CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 48618/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PIACENZA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] il difensore presente si riporta ai motivi E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PIACENZA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Bologna ha riformato in relazione alla pena la pronuncia emessa dal Tribunale di Bologna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], giudicato responsabile del reato di illecita coltivazione di tre piante del tipo marijuana, ricondotta all'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 T.U. Stup. (capo A), e della illecita detenzione di circa 290 grammi di marijuana e 110 grammi di hashish (capo B), pertanto condannato alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione e ottomila euro di multa (previo riconoscimento della continuazione tra i reati e la riduzione prevista per il rito abbreviato). [OSCURATO:PERSONA] era stato invece assolto dal reato di illecita detenzione di cocaina (capo C), ritenendo che il quantitativo detenuto fosse destinato all'uso personale. La Corte di appello ha ridotto la pena ad un anno otto mesi di reclusione e seimila euro di multa. 2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado l'imputato a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 73 e 75 T.U. Stup., in relazione al mancato riconoscimento della destinazione all'uso personale sia del prodotto della coltivazione che ei quantitativi di marijuana e di hashish rinvenuti. La Corte di appello ha erroneamente applicato il parametro stabilito per la sussistenza di una coltivazione penalmente irrilevante, costituito dalla prevedibilità di una modestissima produttività. Il minimo numero delle piante è dato prevalente sull'adozione di tecniche da parte dell'imputato, perché non sintomatiche di coltivazione industriale ed anzi compatibili anche con la coltivazione ad uso personale. La Corte di appello è incorsa in vizio logico laddove ha ritenuto che l'uso personale della cocaina rinvenuta al Bertolini escluda l'uso personale di hashish e marijuana. Inoltre, non è stato dato rilievo al rinvenimento di ci/um, strumento di per sé indicativo di assunzione personale della sostanza stupefacente, e alla dichiarazione medica che attesta la necessità di assumere la sostanza per fini curativi. Con riferimento alla detenzione di marijuana e hashish, l'uso illecito viene dedotto unicamente dalla quantità, senza che sia stata accertata l'entità del principio attivo mediante perizia tossicologica e senza considerare le condizioni di salute dell'imputato. 2.2. Con un secondo motivo viene lamentato il vizio della motivazione, laddove si è escluso il prodotto della coltivazione e la marijuana e l'hashish non fossero destinati all'uso personale perché tale era la cocaina rinvenuta; peraltro, cadendo anche in contraddizione poiché la stessa Corte di appello ammette che vi era stata prescrizione medica di cannabis medica. 2.3. Il terzo motivo attiene alla violazione degli artt. 438 ss. cod. proc. pen. avendo la Corte di appello ritenuto che la richiesta di rito abbreviato costituisce rinuncia alla prova sui fatti costitutivi del reato. Tanto, con riferimento all'espletamento di una perizia. 2.4. Con un quarto motivo, e con riferimento al reato sub B), si censura il vizio di motivazione in merito alla quantità di principio attivo presente nelle sostanze sequestrate, ai fini dell'applicazione dell'art. 73, co. 5 T.U. Stup. L'assenza di accertamento tecnico è stata marginalizzata dalla Corte di appello sulla base di argomenti illogici: la scelta del rito abbreviato, le affermazioni dell'imputato sulla bontà della sostanza, peraltro travisate, l'odore percepito dalle forze dell'ordine all'atto del sequestro. 2.5. Ancora il vizio della motivazione viene denunciato a riguardo della affermazione di responsabilità per il reato di illecita coltivazione, avendo la Corte di appello omesso di considerare, ai fini della valutazione della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., la finalizzazione della sostanza ricavabile alla auto-somministrazione in funzione curativa. 2.6. Infine, con il sesto motivo si lamenta la carenza della motivazione laddove si afferma, ancora in relazione al delitto di coltivazione, che le condotte del Bertolini sono seriali, facendo perno sulla contestuale detenzione di marijuana e hashish, per rigettare la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Quanto al primo motivo, nella parte in cui attiene al reato di coltivazione illecita, giova muovere dal principio formulato dalle Sezioni Unite, secondo il quale non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624). Orbene, il ricorrente, lungi dall'individuare un vizio di motivazione denunciabile alla stregua della previsione di cui all'art. 606 cod. proc. pen., ha prospettato una valutazione dei dati fattuali antagonista rispetto a quella operata dai giudici di merito. Lo ha fatto affermando che le tecniche di coltivazione utilizzate dall'imputato non sono sintomatiche di coltivazione industriale; peraltro senza confrontarsi con l'ampia motivazione, che menziona la predisposizione di una serra, di un impianto di illuminazione, di termoregolazione, la previsione di fasi di coltivazione (in serra e all'aperto), la provvista di undici flaconi di fertilizzanti. A ciò deve aggiungersi che anche il dato del numero delle piante viene utilizzato dal ricorrente senza corretta correlazione alla decisione impugnata, la quale evidenzia che se quel numero era piccolo deve però considerarsi che la coltivazione aveva avuto ben più ampio oggetto, posto che il prodotto era stato 290 grammi di materiale vegetale già essiccato, rinvenuto presso il Bertolini. Tutto ciò determina l'impossibilità di evocare fruttuosamente la prevedibilità di una modestissima produttiva, perché tale aspetto assume rilievo, secondo le Sezioni Unite, solo se emergono dati oggettivi, necessariamente compresenti, quali: la minima dimensione della coltivazione, il suo svolgimento in forma domestica e non in forma industriale, la rudimentalità delle tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, la mancanza di indici di un inserimento dell'attività nell'ambito del mercato degli stupefacenti, l'oggettiva destinazione di quanto prodotto all'uso personale esclusivo del coltivatore. Neppure è vero che la Corte di appello non abbia considerato il possesso del cllum. Si legge nella sentenza impugnata che si tratta di un dato che non vale da solo ad escludere la destinazione diversa dall'uso personale del prodotto della coltivazione. Un'affermazione che va rapportata al fatto che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello ha ritenuto possibile che una piccola parte di quel prodotto potesse essere consumato dal Bertolini; ma concludendo che ciò non rendeva irrilevante penalmente la coltivazione. Non è manifestamente illogica l'affermazione della piccola entità dello stupefacente destinato ad uso personale per il dichiarato uso di cocaina; si tratta di giudizio che riposa su condivisa massima di esperienza. Quanto alla documentazione medica, una volta di più il ricorrente non si confronta con le affermazioni della motivazione impugnata, che anzi manifestano una accurata analisi di quella. La Corte di appello ha evidenziato che in essa veniva definita una terapia con contenuti ben precisi, rispetto alla quale il pregresso uso di cannabis da parte del Bertolini non era finalisticamente coerente. 2. Anche in merito alla motivazione resa in merito alla detenzione illecita di marijuana e hashish - che è censurata con i primi tre motivi ed il sesto, che possono essere trattati unitariamente - il ricorso è meramente oppositivo, non prendendo in considerazione la articolata argomentazione della corte territoriale, incentrata sul dato ponderale, sulla varietà tipologica delle sostanze, sulle modalità di confezionamento, sul possesso di un bilancino e di una somma di denaro detenuta insieme allo stupefacente. In tale quadro, correttamente la Corte di appello ha ritenuto non indispensabile l'accertamento della entità del principio attivo presente nella sostanza sequestrata. Al riguardo, il riferimento alla richiesta h di rito abbreviato non condizionato all'espletamento di perizia tossicologica effettivamente non appare corretto, se gli si attribuisce il senso di una 'presa in carico' da parte dell'imputato dell'assenza di informazioni sul principio attivo (posto che proprio su tale lacuna egli potrebbe fondare la propria difesa); ma è comunque un passaggio irrilevante nell'economia della decisione, perché la Corte di appello non ha dedotto da tale premessa incongrui elementi di convincimento. 3. Quanto al diniego di qualificare il fatto di cui al capo B) ai sensi dell'art. 73, comma 5 T.U. stup., conformemente a quanto statuito da Sez. U, Sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076, la corte territoriale ha tenuto conto di tutti gli indici disponibili, assegnando prevalente valore al dato ponderale, alla diversità tipologica delle sostanze, alle modalità dell'azione, inserita in un contesto dimostrativo di professionalità dell'attività illecita, sì che la mancata conoscenza della entità del principio attivo non è di per sé sufficiente a far ritenere manifestamente illogica la motivazione sul punto. 4. Infine, non appare né errata in diritto né manifestamente illogica la motivazione con la quale è stata rigettata la richiesta di applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., avendo la Corte di appello spiegato che l'offesa non è tenue dovendosi tener conto, per 'misurare' la coltivazione, non solo il numero delle piante trovate in situ ma anche quelle da cui proveniva il non piccolo quantitativo di materiale vegetale essiccato. Il ricorrente concentra la propria censura sul fatto che la corte abbia definito seriali le condotte del Bertolin. Ma la l'istituto in parola richiede sia la particolare tenuità dell'offesa che il carattere bagatellare del suo autore. Il motivo è formulato in termini che lo rendono non in grado di condurre all'annullamento della decisione in parte qua. 5. In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ric