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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 12056/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ed avendo subito la revoca della patente, si è, nondimeno, messo alla guida del veicolo a bordo del quale è stato sottoposto a controllo il 10 marzo 2017; che, con l'unico motivo di ricorso per cassazione, Brancato reitera, in sede di legittimità, una censura già avanzata nella competente sede di merito, che fa leva sull'assenza, tra le prescrizioni impartitegli all'atto della sottoposizione alla misura di prevenzione, di quella afferente al divieto della cui trasgressione si discute, ciò che avrebbe inciso, escludendolo, sull'elemento psicologico del reato, atteso che egli si era rappresentato di commettere un illecito amministrativo anziché penale; ritenuto che l'obiezione è destituita di fondamento, giacché occorre considerare, nella fattispecie, la congiunta operatività del provvedimento prefettizio, regolarmente emesso e notificato al destinatario, con il quale è stata disposta la revoca della patente e della misura di prevenzione, dalla cui esecuzione discende la rilevanza penale, sub specie di contravvenzione ex art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, della condotta in contestazione; che, invece, è priva di rilevanza, in vista dell'accertamento dell'elemento psicologico del reato — peraltro, punibile anche a titolo di colpa — l'assenza, nel verbale di sottoposizione alla sorveglianza speciale, di una prescrizione che, si ribadisce, trova aliunde genesi e fondamento; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ed avendo subito la revoca della patente, si è, nondimeno, messo alla guida del veicolo a bordo del quale è stato sottoposto a controllo il 10 marzo 2017; che, con l'unico motivo di ricorso per cassazione, Brancato reitera, in sede di legittimità, una censura già avanzata nella competente sede di merito, che fa leva sull'assenza, tra le prescrizioni impartitegli all'atto della sottoposizione alla misura di prevenzione, di quella afferente al divieto della cui trasgressione si discute, ciò che avrebbe inciso, escludendolo, sull'elemento psicologico del reato, atteso che egli si era rappresentato di commettere un illecito amministrativo anziché penale; ritenuto che l'obiezione è destituita di fondamento, giacché occorre considerare, nella fattispecie, la congiunta operatività del provvedimento prefettizio, regolarmente emesso e notificato al destinatario, con il quale è stata disposta la revoca della patente e della misura di prevenzione, dalla cui esecuzione discende la rilevanza penale, sub specie di contravvenzione ex art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, della condotta in contestazione; che, invece, è priva di rilevanza, in vista dell'accertamento dell'elemento psicologico del reato — peraltro, punibile anche a titolo di colpa — l'assenza, nel verbale di sottoposizione alla sorveglianza speciale, di una prescrizione che, si ribadisce, trova aliunde genesi e fondamento; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]
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