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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21803/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5041/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del

I. r.p.t, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, presso i quali ultimi elettivamente domicilia in Roma alla via Crescenzio n.91. - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. - controricorrente - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n.3567/14, pronunciata il 5 maggio 2014, depositata il 1 luglio 2014 e non notificata.

FATTO E DIRITTO con ricorso notificato in data 20 febbraio 2015, la ricorrente indicata in epigrafe ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 3567/14, pronunciata inter partes dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia; l'Agenzia delle Entrate, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ha resistito con controricorso; con atto notificato il 29 marzo 2019 la ricorrente ha manifestato la volontà di rinunciare al ricorso e ha conseguentemente chiesto che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite; l'Agenzia delle entrate ha accettato la rinunzia al ricorso con compensazione delle spese di lite; P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per rinunzia e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, in data 7 giugno 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5041/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del I. r.p.t, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, presso i quali ultimi elettivamente domicilia in Roma alla via Crescenzio n.91. - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. - controricorrente - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n.3567/14, pronunciata il 5 maggio 2014, depositata il 1 luglio 2014 e non notificata. FATTO E DIRITTO con ricorso notificato in data 20 febbraio 2015, la ricorrente indicata in epigrafe ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 3567/14, pronunciata inter partes dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia; l'Agenzia delle Entrate, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ha resistito con controricorso; con atto notificato il 29 marzo 2019 la ricorrente ha manifestato la volontà di rinunciare al ricorso e ha conseguentemente chiesto che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite; l'Agenzia delle entrate ha accettato la rinunzia al ricorso con compensazione delle spese di lite; P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per rinunzia e compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, in data 7 giugno 20
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