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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11776/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 17/02/2022 dalla Corte di Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia, in data 03/06/2021, con la quale GNACCARINI Alessandro era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di traffico illecito di rifiuti (capo a), illecito stoccaggio di rifiuti non pericolosi (capo b), realizzazione e gestione di discarica non autorizzata (capo c), illecito stoccaggio di rifiuti speciali (capo d): reati a lui ascritti in concorso con altri soggetti separatamente giudicati.

2. Ricorre per cassazione lo GNACCARINI, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione.

Si censura la sentenza per aver ritenuto l'imputato credibile quanto alle dichiarazioni rese con riferimento alla somma di 50 Euro nella sua disponibilità, disponendo conseguentemente la confisca della somma perché ritenuta prezzo del reato (compenso ricevuto per il trasporto dei rifiuti): essendo tale statuizione in contrasto logico con la residua parte della motivazione, con cui la Corte d'Appello aveva confermato il ruolo di referente sostanziale per tutte le operazioni illecite contestate, già attribuito al ricorrente dalla sentenza di primo grado.

Su tali basi, il difensore insiste per l'annullamento dell'intera sentenza, e non del solo capo relativo alla confisca del danaro.

3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo insussistenti i vizi motivazionali denunciati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. L'odierno ricorrente non ha inteso contestare, in alcun modo, le risultanze concordemente valorizzate dai giudici di merito per affermare la penale responsabilità dell'odierno ricorrente, a titolo di concorso nei reati a lui ascritti, nonostante egli non facesse parte delle compagini sociali (essendo un mero dipendente della [OSCURATO:SOCIETA].: cfr. il capo C), né fosse intervenuto, per conto della società, durante le operazioni di Polizia che avevano condotto all'accertamento dei reati di cui ai capi A, B e D (egli era anzi stato individuato dagli Operanti come il soggetto che, alla guida di un furgone della ALGO, aveva trasportato, con tre distinti viaggi, il materiale di cui al predetto capo C presso il sito di Casasoldo).

In altri termini, la difesa ricorrente non si è in alcun modo confrontata con gli elementi posti a carico della responsabilità dello GNACCARINI anche per gli altri titoli di reato (cfr. pagg. 5 segg. e 22 segg. della sentenza impugnata: affannosa ricerca telefonica del ricorrente da parte di un operaio rumeno, in occasione dell'accesso degli operanti al capannone di Soiano del Lago, seguita da frenetici contatti intercorsi tra lo GNACCARINI e i responsabili della società locataria del predetto capannone, e da una ulteriore lunga conversazione conclusiva tra il ricorrente e il predetto operaio; esiti delle indagini di altro procedimento che avevano consentito di risalire allo GNACCARINI, quale referente individuato dal titolare del capannone di Casasoldo per la gestione illecita dei rifiuti; rilevamento di analoghi, frenetici contatti tra lo GNACCARINI e i responsabili del capannone di Rivabella locato alla ALGO, in occasione dei controlli di cui al capo D).

Le censure difensive si sono concentrate esclusivamente sulla confisca della somma di 50 euro, ritenuta dai giudici di merito il profitto del reato di cui al capo C) sulla scorta delle dichiarazioni dello stesso ricorrente, che aveva riferito di averle ricevute quale compenso per l'attività di operaio della ALGO: dichiarazioni che la difesa ha ritenuto incompatibili con la posizione attribuita al ricorrente, ovvero di diretto interessato, se non di dominus, delle attività illecite oggetto dei vari capi di accusa.

3. Deve tuttavia osservarsi, anzitutto, che - diversamente da quanto auspicato dalla difesa (cfr. pag. 4 del ricorso) - l'eventuale accoglimento dei rilievi difensivi avrebbe potuto incidere sul solo capo della sentenza relativo alla confisca, non certo su quelli relativi all'affermazione di penale responsabilità: essendo rimaste del tutto prive di effettiva confutazione, come già più volte accennato, le risultanze poste a fondamento della "doppia conforme" di condanna da parte dei giudici di merito.

Va inoltre evidenziato che, comunque, le doglianze difensive appaiono prive di fondamento.

Nella prospettazione accusatoria, accolta dalle sentenze di primo e di secondo grado sulla scorta di elementi probatori non confutati in questa sede, lo GNACCARINI ha evitato di comparire ufficialmente assumendo, anche in ragione dei precedenti a suo carico per reati concernenti l'attività di impresa, "una posizione più defilata all'interno delle società coinvolte e limitata agli aspetti sostanziali e di gestione" (cfr. pag. 23 della sentenza impugnata).

Tale "posizione più defilata" è stata in concreto assunta dallo GNACCARINI attraverso il rapporto di lavoro dipendente instaurato con la ALGO, e con il conseguente espletamento - in tale veste, alla guida di un furgone della società - di un'attività illecita (trasporto dei rifiuti tessili) caduta sotto la diretta percezione degli operanti. è dunque da ritenere non manifestamente illogica la conclusione della Corte territoriale, che - ritenendo compatibili tali mansioni prettamente esecutive con la ben diversa funzione emersa alla luce delle risultanze in precedenza richiamate - ha ricondotto la somma di 50 Euro all'attività di trasporto, proprio perché si è trattato di condotta effettivamente svolta e come tale percepita dagli operanti.

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 17/02/2022 dalla Corte di Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia, in data 03/06/2021, con la quale GNACCARINI Alessandro era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di traffico illecito di rifiuti (capo a), illecito stoccaggio di rifiuti non pericolosi (capo b), realizzazione e gestione di discarica non autorizzata (capo c), illecito stoccaggio di rifiuti speciali (capo d): reati a lui ascritti in concorso con altri soggetti separatamente giudicati. 2. Ricorre per cassazione lo GNACCARINI, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione. Si censura la sentenza per aver ritenuto l'imputato credibile quanto alle dichiarazioni rese con riferimento alla somma di 50 Euro nella sua disponibilità, disponendo conseguentemente la confisca della somma perché ritenuta prezzo del reato (compenso ricevuto per il trasporto dei rifiuti): essendo tale statuizione in contrasto logico con la residua parte della motivazione, con cui la Corte d'Appello aveva confermato il ruolo di referente sostanziale per tutte le operazioni illecite contestate, già attribuito al ricorrente dalla sentenza di primo grado. Su tali basi, il difensore insiste per l'annullamento dell'intera sentenza, e non del solo capo relativo alla confisca del danaro. 3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo insussistenti i vizi motivazionali denunciati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. L'odierno ricorrente non ha inteso contestare, in alcun modo, le risultanze concordemente valorizzate dai giudici di merito per affermare la penale responsabilità dell'odierno ricorrente, a titolo di concorso nei reati a lui ascritti, nonostante egli non facesse parte delle compagini sociali (essendo un mero dipendente della [OSCURATO:SOCIETA].: cfr. il capo C), né fosse intervenuto, per conto della società, durante le operazioni di Polizia che avevano condotto all'accertamento dei reati di cui ai capi A, B e D (egli era anzi stato individuato dagli Operanti come il soggetto che, alla guida di un furgone della ALGO, aveva trasportato, con tre distinti viaggi, il materiale di cui al predetto capo C presso il sito di Casasoldo). In altri termini, la difesa ricorrente non si è in alcun modo confrontata con gli elementi posti a carico della responsabilità dello GNACCARINI anche per gli altri titoli di reato (cfr. pagg. 5 segg. e 22 segg. della sentenza impugnata: affannosa ricerca telefonica del ricorrente da parte di un operaio rumeno, in occasione dell'accesso degli operanti al capannone di Soiano del Lago, seguita da frenetici contatti intercorsi tra lo GNACCARINI e i responsabili della società locataria del predetto capannone, e da una ulteriore lunga conversazione conclusiva tra il ricorrente e il predetto operaio; esiti delle indagini di altro procedimento che avevano consentito di risalire allo GNACCARINI, quale referente individuato dal titolare del capannone di Casasoldo per la gestione illecita dei rifiuti; rilevamento di analoghi, frenetici contatti tra lo GNACCARINI e i responsabili del capannone di Rivabella locato alla ALGO, in occasione dei controlli di cui al capo D). Le censure difensive si sono concentrate esclusivamente sulla confisca della somma di 50 euro, ritenuta dai giudici di merito il profitto del reato di cui al capo C) sulla scorta delle dichiarazioni dello stesso ricorrente, che aveva riferito di averle ricevute quale compenso per l'attività di operaio della ALGO: dichiarazioni che la difesa ha ritenuto incompatibili con la posizione attribuita al ricorrente, ovvero di diretto interessato, se non di dominus, delle attività illecite oggetto dei vari capi di accusa. 3. Deve tuttavia osservarsi, anzitutto, che - diversamente da quanto auspicato dalla difesa (cfr. pag. 4 del ricorso) - l'eventuale accoglimento dei rilievi difensivi avrebbe potuto incidere sul solo capo della sentenza relativo alla confisca, non certo su quelli relativi all'affermazione di penale responsabilità: essendo rimaste del tutto prive di effettiva confutazione, come già più volte accennato, le risultanze poste a fondamento della "doppia conforme" di condanna da parte dei giudici di merito. Va inoltre evidenziato che, comunque, le doglianze difensive appaiono prive di fondamento. Nella prospettazione accusatoria, accolta dalle sentenze di primo e di secondo grado sulla scorta di elementi probatori non confutati in questa sede, lo GNACCARINI ha evitato di comparire ufficialmente assumendo, anche in ragione dei precedenti a suo carico per reati concernenti l'attività di impresa, "una posizione più defilata all'interno delle società coinvolte e limitata agli aspetti sostanziali e di gestione" (cfr. pag. 23 della sentenza impugnata). Tale "posizione più defilata" è stata in concreto assunta dallo GNACCARINI attraverso il rapporto di lavoro dipendente instaurato con la ALGO, e con il conseguente espletamento - in tale veste, alla guida di un furgone della società - di un'attività illecita (trasporto dei rifiuti tessili) caduta sotto la diretta percezione degli operanti. è dunque da ritenere non manifestamente illogica la conclusione della Corte territoriale, che - ritenendo compatibili tali mansioni prettamente esecutive con la ben diversa funzione emersa alla luce delle risultanze in precedenza richiamate - ha ricondotto la somma di 50 Euro all'attività di trasporto, proprio perché si è trattato di condotta effettivamente svolta e come tale percepita dagli operanti. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
Sentenza Cassazione n. 11776/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris