CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022
Cassazione n. 48801/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t PREMESSO che Maurizio BARRALE ricorre, per il tramite del difensore, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, lo ha condannato alla pena di mille euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4, comma 3, I. n. 110/1975; OSSERVATO che il primo motivo di ricorso, oltre ad essere riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dal Giudice di merito, è manifestamente infondato in diritto, in quanto, per giurisprudenza costante, il giustificato motivo rilevante ai sensi della norma prima indicata non è - come asserito in ricorso - quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, siccome riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (Sez. 1, n. 19307 del 30/1/2019, Naimi, Rv. 276187); che il Tribunale adito ha fatto corretta applicazione del richiamato principio, escludendo, con motivazione logica, il giustificato motivo non espresso nell'immediatezza dall'imputato; che tale motivazione è contestata dalla difesa in termini di mero dissenso; CONSIDERATO che l'applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., richiesta con il secondo motivo, non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773; Sez. 2, n. 21465 del 20/3/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275782) e che, in ogni caso, la inammissibilità del ricorso, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, precluderebbe a questa Corte la possibilità di rilevarla e dichiararla ex officio (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 9666 del 17/02/2022, Bonavita, Rv. 282998); RITENUTO pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni enunciate in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il Consigliere estensore I