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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 34791/2023

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a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari in data 29/9/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bari, confermava la sentenza del GIP del Tribunale di Bari che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di rapina aggravata.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, personalmente, l'imputato deducendo la nullità e manifesta illogicità della sentenza.

Il ricorso è inammissibile.

A seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie, in quanto il ricorso è stato proposto 7 ottobre 2022, dopo l'entrata in vigore della indicata novella di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103 (2 agosto 2017), ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., nuova formulazione, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione.

A ciò si aggiunga che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione, proposto personalmente dall'imputato o dall'indagato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, a prescindere dalla data di emissione del provvedimento impugnato, incidendo la novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio (Sez. 5, Sentenza n. 53203 del 07/11/2017 , Rv. 271780).

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari in data 29/9/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bari, confermava la sentenza del GIP del Tribunale di Bari che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di rapina aggravata. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, personalmente, l'imputato deducendo la nullità e manifesta illogicità della sentenza. Il ricorso è inammissibile. A seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie, in quanto il ricorso è stato proposto 7 ottobre 2022, dopo l'entrata in vigore della indicata novella di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103 (2 agosto 2017), ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., nuova formulazione, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione. A ciò si aggiunga che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione, proposto personalmente dall'imputato o dall'indagato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, a prescindere dalla data di emissione del provvedimento impugnato, incidendo la novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio (Sez. 5, Sentenza n. 53203 del 07/11/2017 , Rv. 271780). Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
Sentenza Cassazione n. 34791/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris