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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2025

Cassazione n. 38736/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 marzo 2025, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Velletri del 24 gennaio 2024, ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la condanna alla pena di 15 giorni di reclusione per il reato di cui all'art. 1131 del codice della navigazione.

Il reato le era stato ascritto per aver apposto sulla propria imbarcazione da diporto un falso contrassegno di individuazione, ovvero la bandiera olandese, pur non essendo l'unità iscritta nel registro navale di quel Paese (KADASTER), al fine di eludere la normativa fiscale e di sicurezza italiana.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, tramite il difensore, denunciando, con un unico motivo, l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 131-bis c.p.

La difesa sostiene che la Corte territoriale avrebbe negato l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sulla base di una motivazione "poco convincente" incentrata sulla gravità del fatto, desunta da un dato non specificato, ossia l'importo dell'asserita evasione fiscale, rendendo così impossibile valutare la tenuità del danno.

Si sottolineano, inoltre, la non abitualità della condotta, essendo l'imputata incensurata, e il fatto che la stessa Corte territoriale ha concesso la sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo di ricorso, pur formalmente prospettato come violazione di legge, attinge la motivazione che sorregge il diniego e mira a sollecitare una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, operazione non consentita in sede di legittimità.

La Corte di appello di Roma ha fornito una motivazione adeguata e logicamente coerente per escludere la configurabilità della particolare tenuità del fatto.

I giudici di secondo grado hanno evidenziato plurimi elementi ostativi valorizzando le modalità della condotta e l'intensità del dolo.

In particolare, la sentenza impugnata ha sostenuto che: "la gravità del fatto, consistente nell'attribuire falsamente al natante la nazionalità di un Paese con il quale [l'imputata] non risulta aver avuto alcun legame, logicamente spiegabile solo con il già menzionato scopo di eludere l'applicazione della normativa fiscale ed in materia di sicurezza, protrattosi per almeno due anni e interrotto solo dall'intervento della competente autorità di polizia, in assenza di manifestazioni di resipiscenza da parte dell'imputata, esclude la ravvisabilità degli estremi della particolare tenuità del fatto".

La Corte territoriale ha, dunque, valorizzato la condotta nel suo complesso tenendo conto: della natura dell'illecito, volto a creare una falsa apparenza di nazionalità per sottrarsi a obblighi di sicurezza e fiscali; della durata della condotta illecita, protrattasi "per almeno due anni"; dell'intensità dell'elemento soggettivo, desunto dalla durata della condotta illecita e al fatto che la stessa era venuta meno solo a seguito dell'accertamento del reato; del comportamento successivo al reato, caratterizzato dall'assenza di manifestazioni di resipiscenza".

2. A fronte di tale articolata motivazione, la censura difensiva, incentrata sulla mancata quantificazione del danno fiscale, si rivela priva di pregio.

Questa Corte ha precisato che il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, c. p., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 4, n. 41844 del 8/6/2023, Drame; Sez.7, n.10481 del 19/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv.283044; Sez.6, n.55107 del 8/11/2018, Milone, Rv.274647), risultando sufficiente evidenziare l'assenza di uno dei presupposti richiesti dall'art.131 bis cod.pen., da ritenersi pertanto decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.2736782).

Va, anche, ricordato che, in tema di particolare tenuità del fatto, l'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo, la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Strongone, Rv. 286101 - 02; Sez. 2, n. 32989 del 10/04/2015, Rv. 264223 — 01).

Sarebbe stato quindi onere della difesa, che mirava a ottenere l'applicazione della causa di non punibilità, determinare l'ammontare del vantaggio patrimoniale conseguito in modo da dimostrare l'esiguità del danno derivato per l'Erario dal reato.

La dedotta incertezza, pertanto, non può risolversi in un vantaggio in favore della parte inadempiente travolgendo una motivazione che prescinde dall'imposta evasa per valorizzare profili differenti, quali l'intensità del dolo e le modalità della condotta.

Né può assumere rilievo la circostanza che all'imputata sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, trattandosi di un beneficio fondato su una valutazione prognostica sul futuro comportamento del reo, distinta e non sovrapponibile a quella relativa alla gravità del fatto-reato commesso, richiesta ai fini dell'art. 131-bis c.p.

3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente sopporti le spese del grado e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 marzo 2025, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Velletri del 24 gennaio 2024, ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la condanna alla pena di 15 giorni di reclusione per il reato di cui all'art. 1131 del codice della navigazione. Il reato le era stato ascritto per aver apposto sulla propria imbarcazione da diporto un falso contrassegno di individuazione, ovvero la bandiera olandese, pur non essendo l'unità iscritta nel registro navale di quel Paese (KADASTER), al fine di eludere la normativa fiscale e di sicurezza italiana. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, tramite il difensore, denunciando, con un unico motivo, l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 131-bis c.p. La difesa sostiene che la Corte territoriale avrebbe negato l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sulla base di una motivazione "poco convincente" incentrata sulla gravità del fatto, desunta da un dato non specificato, ossia l'importo dell'asserita evasione fiscale, rendendo così impossibile valutare la tenuità del danno. Si sottolineano, inoltre, la non abitualità della condotta, essendo l'imputata incensurata, e il fatto che la stessa Corte territoriale ha concesso la sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo di ricorso, pur formalmente prospettato come violazione di legge, attinge la motivazione che sorregge il diniego e mira a sollecitare una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte di appello di Roma ha fornito una motivazione adeguata e logicamente coerente per escludere la configurabilità della particolare tenuità del fatto. I giudici di secondo grado hanno evidenziato plurimi elementi ostativi valorizzando le modalità della condotta e l'intensità del dolo. In particolare, la sentenza impugnata ha sostenuto che: "la gravità del fatto, consistente nell'attribuire falsamente al natante la nazionalità di un Paese con il quale [l'imputata] non risulta aver avuto alcun legame, logicamente spiegabile solo con il già menzionato scopo di eludere l'applicazione della normativa fiscale ed in materia di sicurezza, protrattosi per almeno due anni e interrotto solo dall'intervento della competente autorità di polizia, in assenza di manifestazioni di resipiscenza da parte dell'imputata, esclude la ravvisabilità degli estremi della particolare tenuità del fatto". La Corte territoriale ha, dunque, valorizzato la condotta nel suo complesso tenendo conto: della natura dell'illecito, volto a creare una falsa apparenza di nazionalità per sottrarsi a obblighi di sicurezza e fiscali; della durata della condotta illecita, protrattasi "per almeno due anni"; dell'intensità dell'elemento soggettivo, desunto dalla durata della condotta illecita e al fatto che la stessa era venuta meno solo a seguito dell'accertamento del reato; del comportamento successivo al reato, caratterizzato dall'assenza di manifestazioni di resipiscenza". 2. A fronte di tale articolata motivazione, la censura difensiva, incentrata sulla mancata quantificazione del danno fiscale, si rivela priva di pregio. Questa Corte ha precisato che il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, c. p., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 4, n. 41844 del 8/6/2023, Drame; Sez.7, n.10481 del 19/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv.283044; Sez.6, n.55107 del 8/11/2018, Milone, Rv.274647), risultando sufficiente evidenziare l'assenza di uno dei presupposti richiesti dall'art.131 bis cod.pen., da ritenersi pertanto decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.2736782). Va, anche, ricordato che, in tema di particolare tenuità del fatto, l'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo, la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Strongone, Rv. 286101 - 02; Sez. 2, n. 32989 del 10/04/2015, Rv. 264223 — 01). Sarebbe stato quindi onere della difesa, che mirava a ottenere l'applicazione della causa di non punibilità, determinare l'ammontare del vantaggio patrimoniale conseguito in modo da dimostrare l'esiguità del danno derivato per l'Erario dal reato. La dedotta incertezza, pertanto, non può risolversi in un vantaggio in favore della parte inadempiente travolgendo una motivazione che prescinde dall'imposta evasa per valorizzare profili differenti, quali l'intensità del dolo e le modalità della condotta. Né può assumere rilievo la circostanza che all'imputata sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, trattandosi di un beneficio fondato su una valutazione prognostica sul futuro comportamento del reo, distinta e non sovrapponibile a quella relativa alla gravità del fatto-reato commesso, richiesta ai fini dell'art. 131-bis c.p. 3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente sopporti le spese del grado e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00
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