CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 maggio 2025
Cassazione n. 27657/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 808/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 1064/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per l’annullamento della sentenza del 1 ottobre 2020 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che, in riforma della sentenza del 19 luglio 2012 del Tribunale di Locri, pronunciata all’esito di giudizio ordinario e da lui impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), d.l. n. 172 del 2008, conv. con CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27657/2025 Roma, lì, 28/07/2025 modificazioni dalla legge n. legge n. 210 del 2008, perché estinto per prescrizione e ha confermato la confisca dei mezzi. 1.1.Con il primo motivo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 240, comma primo, cod. pen. e 578-bis cod. proc. pen. 1.2.Con il secondo motivo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 2, comma quarto, cod. pen. in relazione alla applicazione retroattiva dell’art. 578-bis cod. pen. 2.Il ricorso è fondato. 3.Osserva il Collegio: 3.1.l’imputato era stato giudicato penalmente responsabile del reato di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), d.l. n. 172 del 2008, conv. con modificazioni dalla legge n. legge n. 210 del 2008, perché, quale titolare di impresa edile che aveva effettuato il trasporto illecito con mezzi di sua proprietà, in concorso con altri, effettuava un’attività di trasporto e scarico di rifiuti speciali non pericolosi in assenza di autorizzazione ed in territorio nel quale vigeva lo stato di emergenza; 3.2.il Tribunale aveva condannato l’imputato alla pena di giustizia e ordinato la confisca dei mezzi ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 6 siccome utilizzati per la consumazione del reato; 3.3.la confisca di cui all’art. 6, comma 1-bis, cit., ha natura prevalentemente sanzionatoria (tant’è che non può essere disposta con il decreto penale di condanna: Sez. 3, n. 43547 del 27/04/2016, Gardelli, Rv. 267923 - 01; Sez. 3, n. 18774 del 29/02/2012, Staicue, Rv. 252622 - 01; Sez. 3, n. 36063 del 07/07/2009, Renna, Rv. 244607 - 01) e non può essere disposta in assenza di condanna; 3.4.è stato al riguardo affermato, e deve essere ribadito, il principio di diritto secondo il quale, in tema di gestione e trasporto dei rifiuti, la sentenza di condanna costituisce il presupposto per la confisca obbligatoria del veicolo ai sensi dell'art. 6, comma primo bis, della legge n. 210 del 2008, che non è, invece, possibile disporre, ove non si pervenga ad una affermazione di responsabilità penale e dunque ad irrogazione o applicazione di una pena (Sez. 3, n. 18515 del 16/01/2015, Ruggeri, Rv. 263773 - 01; Sez. 3, n. 39653 del 03/10/2024, Cantalino, non mass.), non rientrando tale ipotesi nei casi di confisca obbligatoria ex art. 240, comma secondo, cod. pen. (Sez. 3, n. 23081 del 16/04/2008, Centurione, Rv. 240544 - 01); 3.5.si tratta di declinazioni pratiche dell’insegnamento secondo il quale anche nel caso di estinzione del reato, astrattamente non incompatibile con la confisca in forza del combinato disposto degli artt. 210 e 236, comma secondo, cod. pen., per stabilire se debba farsi luogo a confisca deve aversi riguardo alle previsioni di cui all'art. 240 cod. pen. e alle varie disposizioni speciali che prevedono i casi di confisca, potendo conseguentemente questa esser ordinata solo quando alla stregua di tali disposizioni la sua applicazione non presupponga la condanna e possa aver luogo anche in seguito al proscioglimento (Sez. U, n. 5 del 25/03/1993, Carlea, Rv. 193120 - 01); 3.6.come spiegato in motivazione da Sez. 3, Ruggeri, la confisca di cui all’art. 6, comma 1-bis, legge n. 201 del 2008, è una confisca obbligatoria atipica, non completamente sovrapponibile alla confisca obbligatoria di cui al secondo comma dell'art. 240 cod. pen., in quanto la norma prevede espressamente che, per tutte le fattispecie penali tipizzate nell'art. 6 legge 210 del 2008, (solo) "alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo". La sentenza di condanna (ovvero la sentenza di "patteggiamento", ad essa equiparata) costituisce, pertanto, il presupposto per l'applicabilità della misura di sicurezza patrimoniale, con la conseguenza che non è possibile disporre la confisca senza che si pervenga in ad una pronuncia di affermazione della responsabilità penale e dunque di irrogazione o applicazione di una pena; 3.7.l’art. 578-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha introdotto la possibilità di confermare la confisca quando la corte di appello dichiari la prescrizione del reato per il quale l’imputato è stato condannato in primo grado purché ne accerti la responsabilità; 3.8.la disposizione è certamente applicabile anche alla confisca di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), d.l. n. 172 del 2008; 3.9.chiara, in motivazione, Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, che, non mass. sul punto, sostiene senza mezzi termini una lettura della disposizione inclusiva anche dei provvedimenti ablatori aventi portata lato sensu sanzionatoria, richiamando, a sostegno, il dictum di Sez. U, n. 6141 del 25/10/2018, dep. 2019, Milanesi, Rv. 274627, secondo cui il riferimento dell'art. 578-bis cod. proc. pen. alle "altre disposizioni di legge" evoca «le plurime forme di confisca previste dalle leggi penali speciali», in tal modo condividendo la legittimità di una lettura ad ampio raggio, non limitata alla sola confisca "per sproporzione"; 3.10.sennonché osta alla concreta applicazione dell’art. 578-bis cod. proc. pen. il principio di irretroattività di cui all’art. 2, comma quarto, cod. pen.; 3.11.ed invero, la disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che, come quella in esame, presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 – 01); 3.12.ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca che deve essere eliminata. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca che elimina. Così deciso in Roma, il 15/05/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]