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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2024

Cassazione n. 42113/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti oli atti e la sentenza impugnata; esaminato ricorso proposto a mezzo del difensore da Andreelew ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada.

Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta insussistenza della scriminante dello stato di necessità putativo in relazione al sinistro stradale' occorso in clan) 2/8/2020.

Considerato che la doglianza non rientra nei numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, essendo reiterativa di profili già attentamente valutati in sede di merito e disattesi con argomentazioni del tutto corrette in fatto e diritto.

Considerato che gli aspetti valutativi della sentenza sono insindacabili in cassazione 050 SL-3PC, sorretti, r.i.orne nel presente caso, dici motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giundice seguito dal giudicante.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado ritenuto, all'esito di una disamina completa ed approfondita delle risultante processuali„ in nessun modo censurabile sotto H profilo della razionalità, comc. fosse dei tutto eccentrico l! richiamo all'invocata scriminante anche putativa„ in ragione della totale assenza di elementi dimostrativi della esistenza dell'asserito pericolo incombente a cui doveva sfuggire l'imputato, risultando invece dalle emergenze probatorie che il ricorrente, a causa della impoverita capacità di condurre il veicolo, uscì dalla sede stradale, andando ad impattare contro un paio dell'illuminazione.

Rilevato, pertanto, che I ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P, Q. M. Dichiara: inammissibile i ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 ottobre 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti oli atti e la sentenza impugnata; esaminato ricorso proposto a mezzo del difensore da Andreelew ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta insussistenza della scriminante dello stato di necessità putativo in relazione al sinistro stradale' occorso in clan) 2/8/2020. Considerato che la doglianza non rientra nei numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, essendo reiterativa di profili già attentamente valutati in sede di merito e disattesi con argomentazioni del tutto corrette in fatto e diritto. Considerato che gli aspetti valutativi della sentenza sono insindacabili in cassazione 050 SL-3PC, sorretti, r.i.orne nel presente caso, dici motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giundice seguito dal giudicante. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado ritenuto, all'esito di una disamina completa ed approfondita delle risultante processuali„ in nessun modo censurabile sotto H profilo della razionalità, comc. fosse dei tutto eccentrico l! richiamo all'invocata scriminante anche putativa„ in ragione della totale assenza di elementi dimostrativi della esistenza dell'asserito pericolo incombente a cui doveva sfuggire l'imputato, risultando invece dalle emergenze probatorie che il ricorrente, a causa della impoverita capacità di condurre il veicolo, uscì dalla sede stradale, andando ad impattare contro un paio dell'illuminazione. Rilevato, pertanto, che I ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P, Q. M. Dichiara: inammissibile i ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2024
Sentenza Cassazione n. 42113/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris