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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08770/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Legali E Contenzioso inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-ricorrente-controVi.ma.

S.a.s. [OSCURATO:PERSONA] C in persona del legale rappresentantepro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Marchen.101/2024 depositata il 31/01/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 17050/2024Numero sezionale 783/2026Numero di raccolta generale 8770/2026Data pubblicazione 08/04/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 29/03/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Legali E Contenzioso inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-ricorrente-controVi.ma. S.a.s. [OSCURATO:PERSONA] C in persona del legale rappresentantepro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Marchen.101/2024 depositata il 31/01/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 17050/2024Numero sezionale 783/2026Numero di raccolta generale 8770/2026Data pubblicazione 08/04/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 29/03/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08770/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris