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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24916/2022

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unciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 30963/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico presso lo studio legale D’AMICO; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 157/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], NRG 474/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/3/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], paramedico dipendente dell’Ospedale di Locri, ha agito nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il pagamento delle prestazioni aggiuntive rese nel servizio “dialisi estiva”, destinato a persone in ferie nella regione, pagate negli anni antecedenti e successivi, ma non per il periodo 2013-2015;

2. la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], riformando la pronuncia del Tribunale di Locri, ha disatteso la domanda, ritenendo che la vicenda non fosse regolata dal CCNL richiamato dal ricorrente, ma dal d.l. 402/2001, poi recepito dal CCNL 2008/2009, norme che prevedono la necessità di autorizzazione regionale, il ricorrere di certe condizioni soggettive e la contrattazione della tariffa; circostanze la cui ricorrenza non era stata allegata, senza contare che contestualmente gli impegni lavorativi e di spesa erano stati ridotti per rispettare i vincoli di bilancio;

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, mentre l’Azienda è rimasta intimata;

4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

5. il ricorrente ha infine depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 1375 e 2697 c.c. e degli artt. 36 e 111 della Costituzione, anche in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. e con esso si fa leva sul fatto che le prestazioni fossero state in concreto eseguite, su incarico della Azienda;

2. il secondo motivo adduce invece la violazione dell’art. 111, co. 6, della Costituzione e degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.), sostenendo che la motivazione della sentenza impugnata contenesse affermazioni inconciliabili e contraddittorie;

3. il collegio ritiene che non ricorrano i presupposti per la decisione presso la sesta sezione; P.Q.M La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione Quarta civile (area pubblico impiego) della Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 30963/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico presso lo studio legale D’AMICO; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 157/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], NRG 474/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/3/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], paramedico dipendente dell’Ospedale di Locri, ha agito nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il pagamento delle prestazioni aggiuntive rese nel servizio “dialisi estiva”, destinato a persone in ferie nella regione, pagate negli anni antecedenti e successivi, ma non per il periodo 2013-2015; 2. la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], riformando la pronuncia del Tribunale di Locri, ha disatteso la domanda, ritenendo che la vicenda non fosse regolata dal CCNL richiamato dal ricorrente, ma dal d.l. 402/2001, poi recepito dal CCNL 2008/2009, norme che prevedono la necessità di autorizzazione regionale, il ricorrere di certe condizioni soggettive e la contrattazione della tariffa; circostanze la cui ricorrenza non era stata allegata, senza contare che contestualmente gli impegni lavorativi e di spesa erano stati ridotti per rispettare i vincoli di bilancio; 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, mentre l’Azienda è rimasta intimata; 4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 5. il ricorrente ha infine depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 1375 e 2697 c.c. e degli artt. 36 e 111 della Costituzione, anche in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. e con esso si fa leva sul fatto che le prestazioni fossero state in concreto eseguite, su incarico della Azienda; 2. il secondo motivo adduce invece la violazione dell’art. 111, co. 6, della Costituzione e degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.), sostenendo che la motivazione della sentenza impugnata contenesse affermazioni inconciliabili e contraddittorie; 3. il collegio ritiene che non ricorrano i presupposti per la decisione presso la sesta sezione; P.Q.M La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione Quarta civile (area pubblico impiego) della Corte
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