CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33746/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ordinanza della Sesta Sotto-Sezione civile, n. 23098/21, ha rimesso la causa alla Prima civile in pubblica udienza, non ricorrendo i presupposti per la trattazione ex art.380 bis c.p.c.. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta, concludendo per' l'inammissibilità del ricorso principale (in particolare, sotto il profilo della carenza di interesse alla doglianza relativa alla contestata ultrapetizione, che «non si è tradotta in alcun incremento della condanna statuita dal Tribunale, nonostante l'oggettivo incremento di tutela», più estesa di quella riconosciuta dal giudice di primo grado), di quello incidentale. Le parti hanno depositato ulteriori memorie.[OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente principale lamenta, con unico motivo, la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenz.a tra chiesto e pronunciato di cui all'art.112 c.p.c., in relazione agli artt.99 c.p.c., 2907 e 2909 c.c., per avere la Corte di merito pronunciato d'ufficio, con vizio di extrapetizione, su domanda mai proposta dall'attore ed oltretutto, in violazione del giudicato interno sostanziale, atteso che il Tribunale aveva escluso che il Rigo fosse anche ideatore e progettista delle caratteristiche formali ed estetiche dell'ascensore alloggiato all'interno del vano scale, affermando che l'opera autcrale riguardava «unicamente il corpo di fabbrica aggiunto e già descritto», non emergendo il contrario da alcun elemento progettuale, e che tale capo (in punto di «non titolarità» del diritto d'autore in capo al Rigo anche sull'ascensore) non era stata espressamente impugnato dall'autore appellato; la ricorrente deduce che tale estensione dell'ambito della tutela autorale potrebbe comportare nel futuro ulteriori pretese economiche avanzate dal Rigo. 2. Il ricorrente incidentale lamenta, con il primo motivo, l'ingiusta riduzione del quantum liquidato, in violazione degli artt.158 I.a., 125 c.p.i., dei criteri definiti dalla [OSCURATO:PERSONA], considerato che ' la società non solo si era presentata al pubblico come autrice dell'opera architettonica ideata dal Rigo ma aveva anche accettato l'attribuzione di un premio, riprendendo poi la notizia sul proprio sito e su riviste specializzate del settore, sempre senza indicare in alcun modo l'autore; con il secondo motivo, si denuncia poi l'ingiusta liquidazione delle spese di lite (C 3.000,00), malgrado il valore alto o almeno medio della controversia, ai sensi del DM 55/2014, modificato dal DM 37/2018. 4. L'unica censura del ricorso principale è inammissibile. La ricorrente nel descrivere, in concreto, il denunciato vizio di extrapetizione in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello di Venezia, afferma che il Tribunale, nella penultima pagina, ultime 4 righe, aveva così statuito: «dichiara la convenuta ...responsabile della violazione del diritto morale d'autore a danno dell'attore..., in riferimento all'opera architettonica costituita da struttura cilindrica a vetri ospitante la scala elicoidale ed annessa a [OSCURATO:PERSONA]Morosini di Martellago (VE), detta Ca' della Nave», avendo peraltro, a pag. 3 in fondo e all'inizio di pag.4 della motivazione, già chiarito che «l'opera ideata e creata dall'attore riguarda unicamente il corpo di fabbrica aggiunto e già descritto, non emergendo da alcun elemento pro gettuale che [OSCURATO:PERSONA] sia anche l'ideatore e progettista delle caratteristiche formali ed estetiche dell'ascensore alloggiato all'interno del vano scale». Ad avviso della ricorrente, la condanna di primo grado era conseguente alla pubblicazione delle foto ritraenti anche il corpo di fabbrica progettato dall'Arch.Rigo, senza riconoscimento di alcun diritto d'autore sull'ascensore, cosicché, in mancanza di impugnazione incidentale da parte del Rigo di tale capo della sentenza di primo grado, si sarebbe formato il giudicato interno, con preclusione per la Corte d'appello di statuire sulla titolarità del diritto d'autore sull'ascensore in capo al Rigo. Questa Corte ha già affermato che «il vizio di extrapetizione o di ultra petizione ricorre solo quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del "petitum" e delle eccezioni "hinc ed inde" dedotte, ovvero su questioni che non siano state sollevate e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuisca alla parte un bene non richiesto, e cioè non compreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda proposta. Ne consegue che tale vizio deve essere escluso qualora il giudice, contenendo la propria decisione entro i limiti delle pretese avanzate o delle eccezioni proposte dalle parti, e riferendosi ai fatti da esse dedotti, abbia fondato la decisione stessa sulla valutazione unitaria delle risultanze processuali, pur se in base ad argomentazioni o considerazioni non prospettate dalle parti medesime» (Cass. 21745/2006: Cass. 2:297/2011 ). Ora, la Corte d'appello ha confermato la decisione di primo grado in punto di lesione del diritto morale d'autore conseguente alle pubblicazioni delle fotografie operate dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che, pacificamente, raffiguravano l'intera e complessa struttura, costituita dalla scala elicoidale e dall'ascensore al suo interno, quest'ultimo realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA], senza l'indicazione del nome del progettista Rigo, aggiungendo che l'opera doveva essere considerata un unicum, in quanto la scelta architettonica dell'ascensore, posizionato all'interno della struttura ideata dal Rigo, era stata una conseguenza della scelta progettuale di fondo del resistente, la scala elicoidale, dovendo ad essa armonizzarsi per forma e materiali. Si tratta di mera argomentazione aggiuntiva che non ha confermato il fondamento fattuale della domanda attorea. Neppure può dirsi che vi sia stata una violazione del giudicato interno, in punto di asserita statuizione, in prima grado, sulla non paternità in capo al Rigo dell'ascensore. Invero, come più volte chiarito da questa Corte la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dar luogo alla formazione del giudicato interno «soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente ad altri, concorrano a formare un capo unico della decisione» (Cass.21566/2017; Cass. 4732/2012). Nella statuizione del Tribunale, la questione della lesione del diritto morale, d'autore sull'opera del Rigo, per effetto della pubblicazione di alcune fotografie relative alla complessa struttura (una scala elicoidale con all'intero un ascensore) da parte della Belletti, senza indicazione del nome dell'autore, per quanto emerge dagli atti, aveva costituito ragione assorbente della decisione, rispetto alla affermata non ricomprensione nel progetto del Rigo anche «delle caratteristiche formali ed estetiche dell'ascensore alloggiato all'interno del vano scale», sulla quale non si era formato quindi un giudicato interno come ritenuto dalla ricorrente. Il motivo risulta in ogni caso anche inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto la ricorrente doveva fornire ulteriori elementi circa il contenuto della sentenza di primo grado e non solo citare un periodo avulso dal contesto. Peraltro, la Corte d'appello, come rilevato dal PG., ha ridotto il danno liquidato rispetto alla decisione del Tribunale, asseritamente riduttiva in punto di individuazione dell'opera autorale tutelabile: pur avendo la sentenza di appello, secondo la prospettazione della ricorrente, esteso quantitativamente il diritto autorale invocato dal Rigo, tale lamentata ultrapetizione non si è tradotta in alcun incremento di tutela menzionato . Non è chiaro come l'autore danneggiato potrebbe svolgere nuovamente ulteriori domande risarcitorie, fondate sempre sul medesimo diritto già azionato, in difetto di esplicita riserva di rinviare ad altro procedimento il soddisfacimento delle ulteriori ragioni di credito temporaneamente accantonate (Cass. 26687/2005). 5. Il ricorso incidentale è inefficace, ex art.334 c.p.c., essendo il ricorso principale inammissibile, stante la tardività di quello incidentale, perché notificato oltre il termine semestrale dalla pubblicazione della decisione impugnata. 6. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso principale e l'inefficacia del ricorso incidentale. Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, che va riferita al solo ricorrente principale, restando irrilevante l'esito del ricorso incidentale, atteso che la decisione di questa Corte non procede, ex art.334 c.p.c., al suo esame, cosicché l'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare solo al ricorrente principale (Cass.4074/2014; Cass. 15220/2018). PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 4.000,00, a titolo di compensi, oltre C 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto pe