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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 luglio 2019

Cassazione n. 21124/2026

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TE di APPELLO di GENOVA,udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 17 febbraio 2026, la Corte di appello di Genova, parzialmenteriformando la sentenza del Tribunale di Genova, emessa il 19 febbraio 2025, ha applicato alricorrente, su concorde richiesta delle parti, ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena richiestain relazione al reato di ricettazione.2.Ricorre per cassazione l’imputato e deduce violazione di legge in ordine allaqualificazione giuridica del fatto come ricettazione anziché come incauto acquisto ai sensidell’art. 712 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato.Deve ricordarsi il pacifico insegnamento di legittimità secondo cui, è inammissibile ilricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appelloex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, inquanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nelsuccessivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questionerilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale. (Inmotivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599,comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc.pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo). (Sez.6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01)2.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende,commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione dellacausa di inammissibilità.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TE di APPELLO di GENOVA,udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 17 febbraio 2026, la Corte di appello di Genova, parzialmenteriformando la sentenza del Tribunale di Genova, emessa il 19 febbraio 2025, ha applicato alricorrente, su concorde richiesta delle parti, ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena richiestain relazione al reato di ricettazione.2.Ricorre per cassazione l’imputato e deduce violazione di legge in ordine allaqualificazione giuridica del fatto come ricettazione anziché come incauto acquisto ai sensidell’art. 712 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato.Deve ricordarsi il pacifico insegnamento di legittimità secondo cui, è inammissibile ilricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appelloex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, inquanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nelsuccessivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questionerilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale. (Inmotivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599,comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc.pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo). (Sez.6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01)2.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende,commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione dellacausa di inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
Sentenza Cassazione n. 21124/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris