CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15753/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-intimata-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Puglia n. 1578/2024 depositata il 24/4/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22313/2024Numero sezionale 3227/2026Numero di raccolta generale 15753/2026Data pubblicazione 22/05/20261. Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che MariaCosima [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto di irrogazione di sanzioni (per € 15.265)per le violazioni di cui agli artt. 6, 9 e 11 d.lgs. 471/1997; con tale atto sicontestava che, nell’anno d’imposta 2009, la contribuente aveva compiutoacquisti intracomunitari per complessivi € 68.583,00, registrando lefatture solo nel registro acquisti fuori campo IVA, omettendo la dovutaintegrazione dell’IVA al 20% e l’annotazione nel registro delle vendite. Laricorrente deduceva la natura meramente formale della violazione,l’assenza di danno erariale e le condizioni di obiettiva incertezza in ordineall’applicazione della disciplina.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Lecce rigettava il ricorso,osservando che la violazione aveva carattere sostanziale giacché recavapregiudizio quanto meno all’attività di controllo.2. Avverso tale sentenza proponeva appello la contribuente;l’Amministrazione resisteva all’impugnazione.Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Puglia accoglieva il ricorso, osservando che leviolazioni dovevano ritenersi meramente formali in quantol’Amministrazione non aveva indicato «alcun elemento di fatto cheavrebbe potuto incidere, per il comportamento della contribuente, sulladeterminazione della base imponibile o arrecare pregiudizio alle azioni dicontrollo».3. L’Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione affidato ad ununico motivo.La contribuente non ha resistito con controricorso ed è rimastaintimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione ha lamentato il viziodi cui all’art. 360, comma 1°, n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 6, 9 edNumero registro generale 22313/2024Numero sezionale 3227/2026Numero di raccolta generale 15753/2026Data pubblicazione 22/05/202611 d.lgs. 471/1997. La stessa ha dedotto che il giudice d’appello si eralimitato a riconoscere natura meramente formale alle violazioni contestateche, invece, erano idonee a pregiudicare l’azione di controllo; dopo averillustrato la differenza tra violazioni formali, meramente formali esostanziali, ha ribadito che, anche alla luce della giurisprudenza dilegittimità (ha richiamato Cass. n. 1691/2022), la violazione degli obblighiin materia di inversione contabile non ha natura meramente formale,essendo idonea a pregiudicare l’attività di controllo ed a generare unrischio di perdita per l’Erario.2.1 Il motivo è fondato.Va infatti osservato che, nel caso di specie, sono state contestate laviolazione degli artt. 6, comma 1°, d.lgs. 471/1997 (obblighi didocumentazione e registrazione di operazioni imponibili), 9 d.lgs.471/1997 (obblighi di contabilità di cui agli artt. 47 d.l. 331/1993 conv. inl. 427/1992 e 23 e 24 d.P.R. 633/1972) e 11, comma 4°, d.lgs. 471/1997(omessa presentazione degli elenchi di cui all’art. 50 comma 6° d.l.331/1993 conv. in l. 427/1993).Ciò posto, va rilevato che, secondo la giurisprudenza consolidata diquesta Corte, «in base al combinato disposto di cui agli artt. 10, comma 3,della l. n. 212 del 2000 e 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472 del 1997, leviolazioni tributarie possono essere "sostanziali", se incidono sulla baseimponibile o sull'imposta o sul versamento, "formali", se pregiudicanol'esercizio delle azioni di controllo pur non incidendo sulla base imponibile,sull'imposta o sul versamento, oppure "meramente formali", perché noninfluenti sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sulversamento del tributo e non arrecanti pregiudizio all'esercizio delle azionidi controllo; solo tali ultime violazioni non sono punibili per inoffensività,dovendo la valutazione concreta circa la natura "formale" o "meramenteformale" della violazione compiersi in base all'idoneità "ex ante" dellaNumero registro generale 22313/2024Numero sezionale 3227/2026Numero di raccolta generale 15753/2026Data pubblicazione 22/05/2026condotta a recare detto pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo»(Cass. n. 21551/2025; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 28938/2022).2.2 Con riguardo poi alla specifica questione degli acquistiintracomunitari, ai quali trova applicazione l’IVA mediante il meccanismodel reverse charge, è stato osservato che «l'obbligo di autofatturazione, dicui all'art. 6 del d.lgs. n. 471 del 1997, esteso anche a chi assolvel'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismodell'inversione contabile (cd. "reverse charge"), soddisfa l'esigenza dievitare un pregiudizio, da valutarsi con giudizio "ex ante", all'eserciziodelle attività di controllo da parte degli organi all'uopo preposti, sicché lasua violazione può ritenersi sussistente anche quando l'inosservanza degliadempimenti non abbia in concreto inciso sui versamenti e sulladeterminazione dell'imponibile; ove, poi, la ritardata o omessaautofatturazione realizzi un ritardato versamento o, per le modalità diassolvimento dell'imposta, incidendo il ritardo sulla liquidazione periodicadei tributi, si traduca anche in un minor versamento alle scadenze dilegge, tali circostanze assumono rilevanza ai fini della graduazione dellasanzione comminabile ai sensi dell'art 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, la cuientità percentuale deve restare ancorata al principio di proporzionalità»(Cass. n. 8283/2022).2.3 Quanto poi alla violazione dell’obbligo di doppia registrazione, chepure si assume violato nel caso di specie, va considerato che «In tema diIVA per acquisti intracomunitari, la registrazione contabile - mediante ilmeccanismo del cd. "reverse charge" - delle fatture in acquisto nel soloregistro degli acquisti, senza integrazione dell'imposta, non vale adescludere la sanzionabilità della violazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1,del d.lgs. n. 471 del 1997, né a configurare un'ipotesi di minore gravità, lacircostanza che l'Amministrazione dispone delle informazioni necessarieper accertare la sussistenza dei requisiti sostanziali legittimanti comunqueil diritto alla detrazione, poiché la doppia registrazione della fattura, previaNumero registro generale 22313/2024Numero sezionale 3227/2026Numero di raccolta generale 15753/2026Data pubblicazione 22/05/2026integrazione dell'imposta, persegue lo scopo sostanziale di far di per séemergere le operazioni imponibili, con contestuale liquidazionedell'imposta dovuta direttamente dal cessionario, rendendo nel contempopossibile l'esperimento dei controlli nei confronti di questo» (Cass. n.31274/2024).3. È evidente, quindi, alla luce di quanto esposto, che le violazionicontestate nella fattispecie de qua non hanno natura meramente formale.La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto,con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, indiversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Puglia, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/4/2026.Il Presidente