CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 02328/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma con sentenza ex art. 129 cod. proc. pen., in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 17 aprile 2012 appellata da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen. commesso in Roma il 16 aprile 2012 per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] in primo grado era stato condannato con sentenza del Tribunale di Roma in esito al rito abbreviato in ordine al delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.. Avverso detta sentenza aveva proposto appello l'imputato chiedendo la riduzione della pena inflitta previa derubricazione del delitto consumato nel delitto tentato. La Corte di appello di Roma in riforma della sentenza impugnata - decidendo all'esito di una camera di consiglio fissata senza avviso alle parti e senza la loro partecipazione- ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato estinto per prescrizione, ritenendo insussistenti i presupposti per un proscioglimento nel merito a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. 2. Avverso la sentenza d'appello, ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento all'art. 178 cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta che non era stato notificato né all'imputato, né al difensore l'avviso di fissazione dell'udienza camerale innanzi alla Corte di Appello di Roma, rilevando che l'imputato ha diritto di essere avvisato anche dell'udienza fissata per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, in ragione della facoltà che gli è sempre concessa di rinunciare alla prescrizione. Nel caso di specie l'udienza si era svolta in assenza del contraddittorio, senza che ciò fosse dipeso da una libera scelta dell'imputato e del difensore. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata risposta da parte della Corte in ordine alla richiesta formulata con l'atto di impugnazione di riduzione della pena con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con riferimento al primo assorbente motivo. 2. Le Sezioni Unite, nel ribadire il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nel giudizio d'appello non è consentita la pronuncia di sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469, ovvero dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 33741 del 04/05/2016, Ventrella, Rv.267498; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, Capodicasa, Rv. 265700; Sez. 6, n.28478 del 27/06/2013, Corsaro, Rv. 255862) ed il consolidato orientamento per cui la sentenza predibattimentale di appello di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione, emessa de plano, è viziata da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 3027 del 2002, Angelucci,cit.; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, Capodicasa, Rv. 265700-01; Sez. 6, n. 10960 del 25/02/2015, Tavecchio, Rv. 262833; Sez. 6, n. 28478 del 27/06/2013, Corsaro, Rv. 255862; Sez. 2, n. 42411 del 04/20/2012, Napoli, Rv. 254351; Sez. 6, n. 24062 del 10/05/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250499), hanno tuttavia affermato che, in tale ipotesi la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sennpreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809). 3.Ciò premesso nel caso in esame il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato deve essere dichiarato inammissibile per carenza d'interesse. Infatti, se è indubbiamente fondato il rilievo della nullità assoluta ed insanabile della sentenza predibattimentale impugnata, siccome emessa de plano, in violazione del contraddittorio, tuttavia ciò non comporta la regressione del procedimento alla fase del merito, in quanto il giudice del rinvio non potrebbe far altro che confermare il medesimo esito terminativo del processo. Ciò perché dagli argomenti sollevati con i motivi di ricorso non emergono, e neppure sono stati dedotti, elementi che rendano evidente ictu °cui/ la prova dell'innocenza dell'imputato. Sicché il giudice del rinvio dovrebbe svolgere accertamenti istruttori ulteriori ai fini di una complessa rivalutazione degli elementi di prova, incompatibili con l'obbligo dell'immediata declaratoria di estinzione del reato prescritto (in tal senso Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintile, Rv. 275219, secondo cui " l'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata"). Neppure può sostenere che l'interesse dell'imputato sarebbe ricollegabile alla sua eventuale rinuncia alla prescrizione, giacchè in sede di impugnazione non aveva contestato l'affermazione della responsabilità, ma solo il trattamento sanzionatorio. In tale senso la Corte di Cassazione ha già affermato che, una volta che sia intervenuta la pronuncia del Giudice che ha dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, "non può ammettersi che nei successivi gradi di giudizio l'imputato manifesti per la prima volta la propria rinuncia alla prescrizione che, in presenza del principio di divieto di reformatio in pejus, altererebbe la pienezza della valutazione del giudice e la parità tra le parti processuali"(Cass. Pen. Sez. III, 24 settembre 2009, n. 37583) e, in tema di procedimento per decreto, che è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato pronunciata dal giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di decreto penale di condanna se, contestualmente al ricorso, vi sia una dichiarazione espressa e specifica di rinuncia alla causa estintiva (Sez. 1, n. 4671 del 03/10/2019, dep.2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278161) 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 2