di fatto in questa sede preclusi dovendosi anche rilevare che la ricostruzione giudiziale evidenzia una palese uniformità di intenti da parte di entrambi gli imputati.

4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il Roma, il 10/1/2023 [OSCURATO:PERSONA] estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Lecce ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti in ordine a fattispecie di rapina, lesioni e porto ingiustificato di arnesi atti ad offendere . 2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati, GARACCI Damiano e GARACCI Rosario. 3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Le doglianze in punto responsabilità sono manifestamente infondate. Le dichiarazioni delle persone offese sono state valutate dai giudici del merito in maniera logica e lineare in ragione della logicità intrinseca delle stesse, dei profili di coerenza estrinseca date dall'aver chiamato i Carabinieri poi intervenuti e dall'aver coinvolto terzi soggetti in posizione qualificata. Per altro verso, sono state altrettanto logicamente valutate incoerenza e lacunosità della opposta ricostruzione fornita dagli imputati in relazione agli elementi raccolti nel fascicolo processuale. Nemmeno fondata è la prospettazione di una qualificazione in termini di tentativo in conseguenza del fatto di non avere raggiunto una autonoma disponibilità del maltolto. Infatti, ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione (Sez. 2, Sentenza n. 15584 del 12/02/2021 Rv. 281117 - 01). 3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta il mancato riconoscimento a favore del GARACCI Rosario, dell'attenuante di cui all'art. 116 cod pen, risulta non proposto in sede di appello e comunque motivo non consentito in sede di legittimità perché presupporrebbe accertamenti di fatto in questa sede preclusi dovendosi anche rilevare che la ricostruzione giudiziale evidenzia una palese uniformità di intenti da parte di entrambi gli imputati. 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00. 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il Roma, il 10/1/2023 [OSCURATO:PERSONA] estensor
Sentenza Cassazione n. 18113/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris