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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 02990/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20794/2017 R.G. proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di LECCE n. 221/2017 depositata il 23/02/2017, RG. n. 1024/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che, a seguito di istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] relativa ad un ricorso deciso dalla Sezione Lavoro con la sentenza n. 22526/21 (RG.

N. 20794/2017), con la quale era stata prospettata una errata indicazione nel provvedimento delle conclusioni del Procuratore Generale diverse rispetto a quelle formulate nella requisitoria depositata e di cui si assumeva che il Collegio non ne avesse tenuto conto, il Segretariato Generale di questa Corte aveva trasmesso gli atti a questa Sezione essendo la suddetta prospettazione astrattamente riconducibile ad una ipotesi di errore materiale o a motivo di revocazione; che il Presidente titolare della Sezione Lavoro, con provvedimento del 17.2.2022, disponeva l'assegnazione alla Area 3 per il procedimento di correzione degli errori materiali ai sensi dell'art. 391 bis cpc; che la trattazione del giudizio veniva fissata una prima volta per la adunanza camerale del 23.6.2022, in prossimità della quale veniva depositata memoria nell'interesse di Dell'[OSCURATO:PERSONA] ed altri in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; che il ricorso veniva tolto dal ruolo per impedimento del magistrato relatore; che veniva nominato nuovo magistrato relatore con decreto di fissazione e comunicazione alle parti per l'odierna adunanza camerale; CONSIDERATO che, preliminarmente, deve darsi atto che non possono essere prese in considerazione le questioni prospettate con la memoria difensiva ex art. 380 bis 1 cpc, sopra indicata, relativamente ad una asserita tardività del controricorso nel giudizio RG n. 20794/2017 e alla dedotta erroneità della sentenza di questa Corte n. 22526/2021 perché non rite et recte proposte, trattandosi di problematiche che non potevano essere formulate con una memoria difensiva presentata nell'ambito di un procedimento fissato per la correzione di errore materiale; che la procedura di correzione, come individuata dal Presidente titolare di questa Sezione, è esperibile perché si vede in un evidente "lapsus calami", non incidente sul contenuto sostanziale della decisione esplicitato nella parte motiva della sentenza dove è stato chiaramente argomentato che il ricorso per cassazione presentato da [OSCURATO:PERSONA] e Dell'[OSCURATO:PERSONA] era infondato; che, pertanto, in accoglimento del ricorso, l'evidenziato errore in ordine alle conclusioni del Procuratore Generale, che aveva concluso, con requisitoria scritta, per l'accoglimento del terzo e del settimo motivo, per quanto di ragione, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e non per il rigetto del ricorso, come riportato a pag. 4 della sentenza, va eliminato modificando il testo in questi sensi; che nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio (Cass. n. 12184/2020).

VISTI gli artt. 391 bis e 380 bis cod. proc. civ., come novellati dall'art. 1 bis del d.l. 31 agosto 2016 n. 168, aggiunto dalla legge di conversione 25 ottobre 2016 n. 197; FISSATA per la correzione dell'errore materiale occorso l'adunanza camerale del 25 ottobre 2022, in prossimità della quale nessuno ha presentato specifiche osservazioni sul punto.

PQM La Corte dispone la correzione dell'errore materiale occorso nel testo della sentenza n. 22526/2021, depositata il 9 agosto 2021, nel senso che, lì dove si legge, a pag. 4, "Nelle more il Pubblico Ministero faceva pervenire la propria requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso", deve invece leggersi ed intendersi "Nelle more il Pubblico Ministero faceva pervenire la propria requisitoria, concludendo per l'accoglimento del terzo motivo di ricorso e, per quanto di ragione, del settimo motivo di ricorso limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], rigettati i rimanenti motivi".

Manda alla cancelleria per l'annotazione del presente provvedimento in calce all'originale della sentenza.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20794/2017 R.G. proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di LECCE n. 221/2017 depositata il 23/02/2017, RG. n. 1024/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, a seguito di istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] relativa ad un ricorso deciso dalla Sezione Lavoro con la sentenza n. 22526/21 (RG. N. 20794/2017), con la quale era stata prospettata una errata indicazione nel provvedimento delle conclusioni del Procuratore Generale diverse rispetto a quelle formulate nella requisitoria depositata e di cui si assumeva che il Collegio non ne avesse tenuto conto, il Segretariato Generale di questa Corte aveva trasmesso gli atti a questa Sezione essendo la suddetta prospettazione astrattamente riconducibile ad una ipotesi di errore materiale o a motivo di revocazione; che il Presidente titolare della Sezione Lavoro, con provvedimento del 17.2.2022, disponeva l'assegnazione alla Area 3 per il procedimento di correzione degli errori materiali ai sensi dell'art. 391 bis cpc; che la trattazione del giudizio veniva fissata una prima volta per la adunanza camerale del 23.6.2022, in prossimità della quale veniva depositata memoria nell'interesse di Dell'[OSCURATO:PERSONA] ed altri in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; che il ricorso veniva tolto dal ruolo per impedimento del magistrato relatore; che veniva nominato nuovo magistrato relatore con decreto di fissazione e comunicazione alle parti per l'odierna adunanza camerale; CONSIDERATO che, preliminarmente, deve darsi atto che non possono essere prese in considerazione le questioni prospettate con la memoria difensiva ex art. 380 bis 1 cpc, sopra indicata, relativamente ad una asserita tardività del controricorso nel giudizio RG n. 20794/2017 e alla dedotta erroneità della sentenza di questa Corte n. 22526/2021 perché non rite et recte proposte, trattandosi di problematiche che non potevano essere formulate con una memoria difensiva presentata nell'ambito di un procedimento fissato per la correzione di errore materiale; che la procedura di correzione, come individuata dal Presidente titolare di questa Sezione, è esperibile perché si vede in un evidente "lapsus calami", non incidente sul contenuto sostanziale della decisione esplicitato nella parte motiva della sentenza dove è stato chiaramente argomentato che il ricorso per cassazione presentato da [OSCURATO:PERSONA] e Dell'[OSCURATO:PERSONA] era infondato; che, pertanto, in accoglimento del ricorso, l'evidenziato errore in ordine alle conclusioni del Procuratore Generale, che aveva concluso, con requisitoria scritta, per l'accoglimento del terzo e del settimo motivo, per quanto di ragione, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e non per il rigetto del ricorso, come riportato a pag. 4 della sentenza, va eliminato modificando il testo in questi sensi; che nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio (Cass. n. 12184/2020). VISTI gli artt. 391 bis e 380 bis cod. proc. civ., come novellati dall'art. 1 bis del d.l. 31 agosto 2016 n. 168, aggiunto dalla legge di conversione 25 ottobre 2016 n. 197; FISSATA per la correzione dell'errore materiale occorso l'adunanza camerale del 25 ottobre 2022, in prossimità della quale nessuno ha presentato specifiche osservazioni sul punto. PQM La Corte dispone la correzione dell'errore materiale occorso nel testo della sentenza n. 22526/2021, depositata il 9 agosto 2021, nel senso che, lì dove si legge, a pag. 4, "Nelle more il Pubblico Ministero faceva pervenire la propria requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso", deve invece leggersi ed intendersi "Nelle more il Pubblico Ministero faceva pervenire la propria requisitoria, concludendo per l'accoglimento del terzo motivo di ricorso e, per quanto di ragione, del settimo motivo di ricorso limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], rigettati i rimanenti motivi". Manda alla cancelleria per l'annotazione del presente provvedimento in calce all'originale della sentenza. Così de
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