CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14077/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso denunzia vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, nonché l'erronea qualificazione dei fatti nel reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; ritenuto che esso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità e che sia manifestamente infondato, atteso che, nel caso di specie, la fattispecie di furto in abitazione è stata correttamente ritenuta, posto che il ciclomotore sottratto dall'imputato si trovava all'interno del garage condominiale, di diretta pertinenza dell'abitazione della persona offesa; rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso deduce violazione di legge e vizi di motivazione relativamente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen.; ritenuto che esso sia manifestamente infondato atteso che tale attenuante presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avuto riguardo al valore in sé della cosa e agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (ex plurimis Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, Rv. 280615 - 01), laddove, nel caso di specie, nella prima parte di pag. 3 della sentenza impugnata, la Corte di appello ha chiarito con adeguata motivazione perché l'attenuante non dovesse essere ritenuta configurabile; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. P.Q.MIl consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e te [OSCURATO:PERSONA] ,lo noldi Maria T esa Belmonte 17 26 Fuh.-y ario . 3