Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 43695/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 01DHL7G) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ;Q,"‘",rJ 5R,0-1A- E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PADOVA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 01DHL7G) che si riporta ai motivi di ricorso. ti~l-el-iferrso re [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 17 ottobre 2019 della Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del 18 dicembre 2014 del Tribunale della stessa città, è stato condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 52.000,00 di multa per concorso nei reati di cui ai capi a), d), g), I), o), r) e u), unificati per la continuazione, di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina, ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 12, commi 3 e 3 bis, lett. c bis), d.P.R. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico sull'immigrazione (T.U.

Imm.), nel testo vigente all'epoca dei commessi reati (marzo 2006-maggio 2007), come novellato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (art. 11, comma 1, lett. b) e c)) e dalla

I. 12 novembre 2004, n. 271 (art. 1 ter).

In particolare l'imputato è stato ritenuto responsabile, in concorso con il padre e con [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA] e Restauri", di aver procurato, dal marzo 2006 al maggio 2007, ricevendo in pagamento cospicue somme di denaro, l'ingresso in Italia di diversi cittadini di nazionalità marocchina, presentando una fittizia richiesta di autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato per ogni singolo individuato cittadino extracomunitario, e ottenendo il prescritto nulla-osta che, recapitato all'estero all'interessato, consentiva a quest'ultimo di ottenere il visto di ingresso dalla locale autorità consolare e successivamente, una volta giunto in Italia e formalizzata la fittizia assunzione, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

A sostegno del rinnovato verdetto di colpevolezza sono stati addotti i seguenti elementi: a) le dichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria che hanno riferito sugli esiti degli accertamenti condotti anche attraverso servizi dinamici di osservazione, pedinamento e controllo; b) le dichiarazioni rese da due degli immigrati irregolari; c) le chiare risultanze dialogiche di numerose intercettazioni telefoniche, dalle quali risultava anche il compenso pattuito e versato dagli stranieri; d) le dichiarazioni accusatorie del coimputato [OSCURATO:PERSONA]; e) le parziali ammissioni rese dallo stesso imputato.

Con la medesima sentenza è stata dichiarata l'improcedibilità nei confronti del predetto imputato per estinzione, in ragione della prescrizione, dell'ulteriore reato ascrittogli di associazione per delinquere.

2. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore, articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, in tema di riconosciuta responsabilità, denunzia violazione di legge e vizio di motivazione.

Assume che, nel caso al vaglio, non vi è prova che gli ingressi siano avvenuti clandestinamente o in spregio alle norme del T.U.

Imm.

Invero, e salvo attribuire rilevanza a presunte riserve mentali, nessun elemento depone per la fittizietà delle istanze di autorizzazione all'assunzione; tutta l'attività di indagine si è concentrata sulla fase successiva all'arrivo in Italia dei cittadini stranieri e nessun accertamento è stato condotto sulla effettività o meno dei rapporti di lavoro, mai intrapresi giacché nella maggioranza dei casi il permesso di soggiorno non è stato conseguito.

Sicché le condotte, realizzate dopo l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato, avrebbero potuto al più essere ricondotte nell'ipotesi di cui all'art. 12, comma 5, T.U.

Imm. e non nelle fattispecie contestate e ritenute.

La Corte di appello, nel confermare la sentenza di condanna sul presupposto della sussistenza del fine di lucro, ha attribuito decisiva rilevanza alle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla cui acquisizione la difesa non aveva prestato consenso e che non potevano essere considerate irripetibili ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen.

Per altro verso si evidenzia che le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] non risultano corroborate da elementi di riscontro, mentre il ricorrente ha precisato di non aver conseguito alcun profitto, avendo anzi sostenuto spese per l'attività, affatto lecita, di ausilio in favore dei connazionali per seguire le pratiche di richiesta di permesso di soggiorno.

Si contesta, infine, la sussistenza dei connessi contestati reati di falsità ideologica, dei quali già la sentenza di primo grado ha rilevato l'estinzione per prescrizione.

2.2. Con il secondo motivo lamenta carenza di motivazione in relazione al mancato giudizio di comparazione tra le riconosciute attenuanti generiche e le contrapposte aggravanti, censurato con uno specifico motivo di appello, al quale la Corte non ha fornito risposta.

2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 130 e 547 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello operato un non consentito intervento correttivo del dispositivo della sentenza di primo grado, affermando la responsabilità dell'imputato anche per il reato di cui al capo u) di rubrica ed applicando il relativo aumento di pena a titolo di continuazione.

2.4. Con l'ultimo motivo denunzia vizio di motivazione in relazione alla rideterminazione della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi affetti da generica formulazione ed indifferenti alle ragioni della decisione avversata, come esposte nelle due sintoniche sentenze di merito che, per avere raggiunto i medesimi esiti decisori sulla base di analoghi criteri inferenziali, si integrano a vicenda e formano un unico corpo motivazionale, da sottoporre a verifica nella fase di legittimità per riscontrare le carenze ed illogicità denunciate quanto al percorso giustificativo del verdetto di colpevolezza.

1.1. Sulla scorta degli accertamenti condotti dalla polizia giudiziaria, della documentazione esaminata, delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, dallo stesso imputato, è stata ritenuta pienamente provata l'esistenza di un'organizzazione, facente capo all'[OSCURATO:PERSONA], attiva nel reclutare cittadini extracomunitari disposti a trasferirsi in Italia dietro pagamento di somme di denaro e nell'attivare le procedure amministrative presso i competenti uffici di Trieste, finalizzate ad ottenere il rilascio di permessi di soggiorno, mediante la presentazione di false domande di assunzione di lavoratori extracomunitari, prevalentemente provenienti dal Marocco, in realtà mai assunti, con induzione in errore dei funzionari pubblici, che avevano rilasciato i titoli abilitativi all'ingresso sul territorio nazionale, soltanto all'apparenza validi.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA], padre dell'odierno ricorrente, residente in Marocco, provvedeva a reclutare gli aspiranti all'ingresso in Italia; [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'omonima ditta di costruzioni, avvalendosi in alcuni casi anche di altri imprenditori compiacenti, si prestava a richiedere i nulla osta per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato al fine di far ottenere ai marocchini il visto di ingresso, salvo poi farsi pagare e non avviarli al lavoro, favorendone la permanenza in condizioni di clandestinità nel territorio italiano, poiché destinatari di autorizzazioni false nei loro presupposti ed onerose.

Ed invero, era rimasto accertato che gli stranieri, una volta giunti in Italia, erano stati fittiziamente assunti dall' Acimociv o da altri imprenditori compiacenti, ma in realtà non avevano mai iniziato nessuna attività lavorativa, allontanandosi immediatamente da Trieste, ove avevano invece dichiarato il proprio recapito, per ignote destinazioni.

1.2. La Corte distrettuale ha espresso pieno consenso rispetto alla valutazione del materiale probatorio, effettuata dal primo giudice, individuando adeguati riscontri alla tesi accusatoria nelle conversazioni intercettate, attestanti sia il sistematico e preordinato abuso degli strumenti legali per realizzare il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sia la fittizietà dei contratti di lavoro stipulati, sia la percezione delle somme elargite a titolo di compenso dagli stranieri, sia il ruolo svolto nella vicenda dall'imputato.

Ruolo paritario a quello dell'[OSCURATO:PERSONA], di cui aveva costituito l'alter ego, personalmente occupandosi: della consegna dei nulla osta al padre, che poi li aveva recapitati ai connazionali in attesa; dell'accoglienza agli stranieri una volta giunti in territorio nazionale;della ricerca di abitazioni in cui ospitarli; del disbrigo degli adempimenti burocratici; del confezionamento, anche con l'ausilio di compiacenti commercialisti, dei documenti da allegare alle domande; del pagamento ai fittizi datori di lavoro.

A tali dati, già dotati di autonoma evidenza probatoria, si era aggiunto il significativo apporto informativo fornito dall'[OSCURATO:PERSONA] che, dopo aver ammesso le proprie responsabilità, aveva formulato una precisa (oltre che riscontrata dagli esiti della prova tecnica) chiamata in correità dell'imputato e di [OSCURATO:PERSONA], indicato quale cassiere dell'organizzazione e addetto alla ripartizione delle somme incassate.

Del resto, scrivono i giudici di appello, anche il ricorrente ha confermato l'impianto accusatorio e ha formulato pesanti accuse nei confronti del padre e dell'[OSCURATO:PERSONA], affermando che costoro si erano accordati tra loro e lo avevano sfruttato senza elargirgli alcun compenso per l'attività svolta in esecuzione degli ordini impartitigli dal genitore.

1.3. Alla luce di tale ricostruzione, neppure specificamente contestata, le doglianze formulate, con il primo motivo di ricorso, incorrendo a loro volta nel vizio di genericità ed assertività, non riescono in nessun modo a superare le informazioni riportate in sentenza, adeguatamente riferite alla posizione del ricorrente.

Su ogni reato, dunque, il giudizio di condanna è stato fondato sulla sostanziale convergenza di molteplici dati probatori di eterogenea natura, oltre che sulla presenza di più che abbondante- e altamente significativo- materiale documentale e intercettivo nonché -vale ricordare- sulle stesse ammissioni in fatto dello stesso imputato.

Risulta quindi all'evidenza infondata la deduzione di mancanza di riscontri oggettivi al narrato del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e ininfluente la pretesa inutilizzabilità, oltre tutto genericamente dedotta, delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da due cittadini stranieri.

La sentenza non presenta, pertanto, né vizi logici, né contraddizioni manifeste, mentre la ricostruzione in fatto, coerente ai dati di causa, non è censurabile in questa sede.

1.4. Del tutto arbitraria e priva di fondamento è, poi, la rinnovata pretesa di qualificazione dei fatti quale favoreggiamento della permanenza degli stranieri nel territorio dello Stato, ai sensi del comma 5 dell'art. 12, tesi già vagliata e correttamente disattesa dalla Corte di appello.

L'assunto difensivo segnala l'insufficienza dimostrativa del solo dato fattuale dell'avvenuta presentazione delle domande finalizzate al conseguimento del nulla-osta all'ingresso per fini lavorativi di manodopera straniera extracomunitaria.

Di contro, la sentenza ha analizzato le specifiche vicende contestate in relazione alla documentata presentazione delle richieste di assunzione senza fare ricorso a presunzioni o a un ragionamento stereotipato, analiticamente esponendo gli elementi probatori che hanno radicato il giudizio di responsabilità per ogni singola fattispecie contestata, elementi che il ricorrente volutamente ignora, omettendo ogni confronto.

Inoltre, il giudizio di idoneità delle predette condotte a raggiungere il risultato sanzionato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 12 T.U.

Imm. rispetta sia la formulazione testuale della disposizione, che punisce il compimento di atti idonei a favorire l'ingresso di stranieri privi di titolo legittimante la loro presenza nel territorio nazionale, non già l'avvenuto ingresso o la permanenza, sia l'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la fattispecie penale è configurata quale reato di pericolo, o a consumazione anticipata, che si realizza anche in casi analoghi a quelli in esame, in cui un imprenditore o chi per esso presenti, dietro compenso in denaro, una falsa domanda di assunzione e costituisca falsa documentazione relativa a fittizi rapporti di lavoro dipendente al fine di consentire a cittadini extracomunitari, privi dei requisiti, di ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno (Sez.

U, n. n. 40982 del 21/06/2018, Pg in proc.

Mizanur, Rv. 273937; Sez. 1, n. 12748 del 27/02/2019, Piedimonte, Rv. 274991; Sez. 1, n. 45734 del 31/03/2017, Bouslinn e altri, Rv. 271127; Sez. 1, n. 28819 del 22/05/2014, Pancini, rv. 259915; sez. 1, n. 2934 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2014, Riu, Rv. 258387; Sez. 1, n. 40320 del 9/10/2008, Russo, Rv. 241434).

In punto di fatto è stata, poi, dimostrata l'idoneità in concreto delle istanze presentate a conseguire il risultato del rilascio del chiesto nulla-osta e l'ingresso dei cittadini stranieri, formalmente regolare ma finalizzato a permanenza irregolare, stante la natura solo apparente e fittizia della documentazione presentata e la successiva mancata instaurazione dei rapporti di lavoro con i cittadini extracomunitari che hanno beneficiato del titolo di soggiorno, conseguito fraudolentemente e mediante i descritti espedienti, mentre del tutto ininfluente, ai fini dell'integrazione delle fattispecie contestate, è la circostanza che in alcuni casi il permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stato negato a fronte delle evidenze acquisite all'esito di mirati controlli.

Anche sul punto la decisione, rispettosa dei parametri normativi e giurisprudenziali, è immune dalle sollevate censure.

Gli stessi elementi danno, poi, conto della sussistenza dei connessi reati di falso, consumati e tentati, dichiarati estinti per prescrizione già dalla sentenza di primo grado e sui quali il ricorrente inutilmente indugia, non avendo contestato l'esclusione di formula più favorevole nemmeno con i motivi di appello.2.

Nessun pregio ha la doglianza in ordine al mancato bilanciamento tra le riconosciute circostanze attenuanti generiche e le contrapposte aggravanti, ritenute sussistenti, di cui all'art. 12, comma 3-bis, lett. c)-bis.

Risulta, infatti, puntualmente osservato il disposto dell'art. 12, comma 3-quater, T.U.

Imm., introdotto dall'art. 11, comma 1, lett. c) della legge 30 luglio 2002, n. 189, quindi già in vigore all'epoca dei fatti per cui è processo, che vieta la conduzione del giudizio di prevalenza o di equivalenza tra le circostanze attenuanti diverse da quelle di cui agli artt. 98 e 114 cod. pen. e le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter.

E tale divieto di bilanciamento comporta che è sulla pena base, aumentata per le riconosciute aggravanti, che andavano calcolate le diminuzioni per le eventuali attenuanti.

Ed invero, anche a voler ritenere il comma 3 dell'art. 12, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte con la legge 15 luglio 2009, n.94, circostanza aggravante e non fattispecie autonoma di reato (il fine di profitto, anche indiretto, è oggi circostanza aggravante ad effetto speciale contemplata dal comma 3-ter, lett. b), dell'art. 12), la ricorrenza di una delle aggravanti di cui al comma 3-bis, nel testo della norma - certamente più favorevole- vigente all'epoca della commissione dei fatti, sottraeva al bilanciamento delle circostanze anche quella del comma 3.

Seppure per il divieto di bilanciamento dettato dal comma 3-quater (il cui testo è rimasto invariato) non sia menzionato il comma 3, la norma stabilisce un preciso ordine per le circostanze («le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti»), con la conseguenza che, in presenza di una delle aggravanti di cui al comma 3-bis, nella formulazione previgente e applicabile al caso di specie, mai il giudice avrebbe potuto operare prima un bilanciamento tra l'aggravante del comma 3 ed eventuali attenuanti e dopo operare l'aumento per le aggravanti di cui al comma 3-bis, così disapplicando l'ordine dettato dal legislatore e pervenendo ad un'interpretazione abrogatrice della previsione normativa, come tale inammissibile (cfr. Sez.

U, n. 40982 del 21/06/2018, P., Rv. 273937, §.11 del Considerato in diritto).

3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso che denunzia violazione degli artt. 130 e 547 cod. proc. pen.

In accoglimento di specifico motivo dell'appello di parte pubblica, la Corte territoriale si è limitata a ribadire la responsabilità dell'imputato anche per il capo u) di rubrica, che non compariva nel dispositivo della sentenza di primo grado, ma in ordine al quale vi era stata espressa statuizione di reità nella parte motiva della sentenza appellata ("La dichiarazione di colpevolezza va adottata solo per i reati di cui ai capi A), D), G), L), O), R), U), DD) e 00), posto che i restanti reati risultano estinti per intervenuta prescrizione") ed era stato inflitto il relativo aumento di pena.4.

Non sfugge al rilievo di inammissibilità nemmeno l'ultimo motivo di ricorso.

Nella rideterminazione della pena la Corte di appello, che ha respinto sul punto l'appello del Procuratore generale, ritenendo la pena inflitta in primo grado congrua ed adeguata al disvalore dei fatti, ha interamente ripercorso il calcolo seguito dal primo decidente e, sulla pena di anni due mesi dieci di reclusione ed euro 46.000 di multa inflitta per il più grave reato sub a), risultante dall'aumento apportato per le ritenute aggravanti e dalla diminuzione operata per le riconosciute attenuanti generiche, ha apportato l'aumento di un mese di reclusione e mille euro di multa per ciascuno dei rimanenti reati sub d), g), I), o), r), e u), pervenendo alla pena complessiva di anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 52.000 di multa, così scomputando l'aumento per il reato di cui al capo oo), dichiarato estinto, e rimediando all'errore in cui era incorso il primo decidente per avere conteggiato l'aumento anche per il capo dd), non contestato all'odierno ricorrente.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 deI2000), di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro

3.000. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 01DHL7G) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ;Q,"‘",rJ 5R,0-1A- E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PADOVA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 01DHL7G) che si riporta ai motivi di ricorso. ti~l-el-iferrso re [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 17 ottobre 2019 della Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del 18 dicembre 2014 del Tribunale della stessa città, è stato condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 52.000,00 di multa per concorso nei reati di cui ai capi a), d), g), I), o), r) e u), unificati per la continuazione, di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina, ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 12, commi 3 e 3 bis, lett. c bis), d.P.R. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico sull'immigrazione (T.U. Imm.), nel testo vigente all'epoca dei commessi reati (marzo 2006-maggio 2007), come novellato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (art. 11, comma 1, lett. b) e c)) e dalla I. 12 novembre 2004, n. 271 (art. 1 ter). In particolare l'imputato è stato ritenuto responsabile, in concorso con il padre e con [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA] e Restauri", di aver procurato, dal marzo 2006 al maggio 2007, ricevendo in pagamento cospicue somme di denaro, l'ingresso in Italia di diversi cittadini di nazionalità marocchina, presentando una fittizia richiesta di autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato per ogni singolo individuato cittadino extracomunitario, e ottenendo il prescritto nulla-osta che, recapitato all'estero all'interessato, consentiva a quest'ultimo di ottenere il visto di ingresso dalla locale autorità consolare e successivamente, una volta giunto in Italia e formalizzata la fittizia assunzione, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. A sostegno del rinnovato verdetto di colpevolezza sono stati addotti i seguenti elementi: a) le dichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria che hanno riferito sugli esiti degli accertamenti condotti anche attraverso servizi dinamici di osservazione, pedinamento e controllo; b) le dichiarazioni rese da due degli immigrati irregolari; c) le chiare risultanze dialogiche di numerose intercettazioni telefoniche, dalle quali risultava anche il compenso pattuito e versato dagli stranieri; d) le dichiarazioni accusatorie del coimputato [OSCURATO:PERSONA]; e) le parziali ammissioni rese dallo stesso imputato. Con la medesima sentenza è stata dichiarata l'improcedibilità nei confronti del predetto imputato per estinzione, in ragione della prescrizione, dell'ulteriore reato ascrittogli di associazione per delinquere. 2. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, in tema di riconosciuta responsabilità, denunzia violazione di legge e vizio di motivazione. Assume che, nel caso al vaglio, non vi è prova che gli ingressi siano avvenuti clandestinamente o in spregio alle norme del T.U. Imm. Invero, e salvo attribuire rilevanza a presunte riserve mentali, nessun elemento depone per la fittizietà delle istanze di autorizzazione all'assunzione; tutta l'attività di indagine si è concentrata sulla fase successiva all'arrivo in Italia dei cittadini stranieri e nessun accertamento è stato condotto sulla effettività o meno dei rapporti di lavoro, mai intrapresi giacché nella maggioranza dei casi il permesso di soggiorno non è stato conseguito. Sicché le condotte, realizzate dopo l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato, avrebbero potuto al più essere ricondotte nell'ipotesi di cui all'art. 12, comma 5, T.U. Imm. e non nelle fattispecie contestate e ritenute. La Corte di appello, nel confermare la sentenza di condanna sul presupposto della sussistenza del fine di lucro, ha attribuito decisiva rilevanza alle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla cui acquisizione la difesa non aveva prestato consenso e che non potevano essere considerate irripetibili ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. Per altro verso si evidenzia che le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] non risultano corroborate da elementi di riscontro, mentre il ricorrente ha precisato di non aver conseguito alcun profitto, avendo anzi sostenuto spese per l'attività, affatto lecita, di ausilio in favore dei connazionali per seguire le pratiche di richiesta di permesso di soggiorno. Si contesta, infine, la sussistenza dei connessi contestati reati di falsità ideologica, dei quali già la sentenza di primo grado ha rilevato l'estinzione per prescrizione. 2.2. Con il secondo motivo lamenta carenza di motivazione in relazione al mancato giudizio di comparazione tra le riconosciute attenuanti generiche e le contrapposte aggravanti, censurato con uno specifico motivo di appello, al quale la Corte non ha fornito risposta. 2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 130 e 547 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello operato un non consentito intervento correttivo del dispositivo della sentenza di primo grado, affermando la responsabilità dell'imputato anche per il reato di cui al capo u) di rubrica ed applicando il relativo aumento di pena a titolo di continuazione. 2.4. Con l'ultimo motivo denunzia vizio di motivazione in relazione alla rideterminazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi affetti da generica formulazione ed indifferenti alle ragioni della decisione avversata, come esposte nelle due sintoniche sentenze di merito che, per avere raggiunto i medesimi esiti decisori sulla base di analoghi criteri inferenziali, si integrano a vicenda e formano un unico corpo motivazionale, da sottoporre a verifica nella fase di legittimità per riscontrare le carenze ed illogicità denunciate quanto al percorso giustificativo del verdetto di colpevolezza. 1.1. Sulla scorta degli accertamenti condotti dalla polizia giudiziaria, della documentazione esaminata, delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, dallo stesso imputato, è stata ritenuta pienamente provata l'esistenza di un'organizzazione, facente capo all'[OSCURATO:PERSONA], attiva nel reclutare cittadini extracomunitari disposti a trasferirsi in Italia dietro pagamento di somme di denaro e nell'attivare le procedure amministrative presso i competenti uffici di Trieste, finalizzate ad ottenere il rilascio di permessi di soggiorno, mediante la presentazione di false domande di assunzione di lavoratori extracomunitari, prevalentemente provenienti dal Marocco, in realtà mai assunti, con induzione in errore dei funzionari pubblici, che avevano rilasciato i titoli abilitativi all'ingresso sul territorio nazionale, soltanto all'apparenza validi. In particolare, [OSCURATO:PERSONA], padre dell'odierno ricorrente, residente in Marocco, provvedeva a reclutare gli aspiranti all'ingresso in Italia; [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'omonima ditta di costruzioni, avvalendosi in alcuni casi anche di altri imprenditori compiacenti, si prestava a richiedere i nulla osta per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato al fine di far ottenere ai marocchini il visto di ingresso, salvo poi farsi pagare e non avviarli al lavoro, favorendone la permanenza in condizioni di clandestinità nel territorio italiano, poiché destinatari di autorizzazioni false nei loro presupposti ed onerose. Ed invero, era rimasto accertato che gli stranieri, una volta giunti in Italia, erano stati fittiziamente assunti dall' Acimociv o da altri imprenditori compiacenti, ma in realtà non avevano mai iniziato nessuna attività lavorativa, allontanandosi immediatamente da Trieste, ove avevano invece dichiarato il proprio recapito, per ignote destinazioni. 1.2. La Corte distrettuale ha espresso pieno consenso rispetto alla valutazione del materiale probatorio, effettuata dal primo giudice, individuando adeguati riscontri alla tesi accusatoria nelle conversazioni intercettate, attestanti sia il sistematico e preordinato abuso degli strumenti legali per realizzare il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sia la fittizietà dei contratti di lavoro stipulati, sia la percezione delle somme elargite a titolo di compenso dagli stranieri, sia il ruolo svolto nella vicenda dall'imputato. Ruolo paritario a quello dell'[OSCURATO:PERSONA], di cui aveva costituito l'alter ego, personalmente occupandosi: della consegna dei nulla osta al padre, che poi li aveva recapitati ai connazionali in attesa; dell'accoglienza agli stranieri una volta giunti in territorio nazionale;della ricerca di abitazioni in cui ospitarli; del disbrigo degli adempimenti burocratici; del confezionamento, anche con l'ausilio di compiacenti commercialisti, dei documenti da allegare alle domande; del pagamento ai fittizi datori di lavoro. A tali dati, già dotati di autonoma evidenza probatoria, si era aggiunto il significativo apporto informativo fornito dall'[OSCURATO:PERSONA] che, dopo aver ammesso le proprie responsabilità, aveva formulato una precisa (oltre che riscontrata dagli esiti della prova tecnica) chiamata in correità dell'imputato e di [OSCURATO:PERSONA], indicato quale cassiere dell'organizzazione e addetto alla ripartizione delle somme incassate. Del resto, scrivono i giudici di appello, anche il ricorrente ha confermato l'impianto accusatorio e ha formulato pesanti accuse nei confronti del padre e dell'[OSCURATO:PERSONA], affermando che costoro si erano accordati tra loro e lo avevano sfruttato senza elargirgli alcun compenso per l'attività svolta in esecuzione degli ordini impartitigli dal genitore. 1.3. Alla luce di tale ricostruzione, neppure specificamente contestata, le doglianze formulate, con il primo motivo di ricorso, incorrendo a loro volta nel vizio di genericità ed assertività, non riescono in nessun modo a superare le informazioni riportate in sentenza, adeguatamente riferite alla posizione del ricorrente. Su ogni reato, dunque, il giudizio di condanna è stato fondato sulla sostanziale convergenza di molteplici dati probatori di eterogenea natura, oltre che sulla presenza di più che abbondante- e altamente significativo- materiale documentale e intercettivo nonché -vale ricordare- sulle stesse ammissioni in fatto dello stesso imputato. Risulta quindi all'evidenza infondata la deduzione di mancanza di riscontri oggettivi al narrato del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e ininfluente la pretesa inutilizzabilità, oltre tutto genericamente dedotta, delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da due cittadini stranieri. La sentenza non presenta, pertanto, né vizi logici, né contraddizioni manifeste, mentre la ricostruzione in fatto, coerente ai dati di causa, non è censurabile in questa sede. 1.4. Del tutto arbitraria e priva di fondamento è, poi, la rinnovata pretesa di qualificazione dei fatti quale favoreggiamento della permanenza degli stranieri nel territorio dello Stato, ai sensi del comma 5 dell'art. 12, tesi già vagliata e correttamente disattesa dalla Corte di appello. L'assunto difensivo segnala l'insufficienza dimostrativa del solo dato fattuale dell'avvenuta presentazione delle domande finalizzate al conseguimento del nulla-osta all'ingresso per fini lavorativi di manodopera straniera extracomunitaria. Di contro, la sentenza ha analizzato le specifiche vicende contestate in relazione alla documentata presentazione delle richieste di assunzione senza fare ricorso a presunzioni o a un ragionamento stereotipato, analiticamente esponendo gli elementi probatori che hanno radicato il giudizio di responsabilità per ogni singola fattispecie contestata, elementi che il ricorrente volutamente ignora, omettendo ogni confronto. Inoltre, il giudizio di idoneità delle predette condotte a raggiungere il risultato sanzionato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 12 T.U. Imm. rispetta sia la formulazione testuale della disposizione, che punisce il compimento di atti idonei a favorire l'ingresso di stranieri privi di titolo legittimante la loro presenza nel territorio nazionale, non già l'avvenuto ingresso o la permanenza, sia l'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la fattispecie penale è configurata quale reato di pericolo, o a consumazione anticipata, che si realizza anche in casi analoghi a quelli in esame, in cui un imprenditore o chi per esso presenti, dietro compenso in denaro, una falsa domanda di assunzione e costituisca falsa documentazione relativa a fittizi rapporti di lavoro dipendente al fine di consentire a cittadini extracomunitari, privi dei requisiti, di ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno (Sez. U, n. n. 40982 del 21/06/2018, Pg in proc. Mizanur, Rv. 273937; Sez. 1, n. 12748 del 27/02/2019, Piedimonte, Rv. 274991; Sez. 1, n. 45734 del 31/03/2017, Bouslinn e altri, Rv. 271127; Sez. 1, n. 28819 del 22/05/2014, Pancini, rv. 259915; sez. 1, n. 2934 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2014, Riu, Rv. 258387; Sez. 1, n. 40320 del 9/10/2008, Russo, Rv. 241434). In punto di fatto è stata, poi, dimostrata l'idoneità in concreto delle istanze presentate a conseguire il risultato del rilascio del chiesto nulla-osta e l'ingresso dei cittadini stranieri, formalmente regolare ma finalizzato a permanenza irregolare, stante la natura solo apparente e fittizia della documentazione presentata e la successiva mancata instaurazione dei rapporti di lavoro con i cittadini extracomunitari che hanno beneficiato del titolo di soggiorno, conseguito fraudolentemente e mediante i descritti espedienti, mentre del tutto ininfluente, ai fini dell'integrazione delle fattispecie contestate, è la circostanza che in alcuni casi il permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stato negato a fronte delle evidenze acquisite all'esito di mirati controlli. Anche sul punto la decisione, rispettosa dei parametri normativi e giurisprudenziali, è immune dalle sollevate censure. Gli stessi elementi danno, poi, conto della sussistenza dei connessi reati di falso, consumati e tentati, dichiarati estinti per prescrizione già dalla sentenza di primo grado e sui quali il ricorrente inutilmente indugia, non avendo contestato l'esclusione di formula più favorevole nemmeno con i motivi di appello.2. Nessun pregio ha la doglianza in ordine al mancato bilanciamento tra le riconosciute circostanze attenuanti generiche e le contrapposte aggravanti, ritenute sussistenti, di cui all'art. 12, comma 3-bis, lett. c)-bis. Risulta, infatti, puntualmente osservato il disposto dell'art. 12, comma 3-quater, T.U. Imm., introdotto dall'art. 11, comma 1, lett. c) della legge 30 luglio 2002, n. 189, quindi già in vigore all'epoca dei fatti per cui è processo, che vieta la conduzione del giudizio di prevalenza o di equivalenza tra le circostanze attenuanti diverse da quelle di cui agli artt. 98 e 114 cod. pen. e le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter. E tale divieto di bilanciamento comporta che è sulla pena base, aumentata per le riconosciute aggravanti, che andavano calcolate le diminuzioni per le eventuali attenuanti. Ed invero, anche a voler ritenere il comma 3 dell'art. 12, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte con la legge 15 luglio 2009, n.94, circostanza aggravante e non fattispecie autonoma di reato (il fine di profitto, anche indiretto, è oggi circostanza aggravante ad effetto speciale contemplata dal comma 3-ter, lett. b), dell'art. 12), la ricorrenza di una delle aggravanti di cui al comma 3-bis, nel testo della norma - certamente più favorevole- vigente all'epoca della commissione dei fatti, sottraeva al bilanciamento delle circostanze anche quella del comma 3. Seppure per il divieto di bilanciamento dettato dal comma 3-quater (il cui testo è rimasto invariato) non sia menzionato il comma 3, la norma stabilisce un preciso ordine per le circostanze («le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti»), con la conseguenza che, in presenza di una delle aggravanti di cui al comma 3-bis, nella formulazione previgente e applicabile al caso di specie, mai il giudice avrebbe potuto operare prima un bilanciamento tra l'aggravante del comma 3 ed eventuali attenuanti e dopo operare l'aumento per le aggravanti di cui al comma 3-bis, così disapplicando l'ordine dettato dal legislatore e pervenendo ad un'interpretazione abrogatrice della previsione normativa, come tale inammissibile (cfr. Sez. U, n. 40982 del 21/06/2018, P., Rv. 273937, §.11 del Considerato in diritto). 3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso che denunzia violazione degli artt. 130 e 547 cod. proc. pen. In accoglimento di specifico motivo dell'appello di parte pubblica, la Corte territoriale si è limitata a ribadire la responsabilità dell'imputato anche per il capo u) di rubrica, che non compariva nel dispositivo della sentenza di primo grado, ma in ordine al quale vi era stata espressa statuizione di reità nella parte motiva della sentenza appellata ("La dichiarazione di colpevolezza va adottata solo per i reati di cui ai capi A), D), G), L), O), R), U), DD) e 00), posto che i restanti reati risultano estinti per intervenuta prescrizione") ed era stato inflitto il relativo aumento di pena.4. Non sfugge al rilievo di inammissibilità nemmeno l'ultimo motivo di ricorso. Nella rideterminazione della pena la Corte di appello, che ha respinto sul punto l'appello del Procuratore generale, ritenendo la pena inflitta in primo grado congrua ed adeguata al disvalore dei fatti, ha interamente ripercorso il calcolo seguito dal primo decidente e, sulla pena di anni due mesi dieci di reclusione ed euro 46.000 di multa inflitta per il più grave reato sub a), risultante dall'aumento apportato per le ritenute aggravanti e dalla diminuzione operata per le riconosciute attenuanti generiche, ha apportato l'aumento di un mese di reclusione e mille euro di multa per ciascuno dei rimanenti reati sub d), g), I), o), r), e u), pervenendo alla pena complessiva di anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 52.000 di multa, così scomputando l'aumento per il reato di cui al capo oo), dichiarato estinto, e rimediando all'errore in cui era incorso il primo decidente per avere conteggiato l'aumento anche per il capo dd), non contestato all'odierno ricorrente. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 deI2000), di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il
Sentenza Cassazione n. 43695/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris