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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 24 marzo 2022

Corte di giustizia UE n. 1370/2022

ECLI:EU:C:2022:222
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CJ0656_INF

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 24 marzo 2022 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (Causa C‑656/20 P) ( 1 ) «Impugnazione - Aiuti di Stato - Nozione di “aiuto” - Trasporto pubblico di viaggiatori - Compensazione di costi inerenti ad obblighi di servizio pubblico - Trasferimento di risorse finanziarie tra amministrazioni pubbliche - Obbligo per le autorità municipali organizzatrici dei trasporti di garantire tariffe ridotte per studenti e apprendisti - Insussistenza di un vantaggio concesso dallo Stato a un’impresa - Obbligo di notifica»

1. Impugnazione – Ricevibilità – Decisioni impugnabili – Decisione del Tribunale di non pronunciarsi sull’eccezione di irricevibilità opposta a un ricorso respinto in quanto infondato – Esclusione (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 23-25)

2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Irricevibilità – Contestazione dell’interpretazione o dell’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale – Ricevibilità [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; Regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2] (v. punti 35-38)

3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità – Argomenti che costituiscono un semplice ampliamento di un motivo dedotto nell’atto di ricorso – Ricevibilità (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punto 39)

4. Concorrenza – Regole dell’Unione – Destinatari – Imprese – Nozione – Esercizio di un’attività economica – Ente che esercita sia attività economiche che attività non economiche – Ente qualificabile come impresa soltanto per quanto riguarda le sue attività economiche (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 41-45)

5. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 52-58)

6. Trasporti – Aiuti ai trasporti – Regolamento n. 1370/2007 – Compensazione di costi delle imprese di trasporto di passeggeri inerenti ad obblighi di servizio pubblico – Stati membri che possono escludere dall’ambito di applicazione del regolamento le compensazioni relative alle tariffe massime per il trasporto di scolari, studenti, apprendisti e persone a mobilità ridotta – Obbligo di notifica – Insussistenza (Art. 108, § 3, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370/2007, art. 3, § 3) (v. punti 68-71) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] eK è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] (Germania) sopporta le proprie spese. ( 1 ) GU C 44 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CJ0656_INF Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 24 marzo 2022 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (Causa C‑656/20 P) ( 1 ) «Impugnazione - Aiuti di Stato - Nozione di “aiuto” - Trasporto pubblico di viaggiatori - Compensazione di costi inerenti ad obblighi di servizio pubblico - Trasferimento di risorse finanziarie tra amministrazioni pubbliche - Obbligo per le autorità municipali organizzatrici dei trasporti di garantire tariffe ridotte per studenti e apprendisti - Insussistenza di un vantaggio concesso dallo Stato a un’impresa - Obbligo di notifica» 1. Impugnazione – Ricevibilità – Decisioni impugnabili – Decisione del Tribunale di non pronunciarsi sull’eccezione di irricevibilità opposta a un ricorso respinto in quanto infondato – Esclusione (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 23-25) 2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Irricevibilità – Contestazione dell’interpretazione o dell’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale – Ricevibilità [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; Regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2] (v. punti 35-38) 3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità – Argomenti che costituiscono un semplice ampliamento di un motivo dedotto nell’atto di ricorso – Ricevibilità (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punto 39) 4. Concorrenza – Regole dell’Unione – Destinatari – Imprese – Nozione – Esercizio di un’attività economica – Ente che esercita sia attività economiche che attività non economiche – Ente qualificabile come impresa soltanto per quanto riguarda le sue attività economiche (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 41-45) 5. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 52-58) 6. Trasporti – Aiuti ai trasporti – Regolamento n. 1370/2007 – Compensazione di costi delle imprese di trasporto di passeggeri inerenti ad obblighi di servizio pubblico – Stati membri che possono escludere dall’ambito di applicazione del regolamento le compensazioni relative alle tariffe massime per il trasporto di scolari, studenti, apprendisti e persone a mobilità ridotta – Obbligo di notifica – Insussistenza (Art. 108, § 3, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370/2007, art. 3, § 3) (v. punti 68-71) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] eK è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] (Germania) sopporta le proprie spese. ( 1 ) GU C 44 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] .
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